In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Aosta, Giudice Luca Fadda, con la sentenza n. 320 del 6 novembre 2023, con la quale è stata condannata la banca convenuta in quanto il suo operato non poteva farsi rientrare nel parametro del cd. “accorto banchiere”.
Il Tribunale ha evidenziato che “E’ un fatto notorio, invero, che, proprio al fine di tutelare i propri clienti da frodi informatiche, le banche siano solite avvisare tramite SMS o strumenti analoghi i correntisti, qualora risulti effettuato un bonifico in favore di un nuovo destinatario o superiore ad un determinato importo”. Pertanto, se la Banca “avesse preso questa precauzione, la vicenda de qua avrebbe senz’altro avuto una differente conclusione”.
Inoltre i bonifici dovevano essere individuati come sospetti – almeno dall’ “accorto banchiere”- e la banca, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare che la condotta dell’attrice era riconducibile al “dolo… o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (Suprema Corte n°2950/2017).
Il Tribunale ha rilevato che “si tratta di una sorta di inversione dell’onere della prova, più che giustificata dall’interesse generale del sistema bancario a garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema”.
Né è stata accolta la tesi della convenuta secondo la quale la colpa dell’utente era da individuare nel ritardo con cui questi aveva segnalato la frode.
Per il Tribunale, infatti, “è da escludersi che una segnalazione effettuata 11 giorni dopo la prima operazione e 4 giorni dopo la seconda possa ritenersi intempestiva e, quindi, colpevole: il primo estratto conto ufficiale al cliente, infatti, sarebbe stato comunicato solo successivamente, ad inizio aprile”.
Pertanto, nel caso di specie, “un “accorto banchiere” avrebbe potuto evitare l’occorso mediante un banale sistema di messaggistica di allerta; dall’altro, non pare configurabile una colpa grave del cliente nell’aver segnalato le operazioni sospette a distanza di pochi giorni, quando neppure era disponibile un estratto conto ufficiale, che notoriamente viene predisposto nei primi giorni del mese successivo a quello di interesse”.
Per questi motivi, la banca è stata condannata alla corresponsione, in favore di parte attrice, dell’importo di euro 57.470,53, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ONERE DELLA PROVA CONTRARIA RICADE SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Francesca Malgoni | 05.07.2023 | n.821
SUSSISTE COLPA GRAVE DELLA CORRENTISTA CHE IGNORI GLI ELEMENTI DI ALLERTA POSTI IN ESSERE DALL’ISTITUTO DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Di Salvo | 11.09.2023 | n.12832
TRUFFA INFORMATICA- PHISHING: GRAVA SULL’ISTITUTO DI CREDITO L’ONERE PROBATORIO RELATIVO ALLA COLPA GRAVE DELL’UTENTE
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 11/2010 NON BASTA DIMOSTRARE DI AVERE ADOTTATO TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA RAGIONEVOLMENTE ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 30.11.2022 | n.10743
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