ISSN 2385-1376
Testo massima
Il trust è un atto a titolo gratuito, per cui ai fini dell’azione revocatoria, è sufficiente il solo eventus damni, che sussiste ove tutti i beni immobili dei debitori sono stati conferiti nel patrimonio separato.
L’azione revocatoria ordinaria che sottenda un credito bancario non è soggetta a mediazione obbligatoria.
Questi sono i principi espressi dalla sentenza n. 1462 del 14 maggio 2013 pronunziata dal Tribunale di Nola, nella persona del dott. Eduardo Savarese, in materia di azione revocatoria avverso un atto costitutivo di un trust familiare.
Nel caso di specie il Tribunale si è soffermato sull’accoglibilità della domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla Banca avverso un atto costitutivo di trust c.d. familiare i cui disponenti risultavano essere genitori dei figli, beneficiari dell’atto di disposizione.
Il Giudice ha rilevato la natura fraudolenta del trust, istituito dai disponenti unicamente allo scopo di frustare le pretese dei creditori sottraendo alla garanzia patrimoniale dei creditori beni di più agevole aggredibilità, evidenziando la sussistenza sia dell’eventus damni che del consilium fraudis (rectius, della scientia damni, trattandosi di atto costituito dopo il sorgere del credito).
Il Giudice ha notato come tutti i beni immobili dei debitori convenuti fossero stati conferiti nel trust (né sul punto venivano mosse contestazioni dalla difesa dei convenuti), con ciò evidenziandosi senza dubbio il pregiudizio alle ragioni dei creditori.
In ordine alla consapevolezza dei debitori di ledere le ragioni dei creditori il Tribunale ha rilevato che essendo i disponenti genitori dei figli beneficiari, non è necessario dar prova di alcuno stato soggettivo di consapevolezza del danno cagionato ai creditori in capo al terzo.
In altri termini, quando un atto dispositivo a titolo gratuito come nel caso del trust familiare sia posto in essere dai genitori in favore dei figli, la c.d. scientia damni può dirsi sussistente in re ipsa, attesa la peculiare evidenza della fattispecie.
Alla luce di tali considerazioni il Giudice ha concluso per l’accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla Banca con la conseguente inefficacia dell’atto dispositivo del trust, richiamando peraltro in via preliminare il principio per il quale l’azione revocatoria ordinaria, che “sottenda” un credito bancario, non è in alcun modo soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria.
Testo del provvedimento
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