Testo massima
L’art.
2740 cc in tema di responsabilità patrimoniale non può essere considerata come
norma inderogabile né l’effetto segregativo del trust si pone in contrasto con
la riserva di legge prevista nella riferita disposizione.
La
Legge 16 ottobre 1989 n. 364 che ha ratificato e dato esecuzione alla
Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985 elevandola a norma di rango primario
nel nostro ordinamento esclude l’applicabilità dell’art. 2740 cc in forza del
disposto ex art. 2 ed art. 11 della convenzione in quanto dette disposizioni
identificano in modo esclusivo la fonte della segregazione nella “proprietà
qualificata” del trustee e forniscono una nuova lettura del concetto di
patrimonio.
Sono
questi i principi sanciti nella sentenza del 5 febbraio 2015 del Tribunale di
Forlì chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata dal trustee che ha
richiesto di dichiarare l’insussistenza del diritto di una banca di iscrivere
ipoteca sui beni immobili vincolati all’interno di un trust interno
auto-dichiarato retto da una legge straniera ed avente il proprio centro di
interessi in Italia. Il trust in esame
rientra inoltre nell’ambito dei trust liquidatori in quanto il programma di
liquidazione ha ad oggetto beni personali del fideiussore di una società di
capitali che ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato.
La
banca, costituendosi in giudizio, ha chiesto per contro in via riconvenzionale
la dichiarazione di nullità dell’atto istitutivo del trust e dell’atto di
destinazione ex art. 2645 ter cc, proponendo in via subordinata domanda di
revocatoria dell’atto di conferimento dei beni immobili nel trust.
Nell’esaminare
la fattispecie oggetto del giudizio, il Giudice adito ha preliminarmente
ricordato che nell’ordinamento giuridico italiano non è riconosciuto
espressamente l’istituto del trust, ma a seguito della ratifica da parte
dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore l’1
gennaio 1992, è stata implicitamente ammessa la validità dei “trust interni”.
I
trust interni prevedono che i soggetti giuridici interessati dall’operazione
siano italiani, i beni conferiti all’interno devono trovarsi in Italia, ma la
regolamentazione del trust viene lasciata ad una legge straniera scelta dal
disponente.
I
trust interni possono legittimamente essere auto-dichiarati laddove non
sussista cioè il trasferimento dei beni dal disponente al trustee poiché, in
questo caso, tali funzioni confluiscono nel medesimo soggetto.
L’art.
2 della Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985 precisa sul punto non solo che
l’uso del trust è finalizzato a costituire una separazione patrimoniale in
vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento
di un fine, ma anche che non appare necessaria né la distinzione tra la figura
del disponente e quella del trustee né il formale trasferimento dei beni dal
disponente al trustee.
È
invece essenziale che i beni vengano posti sotto il controllo del trustee nella
sua qualità di soggetto passivo di una obbligazione che vede quali creditori i
beneficiari.
Il
Giudice adito ha evidenziato che la validità di un trust è in ogni caso
subordinata ad un giudizio di meritevolezza della causa concreta del negozio da
compiersi ex art. 1322 cc, in quanto il ricorso a tale strumento è giustificato
solo in presenza del perseguimento di interessi meritevoli di tutela e dunque
in assenza di un qualsivoglia intento in frode alla legge.
La
valutazione prognostica circa l’efficacia del trust e la liceità dei connessi
atti di destinazione richiede pertanto
non solo un giudizio in merito alla corrispondenza tra il programma di
segregazione dei beni allo schema previsto dalla Convenzione dell’Aja dell’1
luglio 1985, ma necessita anche un esame della causa concreta del negozio dal
momento che tale strumento può essere utilizzato per vari scopi pratici.
L’uso
di un trust liquidatorio che preveda la segregazione del patrimonio aziendale
istituito per provvedere in forme privatistiche alla liquidazione dell’azienda
deve pertanto ritenersi nullo ai sensi dell’art. 1418 cc allorquando abbia
l’effetto di sottrarre la liquidazione dei beni agli organi della procedura
fallimentare stante la sussistenza di un contrasto con le norme imperative
concorsuali viste le disposizioni ex art. 13 ed art. 15, lett. e) della
Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985.
