La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate (e non possono essere riproposte in appello); né tale onere può essere assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n.29 del 07.01.2019, che si riporta di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. omissis/2016 R.G. promossa da:
SOCIETÀ S.R.L.;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro:
BANCA LEASING;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per inadempimento da contratto di leasing;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (a verbale di udienza in data 19.9.2018 e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.9.2018):
“Contrariis rejectis, previa ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini di rito che sin da ora se ne chiede la concessione, voglia l’Ill.mo designato giudice del Tribunale di Torino:
nel merito in via principale, revocare il decreto ingiuntivo nr. 9812/2016 Ingiunzione, nr. 23445/2016 R.G., reso in data 3 ottobre 2016 dal Tribunale di Torino, in quanto, per i motivi esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
in via riconvenzionale, principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, delle clausole relative alla determinazione degli interessi contenute nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero OMISSIS, dichiarando per l’effetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., che per tale contratto di finanziamento, non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare / avere e della relativa rielaborazione del piano di ammortamento;
in via riconvenzionale, principale e nel merito, accertare e dichiarare la violazione da parte dell’Istituto di Credito erogante della normativa sulla trasparenza per mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale – T.A.E.G. nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero OMISSIS e per l’effetto, rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.;
in via subordinata alla domanda principale sempre in via riconvenzionale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1284 cod. civ. della clausola relativa agli interessi per aver applicato un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto, contenuta contenute nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero OMISSIS, dichiarando per l’effetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1284 cod. civ., che per tale contratto di finanziamento gli interessi sono dovuti esclusivamente al tasso legale nelle misure e nel tempo vigenti;
sempre in via riconvenzionale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità, per contrasto con l’articolo 1526 Codice Civile, delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero OMISSIS, essendo palesemente sbilanciate da un punto di vista economico a favore del concedente in oggi convenuta opposta ed, in ogni caso, perché si pongono in contrasto col divieto di cui all’articolo 1383 Codice Civile e per condannare la BANCA Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto percepito nel corso del rapporto;
in via riconvenzionale principale e nel merito, per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la violazione da parte della BANCA LEASING S.P.A. delle norme di buona fede oggettiva e per l’effetto dichiarare tenuta e condannare quest’ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni che si quantificano in una somma non inferiore ad euro 20.000,00, ovvero in quell’altra diversamente emergente nel corso dell’istruttoria;
in via principale e nel merito, per i motivi esposti in giudizio, accertare l’illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia del nominativo della SOCIETÀ S.R.L. e per l’effetto, dichiarare tenuta e condannare la BANCA LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni residuati al conchiudente, che si chiede vengano liquidati in via equitativa dal Giudice;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorata dei rimborsi forfettari, accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza in data 19.9.2018 e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6.9.2018):
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE:
– respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto totalmente infondate, sia in fatto che in diritto e per l’effetto confermare l’ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo telematico n. XXX/2016, RG n. XXX/2016, del 3 ottobre 2016 per Euro 59.072,74 oltre voci accessorie, oltre interessi al tasso legale di cui al D. Lgs 231/2002 dal dovuto alla data di effettivo pagamento, rivalutazione monetaria dalla data del ricorso al saldo nonché spese, diritti ed onorari della procedura monitoria e successive occorrende;
– condannare le parte attrice al pagamento di una somma pari ad Euro 5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ovvero a quella diversa somma accertata e liquidata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero liquidata anche in via equitativa.
IN VIA SUBORDINATA:
condannare parte attrice al pagamento della somma ingiunta ovvero quella diversa somma accertata e liquidata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO:
con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Su ricorso depositato dalla società BANCA LEASING S.P.A., in persona dell’Avv. A. S., il Tribunale di Torino, con decreto n. XXX/2016, datato 3.10.2016, depositato in data 3.10.2016, ha ingiunto alla SOCIETÀ S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 59.072,74, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto riferendo:
– che la stessa ha concluso con la società SOCIETÀ S.R.L il contratto di locazione finanziaria OMISSIS con cui è stato concesso l’utilizzo del seguente bene: Centro di lavoro verticale Mod. XM 1000 completo di accessori;
– che la società R. S.R.L. non ha pagato numerosi canoni di rimborso e pertanto la Banca ha risolto il contratto con conseguente riconsegna del bene;
– che dalla vendita del bene è stata ricavata la somma di Euro 20.000,00 oltre IVA, regolarmente accreditata alla debitrice;
– che pertanto la Banca è creditrice della somma residua di Euro 59.072,74.
