In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
Con riferimento all’ipotesi in cui il cliente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita, l’art. 10 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 stabilisce che sia onere dell’intermediario dover provare (oltre all’insussistenza di malfunzionamenti) l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni disconosciute; e, a norma del successivo art. 12, co. 4, è altresì onere dell’intermediario fornire la prova di tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell’utilizzatore.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Illuminati, con la sentenza n. 4739 del 26 ottobre 2023.
Il giudizio vertiva sull’accertamento della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento nel caso in cui il cliente avesse disconosciuto un’operazione eseguita tramite home banking, da terzi ignoti, con mezzi fraudolenti.
L’attrice lamentava che terzi soggetti avevano posto in essere un’attività fraudolenta consistente nell’avere effettuato illecite disposizioni di pagamento per complessivi euro 13.600,00 utilizzando le somme giacenti sul suo conto corrente, sebbene questa non avesse mai autorizzato tali disposizioni di bonifico.
Pertanto, conveniva in giudizio la società per sentirla condannare a titolo risarcitorio al pagamento della somma di euro 13.600,00 in dipendenza della truffa informatica perpetrata in suo danno.
Secondo la linea difensiva dell’attrice, la responsabilità di tale attività fraudolenta sarebbe stata addebitabile alla convenuta ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 11 del 2010, non avendo l’intermediario predisposto idonee garanzie atte a fronteggiare indebite intromissioni di terzi soggetti nel sistema informatico della banca utilizzato per effettuare le operazioni contestate.
Il Tribunale siciliano ha ritenuto la domanda di risarcimento danni proposta dall’attrice non fondata, in quanto l’intermediario aveva dato prova di aver adottato un sistema di autenticazione multifattoriale consistente nell’inserimento delle credenziali statiche di accesso al canale di home banking, di un codice OTP inviato tramite notifica push, e una ulteriore password – c.d. codice OTS – inoltrata tramite sms sul cellulare certificato dell’attrice, nonché di avere correttamente registrato e contabilizzato l’operazione oggetto di giudizio.
Il Giudice ha inoltre rilevato il comportamento gravemente colposo dell’attrice che aveva fornito ai truffatori i dati della carta di credito e gli ulteriori codici ricevuti via SMS. Proprio la comunicazione di tali dati aveva infatti reso possibile il perfezionamento della truffa; dati che – in base alla diligenza esigibile nel caso concreto ex art. 1176 c.c. – l’attrice non avrebbe dovuto fornire, noto essendo che i codici de quibus sono strettamente personali e che gli istituti di credito non possono richiederli per telefono ai loro clienti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritenuta raggiunta la prova liberatoria posta a carico della banca dall’art. 12, co. 4 D.Lgs. n. 11 del 2010, la domanda risarcitoria proposta dall’attrice è stata respinta e la medesima condannata alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ONERE DELLA PROVA CONTRARIA RICADE SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Francesca Malgoni | 05.07.2023 | n.821
SUSSISTE COLPA GRAVE DELLA CORRENTISTA CHE IGNORI GLI ELEMENTI DI ALLERTA POSTI IN ESSERE DALL’ISTITUTO DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Di Salvo | 11.09.2023 | n.12832
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 11/2010 NON BASTA DIMOSTRARE DI AVERE ADOTTATO TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA RAGIONEVOLMENTE ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 30.11.2022 | n.10743
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