In tema di truffe telematiche, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010 attuativo della direttiva europea n. 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento, in caso di disconoscimento di un’operazione di pagamento è onere dell’istituto bancario dimostrare che la sua patologia non si debba a malfunzionamenti delle procedure esecutive o ad altri inconvenienti del sistema (art. 10, D. lgs 11/2010).
La responsabilità dell’utente resta circoscritta ai casi di comportamento fraudolento o all’inadempimento gravemente colposo agli obblighi che l’art. 7 del decreto pone a suo carico, cioè gli obblighi di utilizzare lo strumento di pagamento in conformità ai termini del servizio e di denunciare tempestivamente lo smarrimento o ogni altro uso non autorizzato dello strumento.
Ove una simile responsabilità non possa affermarsi, l’utilizzatore non sopporterà le conseguenze dell’uso fraudolento, o comunque non autorizzato, del mezzo di pagamento (art. 12).
Dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010 discende dunque un aggravamento degli oneri probatori posti a carico dell’Istituto di credito: mentre in precedenza per liberarsi dalla responsabilità era sufficiente dimostrare di avere adottato tutti i sistemi di sicurezza ragionevolmente esigibili, ora occorre anche la dimostrazione di una colpa grave dell’utente per non avere utilizzato correttamente lo strumento di pagamento elettronico o per non aver protetto le credenziali di accesso al sistema.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo, con la sentenza n. 10743 del 30 novembre 2022.
Accadeva che i correntisti citavano in giudizio l’istituto di credito per contestare due bonifici effettuati online sul loro conto cointestato da soggetti terzi a causa di truffa informatica.
Gli attori sostenevano che il sistema di sicurezza della Banca non fosse adeguato, non essendo riuscito ad evitare che essi fossero vittima di phishing.
Si costituiva la Banca, la quale deduceva che come da prassi essa offriva un elevato grado di sicurezza ai propri clienti, fornendo un sistema di autenticazione a due fattori, ossia composto dal codice utente, dalla password di accesso statica e dalla password one time, generata dal token.
Il giudice si pronunciava affermando che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010 si è avuto un aggravamento degli oneri probatori posti a carico dell’Istituto di credito: mentre in precedenza per liberarsi dalla responsabilità era sufficiente dimostrare di avere adottato tutti i sistemi di sicurezza ragionevolmente esigibili, ora occorre anche la dimostrazione di una colpa grave dell’utente per non avere utilizzato correttamente lo strumento di pagamento elettronico o per non aver protetto le credenziali di accesso al sistema.
Nel caso di specie, l’aver abboccato alla e-mail palesemente ingannevole dei truffatori, sia per la sua riconoscibile anomala provenienza che per il suo contenuto, che non poteva essere confusa con un messaggio autentico della Banca costituisce certamente una grave colpa da parte dell’attore, tenuto conto anche della professione (avvocato) e del grado di istruzione dello stesso.
Pertanto, il giudice rigettava le domande proposte dai correntisti, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ONERE DELLA PROVA CONTRARIA RICADE SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Francesca Malgoni | 05.07.2023 | n.821
SUSSISTE COLPA GRAVE DELLA CORRENTISTA CHE IGNORI GLI ELEMENTI DI ALLERTA POSTI IN ESSERE DALL’ISTITUTO DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Di Salvo | 11.09.2023 | n.12832
RILEVANTE L’IMPRUDENTE E NEGLIGENTE COMPORTAMENTO DEI DANNEGGIATI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Vannucci | 13.03.2023 | n.7214
HOME BANKING – TRUFFA: IL CLIENTE NEGLIGENTE NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DA PARTE DELLA BANCA
IL SOLO DISCONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI FRAUDOLENTE NON GIUSTIFICA LE RICHIESTE RESTITUTORIE
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 26.04.2022 |
LA POSSIBILITÀ DELLA SOTTRAZIONE DEI CODICI DEL CORRENTISTA, ATTRAVERSO TECNICHE FRAUDOLENTE, RIENTRA NELL’AREA DEL RISCHIO DI IMPRESA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. De Marzo | 03.02.2017 | n.2950
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