1.2. Con atto di citazione datato 14.11.2016, la società SOCIETÀ S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore omissis, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Si è costituita ritualmente e tempestivamente la parte convenuta opposta, depositando telematicamente comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c. nonché per la concessione dell’ordinanza ex art.186 ter c.p.c, mentre la controparte si è opposta ad ambedue le richieste. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.
1.5. Con ordinanza datata 21.3.2017 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.6. All’esito della successiva udienza in data 25.10.2017 il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalla sola parte attrice opponente (CTU) e, con Ordinanza in data 30.10.2017, sciogliendo la predetta riserva:
– non ha ammesso tali deduzioni istruttorie;
– ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
– ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 19.9.2018.
1.7. All’udienza in data 19.9.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..
- Sulle deduzioni istruttorie già proposte dalla parte attrice opponente.
2.1. Con riguardo alle deduzioni istruttorie, nelle proprie conclusioni definitive la parte attrice opponente si è limitata a riprodurre quando indicato genericamente in citazione: “previa ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini di rito che sin da ora se ne chiede la concessione” (cfr. verbale di udienza in data 19.9.2018 e foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.9.2018).
Tale generica istanza, priva di contenuto specifico, è stata poi concretizzata con istanza di CTU nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.
Senonché, come si è accennato pocanzi, nelle proprie conclusioni definitive la parte attrice opponente non ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, 6° comma, n. 2) c.p.c. e, precisamente, la richiesta di ammissione della CTU.
2.2. Ora, nel caso in cui all’udienza così fissata la parte non formuli espressa richiesta di ammissione dei mezzi di prova tempestivamente dedotti e chieda fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, occorre distinguere a seconda che, all’udienza così fissata:
1) la parte stessa ne chieda la previa ammissione oppure precisi le conclusioni richiamando anche i mezzi di prova dedotti, nel qual caso il Giudice Istruttore o, in fase decisionale, il Tribunale (in composizione collegiale o monocratica) dovrà tenerne conto, senza poter ritenere che la parte vi abbia implicitamente rinunziato (ciò che, ovviamente, non esclude la possibilità di un giudizio di inammissibilità e/o irrilevanza di tali mezzi di prova per altre ragioni);
2) la parte non ne chieda la previa ammissione e precisi le conclusioni senza richiamare, in tutto o in parte, anche i mezzi di prova dedotti, nel qual caso deve invece ritenersi che la parte vi abbia implicitamente rinunziato (analogamente, del resto, a quanto avviene per le domande non espressamente riproposte nelle conclusioni definitive) come, del resto, chiarito anche dalla Cassazione (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. III, 03 agosto 2017, n. 19352; Cass. civile, sez. III, 06 settembre 2007, n. 18688).
Dunque, la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate (e non possono essere riproposte in appello); e tale onere non è assolto neppure attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (cfr. in tal senso: Cass.civile sez. III, 03 agosto 2017, n. 19352).
In particolare, la S.C., nel ribadire che, ai sensi degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, ha precisato che tale interpretazione non contrasta con gli art. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli art. 2 e 6 dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI 27 giugno 2012 n. 10748).
2.3. Nel caso di specie, non avendo la parte attrice opponente riproposto l’istanza di ammissione della CTU in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa deve intendersi tacitamente rinunciata.
2.4. Non rileva, infine, che l’istanza di ammissione della CTU sia stata successivamente indicata dalla parte attrice opponente nella propria “comparsa conclusionale”.
Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui la funzione della comparsa conclusionale è unicamente quella di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte (e non rinunciate), restando preclusa tanto la mutatio libelli quanto la mera emendatio, consentita soltanto fino al momento della rimessione della causa in decisione con la conseguenza, tra l’altro, che il giudice non può e non deve pronunciarsi su eventuali istanze, domande nuove o su modificazioni delle stesse eventualmente contenute in tale comparsa (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 24 gennaio 2018, n. 1785; Cass. civile, sez. III, 8 agosto 2002, n. 12011; Cass. civile, sez. III, 1 febbraio 2000, n. 1074; Cass. civile, Sezioni Unite, 29 agosto 1998, n. 8596, 1807).
