ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Trust familiare è soggetto ad imposta fissa in capo al fiduciario non vi è alcun incremento patrimoniale.
Sempre più costante, in seno al collegio lombardo, l’orientamento volto a considerare gli atti di trust soggetti ad imposte in misura fissa anziché proporzionale.
L’atto costitutivo ed il conseguente trasferimento dei beni in trust è un atto neutro, mancando un corrispettivo, tanto per il beneficiario quanto per il trustee; conseguentemente l’atto sarà assoggettabile ad imposte in misura fissa.
Sono questi i principi di diritto che si possono desumere in due recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano: la 1208/17/14 e la n. 1002/25/14 depositate rispettivamente il 24 febbraio 2012 ed il 31 gennaio 2014.
Da quanto si apprende dalla prima Sentenza citata, l’Agenzia delle Entrate di Milano procedeva a notificare un avviso di accertamento ad un notaio che, al momento dell’istituzione di un atto di trust, aveva registrato il contratto pagando la relativa imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
L’Ufficio, infatti, riteneva al contrario che sia l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, fossero da assoggettare alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Il Collegio adito della questione propendeva a favore del contribuente istante, affermando condivisibilmente che “l’atto costitutivo di trust, e il conseguente trasferimento dei beni, è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo, tanto per i beneficiari che per il trustee.” Come fanno notare i medesimi Giudici di merito infatti, il vero incremento della capacità contributiva in capo ai beneficiari si realizza non già al momento della costituzione, ma solo successivamente, cioè quando al termine della durata del trust (e non prima) il patrimonio conferito sarà loro distribuito. Il beneficiario inizialmente, può essere infatti considerato, sempre a detta dei giudici meneghini titolare di una mera aspettativa nei confronti dei beni trasferiti.
Da ciò ne deriverebbe dunque che la fattispecie oggetto del giudizio è “assimilabile al contratto preliminare e di conseguenza l’atto sarà soggetto ad imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa”.
Alle stesse soluzioni, addiviene la venticinquesima sezione della medesima CTP Milano nella citata sentenza 1002. In questa sede, aggiungono correttamente i Giudici: “Risulta quindi evidente l’assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee in quanto quest’ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma concordato.”
Dalla lettura delle sentenze in commento, risulta come, sempre più, i giudici di merito si stiano convincendo del fatto che l’Amministrazione deve sempre operare avendo come riferimento l’articolo 53 della Costituzione, e quindi la reale capacità contributiva del contribuente, evitando di procedere con la pretesa impositiva laddove non emergano, con evidenza, trasferimenti patrimoniali.
Ciò in maniera particolare con istituti quali il trust, in cui non è possibile identificare, a priori, la soluzione impositiva più adeguata e corretta in quanto la peculiarità dell’istituto impone, analogamente a quanto avviene nei paesi di common law, un’indagine più dettagliata che guardi alla sostanza dell’operazione e non solo alla veste formale.
Di conseguenza, fino alla conclusione naturale dell’istituto, il Fisco potrà pretendere semplicemente il tributo in misura fissa in quanto in capo al fiduciario non c’è stato alcun incremento patrimoniale; diversamente, alla scadenza gli atti potranno essere suscettibili delle imposizioni tributarie proporzionali in quanto allora e solo allora, vi sarà un effettivo trasferimento della proprietà e di conseguenza un aumento della capacità contributiva del beneficiario.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 396/2014