A cura dell’Avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico ExParteCreditoris.it
In una fattispecie negoziale di acquisto di diamanti a scopo di investimento, su segnalazione di un istituto di credito, allorquando il cliente lamenti di aver subito un danno per esser divenuto proprietario di pietre dal minor valore intrinseco rispetto a quello atteso, la prescrizione del diritto al risarcimento, quale che sia il titolo di responsabilità eventualmente prospettato in capo alla banca, inizia a decorrere dal momento dell’acquisto, a nulla rilevando la successiva “scoperta” del vizio.
L’illecito lamentato presenta, infatti, le caratteristiche di un illecito istantaneo cui è seguita una immediata verificazione del danno, atteso che, sin dal momento in cui è divenuto proprietario delle pietre preziose, il cliente avrebbe potuto immediatamente “percepire” il minor valore di queste ultime, consultando i listini specificamente riferiti ai beni acquistati o rivolgendosi ad uno stimatore che avrebbe potuto determinare il minor valore delle pietre sulla base dei listini dell’epoca.
La fattispecie è assimilabile, peraltro, a quella dell’acquisto di un quadro erroneamente attribuito ad un determinato autore e che derivi il suo valore da tale errata attribuzione, analogamente risolta da Cass. Civ. n.19509 del 2012.
Così si espresso il Tribunale di Asti, in persona del dott. Daniele Dagna (con la collaborazione del dott. Pierangelo Bordino), con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 24 febbraio 2020, aggiungendo un importante tassello ermeneutico all’acceso dibattito giurisprudenziale degli ultimi mesi sul tema della collocazione dei valori preziosi a scopo di investimento, con particolare riferimento a quelle fattispecie “patologiche” legate al verificarsi di vendite – negligenti o truffaldine – di pietre preziose con valore intrinseco “reale” inferiore al prezzo di acquisto, con ingenti perdite per i clienti-acquirenti.
Questa Rivista si è occupata a più riprese della vicenda, ponendo il “focus” soprattutto sull’inquadramento giuridico-sistematico dei possibili titoli di responsabilità della banca che, in tali operazioni, abbia svolto funzioni di “intermediazione”, “segnalazione” od “orientamento” nei confronti della propria clientela, diversamente atteggiandosi gli obblighi contrattuali dell’istituto a seconda della qualificazione del ruolo che quest’ultimo abbia svolto rispetto al rapporto – diretto o mediato – tra le società venditrici ed i singoli acquirenti.
Passando in rassegna la giurisprudenza di merito, si è visto come le più recenti pronunce sembrino attestarsi intorno ad un punto fermo: la non riconducibilità della relazione banca-cliente sotto la categoria della “intermediazione finanziaria” e la conseguente inapplicabilità della disciplina (di maggior favore per gli acquirenti) del Testo Unico della Finanza (c.d. T.U.F.).
Dirimente, per la più gran parte delle decisioni esaminate, la valutazione di un profilo di specificità della compravendita di pietre preziose: la possibilità di attribuire a queste ultime un “valore intrinseco”, a differenza di quanto accade per gli strumenti finanziari, circostanza che esclude automaticamente la fattispecie contrattuale dal novero delle operazioni riconducibili a tale ultima nomenclatura e dalla relativa disciplina di settore.
Su tutti, un precedente del Tribunale di Milano:
“Non si può parlare, in riferimento all’acquisto di diamanti, di collocazione di valori o strumenti finanziari, trattandosi al contrario di beni aventi un valore intrinseco, dipendente in tutto e per tutta dalla loro materialità: requisito all’evidenza insussistente in relazione agli strumenti finanziari. Ipotizzare la truffa contrattuale impone di dare rilievo allo stato soggettivo del dolo, che deve essere proprio di colui che ha determinato l’acquisto del diamante” (cfr. Trib. Milano, dott. Claudio Antonio Tranquillo, sentenza del 29 ottobre 2019, n.9850).
D’altronde, tale interpretazione appare coerente con l’orientamento della Consob (n. 13038246 del 6 maggio 2013) secondo cui “per ogni altra forma di investimento di natura finanziaria debbono intendersi le proposte di investimento che implichino la compresenza dei tre seguenti elementi: impiego di capitale, aspettativa di rendimento di natura finanziaria e assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale”.