- Sul merito della presente causa.
3.1. Ciò chiarito, nel merito la parte attrice opponente ha chiesto l’accoglimento delle seguenti domande:
“nel merito in via principale, revocare il decreto ingiuntivo nr. xxx/2016 Ingiunzione, nr. xxx/2016 R.G., reso in data 3 ottobre 2016 dal Tribunale di Torino, in quanto, per i motivi esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
in via riconvenzionale, principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, delle clausole relative alla determinazione degli interessi contenute nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero LI 1361963, dichiarando per l’effetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., che per tale contratto di finanziamento, non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare / avere e della relativa rielaborazione del piano di ammortamento;
in via riconvenzionale, principale e nel merito, accertare e dichiarare la violazione da parte dell’Istituto di Credito erogante della normativa sulla trasparenza per mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale – T.A.E.G. nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero LI 1361963 e per l’effetto, rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.;
in via subordinata alla domanda principale sempre in via riconvenzionale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1284 cod. civ. della clausola relativa agli interessi per aver applicato un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto, contenuta contenute nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero OMISSIS, dichiarando per l’effetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1284 cod. civ., che per tale contratto di finanziamento gli interessi sono dovuti esclusivamente al tasso legale nelle misure e nel tempo vigenti;
sempre in via riconvenzionale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità, per contrasto con l’articolo 1526 Codice Civile, delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero OMISSIS, essendo palesemente sbilanciate da un punto di vista economico a favore del concedente in oggi convenuta opposta ed, in ogni caso, perché si pongono in contrasto col divieto di cui all’articolo 1383 Codice Civile e per condannare la BANCA LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto percepito nel corso del rapporto;
in via riconvenzionale principale e nel merito, per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la violazione da parte della BANCA LEASING S.P.A. delle norme di buona fede oggettiva e per l’effetto dichiarare tenuta e condannare quest’ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni che si quantificano in una somma non inferiore ad euro 20.000,00, ovvero in quell’altra diversamente emergente nel corso dell’istruttoria;
in via principale e nel merito, per i motivi esposti in giudizio, accertare l’illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia del nominativo della R. S.r.l. e per l’effetto, dichiarare tenuta e condannare la BANCA Leasing S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni residuati al conchiudente, che si chiede vengano liquidati in via equitativa dal Giudice.”
3.2. In particolare, nel caso di specie, la parte attrice opponente ha eccepito, in particolare:
– che in data 13.3.2012 (in realtà 23.3.2012) la SOCIETÀ S.R.L stipulava con la BANCA LEASING S.P.A. il contratto di locazione finanziaria OMISSIS per finanziare l’acquisto di un “Centro di lavoro verticale, Mod. XM 1000 completo di accessori” del costo di Euro 62.000,00 oltre IVA (docc. n. 2,3 e 4);
– che nel contratto non veniva inserita l’indicazione del c.d. Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C., e/o Tasso Annuo Effettivo Globale – T.A.E.G.;
– che quanto suddetto comportava una violazione della normativa sulla trasparenza e pertanto veniva richiesta la rideterminazione integrale del piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
– che per la determinazione del T.A.E.G. veniva effettuato un calcolo che portava ad ottenere come risultato un tasso pari a 8,829%;
– che il superamento del tasso soglia ai fini dell’usura riguardava non solo gli interessi corrispettivi ma anche quelli moratori e, pertanto, la verifica dell’eventuale superamento del tasso doveva essere eseguita in via autonoma con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi nel momento in cui gli stessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
– che con la Legge 108 del 1996 il legislatore individuava un limite entro il quale ricomprendere ogni forma di remunerazione del credito, prescrivendo che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”;
– che quindi ai fini della verifica di legittimità dei tassi inseriti alla data della pattuizione occorreva includere le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, spese, commissione per anticipata estinzione, escluse quelle imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, nonché il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto;
