Qualora la perdita del controllo dei beni da parte del settlor sia solo apparente, il trust è nullo e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D’Incecco, con sentenza n. 1087 pubblicata in data 21 ottobre 2020.
Nella fattispecie processuale esaminata, la Banca x, con atto di citazione, chiedeva la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell’atto del Notaio x con il quale la Sig.ra Tizia ha costituito un trust a beneficio dei propri figli. Interveniva in giudizio la Banca y chiedendo anche questa la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti del suddetto atto. Si costituiva la Sig.ra Tizia chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall’attore principale e dall’intervenuta in quanto infondate in fatto e in diritto. Interveniva in seguito anche la Banca z, chiedendo la dichiarazione, ai sensi dell’art. 1414 c.c., di nullità dell’atto costitutivo del trust e, in via subordinata, la dichiarazione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’inefficacia anche nei propri confronti del suddetto atto. Con sentenza x, il Tribunale di Ancona, mentre accoglieva le domande della Banca x, rigettava le domande proposte dalla Banca z.
Contro la suddetta sentenza, la Banca z presentava appello riproponendo le domande e le eccezioni del primo grado nonché un’ulteriore eccezione: erroneo mancato rilievo d’ufficio della nullità dell’atto istitutivo di trust ai sensi dell’art. 1418 c.c. per essere, lo stesso, carente dei requisiti di legge e realizzato in frode alla legge. Il negozio dispositivo, infatti, benché denominato trust non ne aveva la fisionomia mancando del presupposto, coessenziale alla natura stessa dell’istituto, costituito dalla necessaria perdita di disponibilità da parte del disponente dei beni conferiti in trust (effetto segregativo) non verificatasi nel caso di specie dato che nella Sig.ra Tizia venivano riunite le qualità di disponente e trustee.
La Corte di Appello di Ancona, accogliendo l’appello principale proposto dalla Banca z, ammetteva la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di nullità ex art. 1418 c.c. e per l’effetto riformava sul punto la sentenza oggetto di impugnativa dichiarando la nullità dell’atto a rogito del notaio x con il quale Tizia ha costituito il trust, a beneficio dei propri figli, in quanto carente dei requisiti di legge e realizzato in frode alla legge.
Per trust, sulla base dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata L. 16/10/1989 n. 364, “si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse del beneficiario o per un fine determinato”, caratterizzato dal fatto che “i beni del trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee”,che ha il potere e l’obbligo, “di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni dl trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee”.
Lo scopo caratteristico del suddetto istituto, che è quello di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un dato fine, viene conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del settlor e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest’ultimo (cfr. Cass. Civ. n. 4613/2014; Cass. Civ. n. 10105/2014).
Laddove risulti che la perdita di controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, e quindi che il trust non sia stato costituito per mere ragioni economico-sociali ma per ragioni di elusione fiscale, ovvero di elusione dei diritti dei terzi creditori, anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il trust deve essere considerato nullo per abuso di diritto (cfr. Cass. Civ. 10807/12 e 20254/12).
Nel caso di specie, il negozio realizzato da Tizia, nonostante sia denominato trust, non ne ha la fisionomia; manca, infatti, uno dei tratti peculiari dell’istituto: il trasferimento a terzi da parte del disponente dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento del’effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell’interesse programmato. Quindi, la coincidenza della persona della figura del disponente (Tizia) e del trustee con permanenza in capo al disponente della piena disponibilità dei beni, travalica i limiti di ammissibilità del trust, configurati dal sopracitato art. 2 della L. 364/1989, che richiede una necessaria dissociazione tra la figura del disponente e del trustee, e rende apparente, quindi nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., l’atto istitutivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TRUST: L’IMPOSTA SU SUCCESSIONE E DONAZIONE È DOVUTA AL MOMENTO DELL’EVENTUALE TRASFERIMENTO FINALE DEL BENE
I MOMENTI DELLA COSTITUZIONE DELL’ATTO ISTITUTIVO O DELLA DOTAZIONE PATRIMONIALE SONO FISCALMENTE NEUTRI
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. 11, Pres. Mainini – Rel. est. Morlini | 24.02.2020 | n.583
TRUST: L’INEFFICACIA DELL’ATTO ISTITUTIVO COMPORTA ANCHE QUELLA DELL’ATTO DISPOSITIVO
LA DOMANDA DI REVOCA DEVE ESSERE RIVOLTA AD ENTRAMBI
Ordinanza | Cassazione Civile, Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 15.04.2019 | n.10498
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