L’acquisto di diamanti non rientrerebbe tra i prodotti finanziari, determinando piuttosto il trasferimento di un pieno diritto di proprietà della res materiale in capo all’acquirente, il quale ha il diritto di godere e disporre del bene, con la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti. L’eventuale provento percepito con la (proficua) rivendita del bene rappresenta, dunque, solo una delle possibili modalità di godimento del bene stesso da parte del proprietario.
Rispetto all’inapplicabilità del T.U.F. alle operazioni di collocazione di pietre preziose neppure osta l’orientamento di Cass. Civ. 5911/2018 – spesso citato a supporto delle tesi difensive della clientela – relativo ad una più complessa fattispecie di trasferimento di opere d’arte a prezzo scontato, con diritto di “ripensamento” tale per cui, alla scadenza del termine convenuto, l’acquirente avrebbe potuto ricevere un importo superiore rispetto a quello versato. La complessità di una simile operazione, infatti, fa sì che l’oggetto esclusivo dello scambio (così come in Cass. n. 2736/2013) non sia l’acquisto della proprietà del bene, ma il denaro o, meglio, la differenza tra il prezzo pagato al momento della vendita ed il corrispettivo ottenuto al momento della rivendita (c.d. differenziale). Si aggiunge, in tale congegno negoziale, la sussistenza del c.d. rischio-emittente, che genera incertezza in merito – non all’entità della prestazione dovuta o al momento in cui questa sarà erogata bensì – alla capacità stessa dell’emittente di restituire il tantundem, con la maggiorazione promessa.
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La pronuncia del Tribunale di Asti oggi in commento arricchisce il quadro giurisprudenziale, affrontando un profilo sinora “inedito” della questione: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ed, in particolare, l’individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di prescrizione, indipendentemente dal titolo di responsabilità che il cliente prospetti in capo all’istituto di credito e, quindi, dalla conseguente applicabilità del termine ordinario decennale ex art. 2946 cc (prescrizione ordinaria) o quinquennale ex art. 2947 cc (prescrizione del diritto al risarcimento del danno).
La controversia innanzi al giudice piemontese origina dalla domanda di risarcimento del danno promossa da un cliente nei confronti della banca, per accertare l’esistenza di un inadempimento contrattuale di quest’ultima nell’ambito di una compravendita di diamanti conclusa nel 2007 su “segnalazione” dell’istituto di credito.
Appresa la notizia dell’apertura di un’inchiesta sulla vendita di diamanti attraverso canali bancari, nel 2019 il cliente aveva fatto periziare le pietre acquistate, “scoprendo” che queste avevano, sin dal momento dell’acquisto, un valore significativamente inferiore a quello atteso.
La banca resistente, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, in particolare eccependo la prescrizione del diritto, in quanto sia il termine decennale che quello quinquennale risultavano decorsi al momento della presentazione del ricorso, avuto riferimento alla data della compravendita, con conseguente estinzione del diritto risarcitorio.
In riferimento all’eccezione di prescrizione, il cliente invocava il principio per il quale il decorso del termine prescrizionale avrebbe dovuto essere posposto al momento in cui questi aveva avuto contezza del danno subito e della riferibilità del danno alla condotta della controparte, citando in particolare la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di illeciti da responsabilità medica, di concorrenza e da responsabilità del notaio.
Il Tribunale, ritenendo potenzialmente assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione ogni altra questione sul merito della prospettata responsabilità dell’istituto, ha preliminarmente ricostruito la disciplina ed il quadro giurisprudenziale sull’individuazione del “dies a quo” prescrizionale.
Il punto di diritto, quindi, ha richiamato il dettato dell’art. 2935 cc, a mente del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, norma tradizionalmente interpretata nel senso per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, con esclusivo riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto (Cass. Civ. 2387/2004; Cass. Civ. 7645/1994) e non invece a quella di fatto, con la conseguenza per cui il termine non inizia a decorrere in presenza di eventuali cause impeditive di ordine giuridico, mentre è irrilevante l’eventuale impedimento di mero fatto.
L’individuazione del momento da cui il termine prescrizionale inizia a decorrere – ha proseguito il giudice – va comunque adeguata alla disciplina delle diverse tipologie di illecito.
Sul punto, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato diversi tipi di illecito: gli illeciti istantanei, quelli istantanei ad effetti permanenti, quelli permanenti e gli illeciti con “danno lungolatente”.
