Le operazioni di compravendita di diamanti con l’attività di segnalazione di una banca non sono ascrivibili al novero dei prodotti finanziari e pertanto sfuggono all’applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs 58/1998 (c.d. TUF) in materia di intermediazione finanziaria; con la conseguenza che la banca non può rispondere a tale titolo per le eventuali “perdite” dall’acquirente in sede di ricollocazione dei diamanti sul mercato.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità ed alle circolari Consob (v. comunicazione n. DTC/13038246 del 6.5.2013), infatti, “per ogni altra forma di investimento di natura finanziaria debbono intendersi le proposte di investimento che implichino la compresenza dei tre seguenti elementi: (i) impiego di capitale; (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria e; (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale”.
Tali non sono i contratti di acquisto dei diamanti (i) che determinino il trasferimento di un pieno diritto di proprietà dei preziosi in capo agli acquirenti, senza vincoli o limitazioni al godimento degli stessi; (ii) che non prevedano previsto un patto di riacquisto da parte delle società venditrice, la quale assume unicamente mandato per il loro “ricollocamento”, facendo riferimento alle quotazioni pubblicate dall’azienda sul “Sole 24 Ore”; (iii) che non prospettino, a favore degli acquirenti che decidano di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore dei beni acquistati, ovverosia di un rendimento collegato ai beni acquistati.
Sono questi i principi espressi dal Tribunale di Parma, in persona della dott.ssa Antonella Ioffredi, con ordinanza del 26 novembre 2018, resa a definizione di un giudizio sommario di cognizione avente ad oggetto l’attività di segnalazione svolta da una Banca nell’ambito di una compravendita di diamanti, rivelatisi di valore reale inferiore a quello per il quale erano stati “segnalati”.
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la società venditrice e l’istituto per far accertare la nullità dei contratti di acquisto di diamanti, invocando la disciplina di “speciale tutela” prevista dal D.Lgs 58/1998 (c.d. TUF), sul presupposto che l’attività svolta dalla Banca nell’ambito della segnalazione dei preziosi fosse da ascriversi alla intermediazione finanziaria ed, in subordine, chiedendo la risoluzione dei contratti per inadempimento e conseguente risarcimento dei danni.
Sposando la tesi difensiva della Banca resistente, il Tribunale di Parma ha offerto una puntuale ricognizione della disciplina prevista dal c.d. Testo Unico della Finanza e dei motivi per i quali quest’ultima non può applicarsi alle operazioni di compravendita dei diamanti.
Già in punto di “definizione”, ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis “Per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali” mentre alla lett. d) del medesimo articolo si fa riferimento, in generale, a “qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”;
Ha osservato il Giudicante che i “documenti” abbinati ai diamanti non costituiscono valori mobiliari, in quanto consistono in meri certificati di garanzia, attestanti l’autenticità e le caratteristiche delle pietre preziose e non sono certificati rappresentativi dei diritti dei titolari, destinati eventualmente a circolare nell’ambito di un “mercato secondario” appositamente organizzato.
Inoltre, per “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione deve intendersi «ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell’intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio» (v. Cass. 2736/2013).
Sul punto, anche la Consob (cfr. comunicazione n. DTC/13038246 del 6.5.2013) ha ritenuto che “per ogni altra forma di investimento di natura finanziaria debbono intendersi le proposte di investimento che implichino la compresenza dei tre seguenti elementi:
- impiego di capitale;
- aspettativa di rendimento di natura finanziaria;
- (assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale”.
Tracciate tali coordinate, proprio la Consob aveva escluso che nella definizione testé citata rientrassero quelle operazioni di compravendita dei diamanti che presentassero caratteristiche analoghe a quelle oggetto della pronuncia in esame.
Ed invero, nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato alcune caratteristiche salienti dei contratti dedotti in giudizio:
- con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti, si è determinato il trasferimento di un pieno diritto di proprietà dei preziosi in capo agli acquirenti, atteso che questi ultimi sono stati immediatamente immessi nel pieno ed esclusivo diritto di disporre e godere dei suddetti beni, senza vincoli o limitazioni al godimento degli stessi;
- non è stato previsto un patto di riacquisto da parte delle società venditrice, in quanto quest’ultima si è solo impegnata, per il caso in cui gli acquirenti intendano rivendere i diamanti, ad assumere il mandato per il loro “ricollocamento”, facendo riferimento alle quotazioni pubblicate dall’azienda sul “Sole 24 Ore”;
- non è stata prospettata, a favore degli acquirenti che decidessero di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore dei beni acquistati, in quanto non è stata formulata l’effettiva e predeterminata promessa, all’atto dell’instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato ai beni acquistati;
Di conseguenza, il Giudice emiliano ha subito notato come l’eventuale provento percepito con la rivendita dei diamanti rappresenti solo una delle possibili modalità di godimento dei beni stessi da parte dei proprietari.
Diverso è il caso in cui, invece, la “consegna” all’investitore di un certo numero di diamanti costituisca una “garanzia” accessoria ad una più complessa operazione caratterizzata da uno scambio di flussi finanziari a determinate scadenze, in quanto, in simili fattispecie, prevalgono gli elementi del credito fruttifero e della garanzia, rispetto a quello della custodia, e sussiste il rischio emittente, legato all’incertezza sulla capacità della società di restituire il tantundem insieme all’incremento promesso (v. Cass. n. 2736/2013);
Sulla scorta di tali puntuali osservazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda dei clienti, posta l’inconfigurabilità di qualsivoglia responsabilità della Banca per la (inesistente) attività di segnalazione finanziaria, parimenti ritenendo infondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, atteso che le doglianze dei ricorrenti non afferivano alla fase esecutiva del contratto, ma a quella di formazione della volontà negoziale.
Si noti che il principio di inapplicabilità della disciplina di “maggior tutela” del TUF è stato più di recente confermato dal Tribunale di Milano (Giudice Claudio Antonio Tranquillo, Sentenza del 29.10.2019 n.9850) in una pronuncia che ha evidenziato anche un ulteriore aspetto di analisi: non si può parlare, in riferimento all’acquisto di diamanti, di attività di segnalazione di valori o strumenti finanziari, trattandosi al contrario di beni aventi un valore intrinseco, dipendente in tutto e per tutta dalla loro materialità: requisito all’evidenza insussistente in relazione agli strumenti finanziari.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“TRUFFA DIAMANTI”: LA BANCA NON PUÒ RISPONDERE COME “INTERMEDIARIO FINANZIARIO”
VIENE IN RILIEVO LO STATO SOGGETTIVO DEL DOLO, CHE DEVE ESSERE PROPRIO DI COLUI CHE HA DETERMINATO L’ACQUISTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 29.10.2019 | n.9850
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-diamanti-la-banca-non-puo-rispondere-come-intermediario-finanziario
TRUFFA DEI DIAMANTI: LA BANCA È RESPONSABILE DEL DANNO SUBITO DAL CLIENTE E DEVE RISARCIRLO
SULLA BANCA GRAVAVA UN DOVERE DI DILIGENZA, IN VIRTÙ DELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 23.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-dei-diamanti-la-banca-e-responsabile-del-danno-subito-dal-cliente-e-deve-risarcirlo
VENDITA DI DIAMANTI: INAPPLICABILITÀ DEL TUF PERCHÉ NON RICONDUCIBILE NÉ AGLI STRUMENTI NÉ AI PRODOTTI FINANZIARI
TALE OPERAZIONE NON COSTITUISCE ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-di-diamanti-inapplicabilita-del-tuf-perche-non-riconducibile-ne-agli-strumenti-ne-ai-prodotti-finanziari
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