– che, da tale calcolo, il tasso finale così ottenuto era pari a 11,670%, valore superiore a 11,225% che era il tasso soglia di usura fissato dalla legge per i rispettivi periodi temporali;
– che per tali motivi, la clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di locazione finanziaria in esame era nulla per contrarietà alla normativa antiusura nr. 108 del 1996 e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., nessun interesse era dovuto;
– che l’applicazione del tasso leasing è superiore a quello pattuito;
– che, difatti, l’ammortamento utilizzato dall’BANCA LEASING S.P.A., conteneva una formula di matematica attuariale che prevedeva l’applicazione dell’interesse “composto” e non quello “semplice” previsto dal codice civile e ciò comportava di fatto l’applicazione di un tasso ultra legale superiore a quello fissato per iscritto nel contratto;
– che dai conti effettuati si evince un tasso leasing del 7,037% e un T.E.F. pari a 7,219%;
– che, di conseguenza, la BANCA LEASING S.P.A. nel contratto indicava un tasso di interesse, mentre nel concreto ne utilizzava uno più alto;
– che, nel caso di specie, si tratta di un leasing c.d. “traslativo” il cui oggetto è un bene destinato a conservare un notevole valore alla scadenza del contratto: in tale ipotesi l’interesse dell’utilizzatore, parte attrice opponente, era quello di acquistare la proprietà del bene esercitando l’opzione d’acquisto dopo aver pagato tutti i canoni pattuiti;
– che, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza del compratore, l’art. 1526 c.c. prevede che, il venditore – concedente, nel caso di specie la BANCA LEASING S.P.A. – sia tenuto a restituire le rate riscosse ma abbia diritto a vedersi riconosciuto un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno;
– che, rispetto a quanto suddetto, si eccepisce la nullità, per contrasto con l’articolo 1526 c.c., delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto di leasing azionato, essendo palesemente sbilanciate da un punto di vista economico a favore del concedente in oggi convenuta opposta e, in ogni caso, perché si ponevano in contrasto con il divieto di cui all’articolo 1383 c.c.;
– che vi era stata la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della convenuta opposta in quanto con lettera 20 maggio 2005, la R. S.R.L. aveva comunicato alla BANCA LEASING S.P.A. la possibilità di vendere il mezzo oggetto del contratto di leasing ad un prezzo di Euro 40.000,00 (doc.6);
– che tale proposta veniva successivamente ribadita dalla SOCIETÀ S.R.L con lettera del 10 dicembre 2015 (doc.7);
– che, però, tale richiesta veniva ritenuta non congrua da parte della BANCA LEASING S.P.A. con comunicazione del 5 gennaio 2016 (doc.8), salvo poi decidere di vendere il bene al prezzo di Euro 20.000,00;
– che vi era stata una illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi che aveva comportato una richiesta di rientro dagli affidamenti da parte di tutti gli altri intermediari;
– che tale segnalazione aveva creato difficoltà alla parte attrice opponente ad ottenere nuovi finanziamenti;
3.3. Invece, la parte convenuta opposta ha dedotto, in particolare:
– che le eccezioni formulate da parte attrice opponente sono del tutto generiche, infondate oltre che prive di qualsiasi elemento probatorio;
– che, difatti, dal contratto di leasing stipulato in data 23.3.2012, si evince come il tasso di leasing (anche definito tasso corrispettivo) fosse di 7,035%, il tasso effettivo globale (T.E.G.): fosse di 7,722%, il tasso soglia anti usura al momento della stipula fosse di 11,225% e il tasso di interesse convenzionale di mora fosse pari a Euribor 3 mesi in vigore durante il periodo di mora aggiornato di 9 punti percentuali. (doc. 2);
– che, in aggiunta a quanto sopra, all’art 11) delle Condizioni Generali del contratto in oggetto veniva espressamente indicato il criterio di computo del tasso di mora e veniva altresì precisato che nel caso in cui il tasso di mora avesse superato il tasso soglia, il primo sarebbe stato ridotto nel rispetto del secondo sulla base di una formula ivi descritta (doc. 2);
– che, sulla base di quanto suddetto, il contratto conteneva una espressa “clausola di salvaguardia” che comportava la piena liceità, validità ed operatività dei tassi applicati, previsti dal contratto ed in linea con le disposizioni di legge vigenti al momento della sua stipula (doc.2);
– che, quindi, era ed è esclusa l’usurarietà dei tassi in presenza della siffatta clausola contrattuale e la non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1815 c.c.;
– che, circa la violazione delle norme specifiche sulla trasparenza dei costi e dei tassi di interesse nei contratti di finanziamento, il provvedimento della Banca d’Italia del 15.7.2015 stabilisce che l’indicazione del T.A.E.G. e dell’I.S.C. non è prevista per la categoria dei contratti di leasing finanziario;
