In tema di responsabilità, ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l’art. 1227 II comma c.c. nel porre la condizione dell’inevitabilità dei danni attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza, impone al creditore stesso una condotta attiva o positiva, conforme all’ordinaria diligenza e diretta a limitare le eventuali conseguenze dannose, con il solo limite dell’eccessiva gravosità o eccezionalità o rischiosità della condotta medesima oppure che quest’ultima comporti rilevanti sacrifici (cfr. ex plurimis: Cass. 30 luglio 2018 n.20146).
Applicando i principi generali in materia, il pregiudizio subito dalla società in ragione della truffa informatica perpetrata ai suoi danni sarebbe stato evitabile qualora il(rappresentante legale avesse usato l’ordinaria diligenza, prestando adeguata attenzione all’informativa inviatagli con il messaggio Alert.
Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello Milano, Pres. Rel. Vitali, con la sentenza n. 1004 del 9 agosto 2021, con la quale è stato rigettato l’appello proposto da una società avverso il provvedimento di primo grado che aveva respinto la domanda di risarcimento danni dalla medesima presentata, riconoscendo la responsabilità del legale rappresentante nella determinazione del danno lamentato.
La vicenda riguardava l’effettuazione di pagamenti disposti da una impiegata della società a seguito di richiesta di bonifico all’apparenza proveniente dal legale rappresentante della società stessa, con cui le veniva chiesto il saldo del conto aziendale non avvedendosi della natura truffaldina del messaggio di posta elettronica.
Per i plurimi pagamenti, il rappresentante legale della società riceveva sul proprio telefono cellulare messaggi di c.d. Alert ogni volta che era disposto un bonifico e tale elemento, secondo la Corte di Appello, avrebbe dovuto prevenire ed evitare il danno, se avesse agito secondo l’ordinaria diligenza.
Secondo la tesi esposta dall’appellante, il compito di effettuare i pagamenti era di esclusiva spettanza dell’impiegata, la quale ne aveva la piena responsabilità, così che non sarebbe stato realistico immaginare che il rappresentante legale potesse supervisionare ogni bonifico effettuato dalla stessa e, più in generale, tutte le operazioni dei suoi dipendenti.
La Corte di Appello ha affermato che “il pregiudizio subito dalla società in ragione della truffa informatica perpetrata ai suoi danni sarebbe stato evitabile qualora il (rappresentante legale) avesse usato l’ordinaria diligenza, prestando adeguata attenzione all’informativa inviatagli con il messaggio Alert”.
Pertanto, la Collegio ha stabilito che alla società non spettasse alcun risarcimento del danno, anche in ragione del fatto che l’ammontare complessivo dei pagamenti era tale da poter destare qualche sospetto ed indurre l’amministratore a svolgere le adeguate verifiche, secondo l’ordinaria diligenza, senza che ciò comportasse una attività eccessivamente gravosa o rischiosa o eccezionale.
Per tali motivi, l’appello è stato rigettato e le spese compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ONERE DELLA PROVA CONTRARIA RICADE SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Francesca Malgoni | 05.07.2023 | n.821
SUSSISTE COLPA GRAVE DELLA CORRENTISTA CHE IGNORI GLI ELEMENTI DI ALLERTA POSTI IN ESSERE DALL’ISTITUTO DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Di Salvo | 11.09.2023 | n.12832
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 11/2010 NON BASTA DIMOSTRARE DI AVERE ADOTTATO TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA RAGIONEVOLMENTE ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 30.11.2022 | n.10743
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