Per quanto concerne i termini prescrizionali relativi ai diversi illeciti, nella prima e seconda ipotesi (illecito istantaneo ed illecito istantaneo ad effetti permanenti) la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno; nella seconda (illecito permanente), invece, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della condotta dannosa (Cass., S.U. 2855/1973; Cass. Civ. 875/1999; Cass. Civ., 7320/2008).
Circa i “danni lungolatenti”, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va riferito al momento in cui gli effetti della condotta altrui, ovvero il danno, si manifestano e divengono percepibili dal danneggiato, in quanto solo da questo momento il soggetto leso può effettivamente esercitare il diritto al risarcimento (Cass. Civ. sez. un. 576/2008).
Il Tribunale – nella lineare ricostruzione del quadro eremeneutico – ha ricordato che alla categoria del “danno lungolatente” sono stati nel tempo ricondotti illeciti da responsabilità medica, in materia di concorrenza (intesa anticoncorrenziale – Cass. Civ. 18176/2019, Cass. civ. 2305/2007) ed anche danni da responsabilità del notaio (Cass. Civ. 16463/2009, Cass. Civ. 22059/2017, Cass. Civ. 3176/2016).
Così delineata la cornice normativa e giurisprudenziale, il percorso argomentativo si è spostato sul piano della sussunzione della fattispecie concreta entro le diverse tipologie astratte di illecito.
Subito esclusa l’ipotesi di ricondurre il caso nella categoria dell’illecito permanente, il giudice ha osservato come, stante il decorso del termine ordinario di prescrizione, solo l’eventuale qualificazione del danno lamentato tra quelli c.d. lungolatenti, spostando in avanti il dies a quo al momento della “percezione” della sussistenza del danno stesso, avrebbe potuto superare l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dalla banca resistente.
Lineare, sul punto, la motivazione con la quale il Tribunale di Asti ha escluso la sussistenza di un “danno lungolatente” e tratteggiato, piuttosto, le caratteristiche di un “illecito istantaneo cui è seguita una immediata verificazione del danno”.
Sin dal momento dell’acquisto, infatti, il cliente avrebbe potuto rendersi conto del minor valore delle pietre consultando i listini specificamente riferiti ai beni acquistati o rivolgendosi ad uno stimatore che avrebbe potuto determinare il minor valore delle pietre sulla base dei listini dell’epoca.
Onde, l’inedito parallelo con la giurisprudenza formatasi in merito all’acquisto di quadro erroneamente attribuito ad un determinato autore e che derivi il suo valore da tale errata attribuzione (Cass. Civ. n.19509 del 2012).
Nel caso la Cassazione stabilì che, in caso di vendita di quadro “falso”, la prescrizione decorre dalla consegna del dipinto, in quanto “il compratore avrebbe dovuto attivarsi in tempo per ricerche sull’autenticità del quadro, del periodo storico, sulla figura del venditore, sulla documentazione consegnatagli”.
Secondo il giudice piemontese, la fattispecie della compravendita dei diamanti è pienamente assimilabile a quella della collocazione di quadro “falso”, trattandosi di beni di lusso in relazione ai quali non si può ritenere che sia impossibile al compratore la verifica circa la rispondenza del bene acquistato alle caratteristiche attribuitegli o al valore indicato dal venditore, con conseguente immediata percepibilità dell’illecito, nel caso anche percepibile senza neppure la necessità di analizzare fisicamente le pietre e dunque averne ricevuto la consegna.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato la domanda, senza neppure entrare nel merito della eventuale fondatezza della stessa, ritenendo il diritto al risarcimento in ogni caso prescritto, con condanna del cliente-ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“TRUFFA DIAMANTI”: LA BANCA NON PUÒ RISPONDERE COME “INTERMEDIARIO FINANZIARIO”
Viene in rilievo lo stato soggettivo del dolo, che deve essere proprio di colui che ha determinato l’acquisto
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 29.10.2019 | n.9850
VENDITA DI DIAMANTI: INAPPLICABILITÀ DEL TUF PERCHÉ NON RICONDUCIBILE NÉ AGLI STRUMENTI NÉ AI PRODOTTI FINANZIARI
Tale operazione non costituisce attività bancaria o finanziaria
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 21.01.2019 |
“TRUFFA DIAMANTI”: LA BANCA NON RISPONDE PER L’ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE FINANZIARIA
Il cliente non può invocare la disciplina di “maggior tutela” prevista dal TUF
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 26.11.2018 |
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