– che, come pronunciato dalla recente decisione dell’A.B.F. di Milano, per in contratti di leasing, l’indicatore sintetico di costo di cui è richiesta l’esplicitazione all’interno del contratto è rappresentato dal tasso interno di attualizzazione, o tasso leasing, che risulta chiaramente indicato nel contratto in questione (doc. 2);
– che non può essere operato un cumulo fra interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell’usura;
– che, diversamente da quanto affermato da parte attrice opponente, il contratto in questione non ha natura traslativa ma bensì di godimento e pertanto deve essere ricondotto nell’ambito dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente inefficacia dell’art. 1526 c.c.;
– che riguardo alla violazione da parte della convenuta opposta circa gli obblighi di buona fede, correttezza e diligenza la Banca rilevava come dalla documentazione della parte attrice opponente (doc. avv. 6, 7 e 8), quest’ultima non comunicava alcuna possibilità di vendere il mezzo oggetto del contratto di leasing ad un prezzo di Euro 40.000,00 ma si era semplicemente limitata a formulare una proposta transattiva, a saldo e stralcio, per detto valore;
– che tale proposta, a fronte del maggior debito, all’epoca pari ad Euro 69.637,46, non veniva accettata dalla convenuta opposta;
– che la mancata adesione alla proposta non poteva essere vista come una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in quando la Banca manifestava una sua scelta su valutazioni di carattere economico, prive di qualsiasi riflesso giuridico;
– che riguardo alla segnalazione alla Centrale dei Rischi la Banca rilevava come ogni mese gli intermediari inviino alla Centrale Rischi i rapporti di credito con i propri clienti e altresì sono tenuti a informare tempestivamente gli eventi che interessano la propria clientela, dando luogo a comunicazioni inframensili riguardanti dati di natura strettamente qualitativa;
– che questa procedura viene fatta in modo tale che tutti gli intermediari abbiano un quadro generale della posizione finanziaria di ogni singolo cliente e diano conferma della effettiva sofferenza degli stessi;
– che la condotta assunta dalla parte attrice opponente può configurarsi come temeraria.
3.4. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale – Modena 2016; Tribunale Lucca, 02 dicembre 2015 n. 2095 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Salerno sez. II, 11 novembre 2015 n. 4736 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Roma sez. X, 22 gennaio 2015 n. 1434 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno, 25 ottobre 2014 n. 4999 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Nocera Inferiore, 23 aprile 2014 n. 656 in Redazione Giuffrè 2014;Tribunale Teramo, sez. lav., 03 ottobre 2013, n. 611 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. VIII, 01 giugno 2013, n. 11964; Tribunale Milano, 12 marzo 2013, n. 3456 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Teramo, sez. lav., 20 febbraio 2013, n. 167 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 30 gennaio 2013, n. 86 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pescara, sez. IX, 30 aprile 2012, n. 8548 in Redazione Giuffrè 2012; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Tribunale Genova, 23 gennaio 2009, n. 347 in Guida al diritto 2009, 43 53; Corte appello Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62 in Guida al diritto 2009, 14 64; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme cfr.: Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l’esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
3.5. Invero, in primo luogo la parte attrice opponente lamenta la mancata indicazione del TAEG/ISC, in violazione delle norme specifiche circa la trasparenza dei costi e dei tassi di interesse nei contratti di finanziamento.
In proposito, si deve osservare che l’art. 117 TUB prevede che i contratti indichino “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” e dispone, in caso di inosservanza, l’applicazione del tasso sostitutivo indicato al comma 7°.
Nel caso di specie però, come correttamente osservato dalla parte convenuta opposta, le indicazioni contenute in contratto sono esaustive e rispettose del dettato normativo poiché le disposizioni sulla trasparenza emesse dalla Banca d’Italia il 29.7.2009 prescrivevano l’indicazione dell’ISC solo per le tipologie di contratti indicati nella sezione II dell’art. 8, fra cui non è incluso il leasing finanziario.
Difatti l’obbligo per gli intermediari di rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente è stato previsto dall’art. 9.2 della Delibera CICR del 4.3.2003, che demanda alla Banca d’Italia di individuare le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, sussisteva quest’obbligo.
