In tema di trust, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta non già al momento della costituzione dell’atto istitutivo o della dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì e solo in seguito al momento futuro ed incerto dell’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità e quindi un indice di ricchezza ai sensi dell’articolo 53 Cost.; ed in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.
Questo il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. 11, Pres. Mainini – Rel. est. Morlini, con la sentenza n. 583 del 24.02.2020.
La controversia trae origine dalla costituzione di un trust in cui i disponenti hanno nominato due trustee, e beneficiari i di lori figli nascituri legittimi, adottivi o naturali, viventi alla data del 2040. In occasione della registrazione dell’atto, sono state versate le imposte ipocatastali e di registro in misura fissa; ma successivamente l’Ufficio, con apposito avviso di liquidazione, ha proceduto a richiedere le imposte in misura proporzionale, così come nel caso di imposta di successione e donazione, alla quale la costituzione del trust è stata assimilata già al momento della segregazione dei beni tramite il conferimento.
L’avviso di liquidazione è stato impugnato da TRUSTEE davanti alla CTP di Rimini, la quale con due distinte pronunce ha annullato il provvedimento, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione dei beni al soggetto beneficiario, e soltanto al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari le imposte ipotecarie e catastali risultano dovute in misura proporzionale, così come anche ritenuto da recente giurisprudenza di legittimità.
Avverso le due pronunce ha interposto appello l’Ufficio, ma la Commissione Tributaria Regionale di Bologna lo ha rigettato, confermando le motivazioni addotte in primo grado dalla CTP.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che al momento l’unico effetto del trust è quello segregativo di costituzione del vincolo sui beni, per cui il negozio non può scontare le imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, mancando l’effetto traslativo, e cioè l’attribuzione dei beni ai soggetti beneficiari.
Tassare il trust al momento della semplice costituzione del vincolo significherebbe tassare una situazione alla quale non corrisponde un arricchimento effettivo mediante un trasferimento di ricchezza ed un incremento patrimoniale, ciò che sarebbe in sostanziale contrasto con l’articolo 53 della Costituzione. In questo senso deve essere quindi inteso l’articolo 2 comma 47 D.L. n. 262/2006.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TRUST: L’INEFFICACIA DELL’ATTO ISTITUTIVO COMPORTA ANCHE QUELLA DELL’ATTO DISPOSITIVO
LA DOMANDA DI REVOCA DEVE ESSERE RIVOLTA AD ENTRAMBI
Ordinanza | Cassazione Civile, Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 15.04.2019 | n.10498
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/trust-linefficacia-dellatto-istitutivo-comporta-anche-quella-dellatto-dispositivo
TRUST E SEQUESTRO PER EQUIVALENTE: LA PROVA DELLA SIMULAZIONE PUÒ ESSERE DATA IN VIA PRESUNTIVA
I LIMITI ALL’ACCERTAMENTO DI NATURA CIVILE IN SEDE PENALE
Sentenza | Cassazione penale, sez. seconda, Pres. Petti – Rel. Rago | 14.04.2015 | n.15804
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/trust-e-sequestro-per-equivalente-la-prova-della-simulazione-puo-essere-data-in-via-presuntiva
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