Fatte
queste premesse, il Giudice adito ha accertato che il trust istituito dalla
società nella sua qualità di fideiussore si proponeva di rassicurare i
creditori, in previsione della proposizione di un domanda di concordato
fallimentare, in ordine alla non dispersione del patrimonio personale dello
stesso fideiussore ed alla successiva liquidazione degli immobili conferiti nel
trust.
L’atto
di segregazione patrimoniale non era inoltre finalizzato a distogliere il
patrimonio del disponente ma si proponeva di facilitare la procedura di
concordato così da garantire una parità di trattamento tra ai creditori.
Il
Tribunale di Forlì ha ritenuto pertanto che la causa concreta del negozio fosse
meritevole di tutela non potendosi ravvisare violazioni di norme inderogabili e
di ordine pubblico in materia di procedure concorsuali sia perché il trust si
poneva in posizione accessoria rispetto alla procedura di concordato sia perché
il disponente aveva agito nel suo ruolo di fideiussore soggetto non fallibile
personalmente non sottraendosi ad una possibile procedura concorsuale.
Il
Giudice adito ha, per contro, ravvisato nel caso di specie la potenziale
violazione dell’art. 2749 cc giacché l’operazione così congeniata avrebbe
precluso ai singoli creditori la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del
fideiussore.
L’art.
2740 cc dispone, come noto, da un lato che il debitore debba rispondere
dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri,
dall’altro che le limitazioni della responsabilità patrimoniale non sono
ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Il
Giudice adito osserva tuttavia che l’art. 2740 cc non può essere considerata
come norma inderogabile né l’effetto segregativo proprio del trust appare
incompatibile con la riserva di legge prevista nella riferita disposizione.
La
Legge 16 ottobre 1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell’Aja dell’1 luglio 1985 non solo ha elevato a norma di rango primario le
disposizioni dell’accordo, ma costituisce deroga all’art. 2740 cc nel pieno
rispetto della prevista riserva di legge.
Il
Giudice adito ricorda inoltre che l’ingresso nel nostro ordinamento dell’art.
2645 ter cc ha aperto la possibilità di ricorre ai più disparati atti di
destinazione scaturiti dalla sola autonomia privata, consentendo, a determinate
condizioni (trascrizione, durata, forma), la stipulazione di atti atipici ex
art. 1322 cc, nonché di rendere opponibile erga omnes un vincolo di
destinazione su beni immobili o mobili registrati.
Per
tale ordine di motivi, il Tribunale di Forlì ha escluso l’applicabilità nel
caso di specie dell’art. 2740 cc proprio in ragione del disposto ex artt. 2 e
11 della Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985 che identificano in modo
esclusivo la fonte della segregazione patrimoniale nella proprietà qualifica
del trustee.
Il
Tribunale di Forlì ha ritenuto che la fattispecie in esame non potesse
integrare una ipotesi di nullità per violazione di principi inderogabili
dell’ordinamento, ma doveva in ogni caso essere accolta la domanda di
revocatoria dell’atto di conferimento dei beni nel trust.
La
destinazione nel trust di tutti i beni personali del fideiussore avrebbe
infatti determinato il blocco, per l’intera durate del trust, dell’esecuzione
dei crediti azionabili nei confronti del garante.
Il
Giudice adito precisa infine che l’atto pregiudizievole impugnabile attraverso
l’azione revocatoria non è l’atto istitutivo del trust non avente effetti
dispositivi bensì il conseguente atto di disposizione – giacché assunto in pregiudizio delle
ragioni creditorie – attraverso cui i beni vengono trasferiti al trustee o
posti sotto controllo di quest’ultimo ovvero segregati nel patrimoni del
disponente nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico come
disposto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985.
Il
Tribunale di Forlì ha pertanto accolto la domanda formulata in via
riconvenzionale dall’istituto di credito, dichiarando l’inefficacia nei
confronti della banca dell’atto di disposizione dei beni contenuto nell’atto
istitutivo del trust.
Testo del provvedimento
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