La Banca d’Italia, con delibera del 25.7.2003 ha esteso l’obbligo di indicazione dell’ISC alle sole categorie di operazioni, fra quelle indicate nell’allegato alla delibera CICR, dei mutui, delle anticipazioni bancarie e degli altri finanziamenti (senza menzionare quindi il leasing finanziario).
Deve pertanto escludersi che fosse necessaria l’indicazione dell’ISC nel contratto per cui è causa e deve negarsi, di conseguenza, l’applicabilità del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB.
3.6. Altresì, la parte attrice opponente deduce che il tasso da porre a confronto con il tasso soglia per la verifica dell’usura dev’essere il tasso complessivo dell’operazione finanziaria ottenuto dall’inclusione dell’interesse moratorio nel calcolo del T.E.G. e dunque nel cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
A tal proposito si deve osservare che, com’è stato più volte evidenziato, per la stessa struttura del contratto di leasing, il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale (cfr. in tal senso: Tribunale Torino 17 settembre 2014 e Tribunale Torino 20 giugno 2015 in su Il caso.it ed in dirittobancario.it).
Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto dell’utilizzatore a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro.
Pertanto l’utilizzatore può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il T.E.G contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.
Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile, Sent. 02 marzo 2018 n. 1037 in Ex Parte Creditoris.it on line sul sito www.expartecreditoris.it; Tribunale Velletri 19 dicembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 20 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 02 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 16 febbraio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Siracusa sez. II, 10 febbraio 2017, n. 235 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n. 10450 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Monza 02 luglio 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Varese 27 aprile 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Savona 10 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 08 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Monza sez. I, 13 gennaio 2015, n. 94; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it.
3.7. (Segue:) Altresì avuto riguardo al tasso di mora, che in linea teorica avrebbe potuto essere considerato oltre il limite di soglia di usura, in pratica il superamento del tasso di soglia non è mai accaduto, in quanto al punto 11) delle Condizioni Generali (doc. 2 di parte convenuta opposta) è stata inserita la clausola di salvaguardia, che prevede l’automatica riduzione del tasso nei limiti della soglia e la cui presenza esclude qualsiasi fenomeno usurario.
Invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, la clausola di salvaguardia, per la quale il tasso di interesse corrisponde al tasso soglia usura impedisce “ab origine” che la pattuizione possa violare la soglia dell’usura (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna sez. III, 31 gennaio 2018 n. 20087, in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Padova, 13 gennaio 2016 in Redazione Giuffrè 2016).
Pertanto ne consegue che in presenza di una clausola di salvaguardia il debitore non può in alcun modo invocare le sanzioni di cui all’art. 1815 c.c., prevista per l’ipotesi in cui vengano pattuiti interessi usurari.
3.8. Inoltre, la parte attrice opponente ha anche eccepito che l’ammortamento c.d. alla “francese” avrebbe determinato un’illegittima capitalizzazione composta degli interessi.
Anche tale eccezione risulta palesemente infondata.
Invero, l’art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie regolata.
In altri termini, si ha “interesse composto”, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via.
Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell’ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.
Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l’uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. In linea generale – nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo – il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
– la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
– la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).
Laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono:
1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
3) il numero dei periodi di pagamento.
La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell’unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.
Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo “alla francese”, infatti, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr. in tal senso: Tribunale Pescara 10 aprile 2014).
Inoltre, nel caso di specie, il piano di ammortamento non viola gli artt. 1346, 1418, 1419 e/o 1284 c.c., non risultando affetto da indeterminatezza o incertezza, essendo riportate le condizioni economiche del rapporto.
Né può ritenersi fondata una doglianza riferita alla maggiore onerosità dell’ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costanti). Vero è che il metodo francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l’onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi ceteris paribus la produzione di maggiori interessi, mentre il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsata, importa ceteris paribus una maggior onerosità delle prime rate di rimborso.
Può esservi dunque produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili, nel mutuo ad ammortamento con riguardo agli interessi moratori maturati sulla quota degli interessi corrispettivi compresi nella rata scaduta e rimasta insoluta. Sennonché è da osservare che, tale capitalizzazione è consentita dall’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 in deroga all’art. 1283 c.c. e sempre che sia prevista in contratto, come nel caso di specie.
Sarebbe priva di basi logiche finanche una doglianza sulla maggiore onerosità dell’ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costanti).
Vero è che il metodo francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l’onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi ceteris paribus la produzione di maggiori interessi, mentre il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsata, importa ceteris paribus una maggior onerosità delle prime rate di rimborso.
Può esservi dunque produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili, nel mutuo ad ammortamento con riguardo agli interessi moratori maturati sulla quota degli interessi corrispettivi compresi nella rata scaduta e rimasta insoluta. Sennonché è da osservare che, tale capitalizzazione è consentita dall’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 in deroga all’art. 1283 c.c. e sempre che sia prevista in contratto, come nel caso di specie (cfr. punto 11) delle Condizioni Generali del doc.2 di parte convenuta opposta).
Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Brescia, 11 ottobre 2017 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Torino, sez. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017 n. 1292, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Monza sez. I, 19 giugno 2017 n. 1911, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Lucca, 18 febbraio 2017 n. 407, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Pavia 25 gennaio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Treviso sez. III, 27 ottobre 2016 n. 2646, in Guida al diritto 2017, 10, 64; Tribunale Mantova sez. II, 21 ottobre 2015 n. 985, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Padova sez. II, 05 ottobre 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Padova, 29 maggio 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Verona sez. III, 24 marzo 2015 n. 758, in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Lucca, 01 ottobre 2014 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it; Tribunale Pescara, 10 aprile 2014, in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013, in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 1, II, 45 .
3.9. In ultimo è importante stabilire se il leasing in questione debba essere considerato di “godimento” o “traslativo”.
Al riguardo, la Cassazione ha individuato in realtà due distinte figure contrattuali:
- nella prima, corrispondente a quella “tradizionale”, l’utilizzazione della res da parte del concessionario, dietro versamento dei canoni all’uopo previsti, si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento a scopo di “godimento” del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento;
- nella seconda, invece, le parti, al momento della formazione del consenso, prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all’uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché il trasferimento del bene all’utilizzatore non costituisce, come nel leasing tradizionale, un’eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione assegnata dalle parti al contratto.
Di conseguenza, la disciplina del contratto di locazione finanziaria con riferimento all’inadempimento dell’utilizzatore è diversa a seconda che le parti abbiano stipulato un “leasing di godimento” oppure un “leasing traslativo”:
- nel primo caso, trova applicazione la regola di cui all’art. 1458 c.c., con la conseguenza che il concedente conserva il diritto a trattenere tutti i canoni percepiti;
- nel secondo caso trova invece applicazione il meccanismo riequilibratore delle prestazioni previsto nell’art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto.
Per distinguere le due fattispecie la Cassazione ha determinato i diversi requisiti strutturali attribuiti rispettivamente al “leasing di godimento” e al “leasing traslativo”.
In particolare, per quanto riguarda il primo le caratteristiche sono state individuate:
-nella funzione di intermediazione che l’impresa di leasing svolge tra il produttore (o fornitore) e l’utilizzatore del bene;
-nel fatto di avere ad oggetto beni o impianti strumentali all’esercizio dell’impresa dell’utilizzatore, dei quali è ragionevolmente prevedibile (ed è stato dalle parti previsto) il superamento tecnologico o l’esaurimento delle potenzialità di cui è capace nel periodo di durata del contratto;
-nell’interesse del concedente a realizzare un impiego remunerativo di capitale finanziario ed in quello dell’utilizzatore ad ottenere non già la proprietà immediata del bene (il cui acquisto forma oggetto di una mera facoltà da esercitare eventualmente al termine del rapporto), bensì la disponibilità del bene stesso, senza esborso di capitali rilevanti, con la conseguente acquisizione del valore di consumazione economica e del potere di sfruttamento del bene, da lui stesso prescelto per le esigenze della sua impresa, fino alla pressoché totale obsolescenza di esso;
-nel ragguaglio dei canoni alla vita economica del bene, secondo un piano di ammortamento finanziario, al termine del quale l’utilizzatore restituisce l’importo del capitale investito dal concedente presso un terzo, maggiorato dell’utile dell’impresa di leasing e delle spese dell’operazione;
-nel minimo valore residuale del bene, corrispondente all’altrettanto modesto prezzo di opzione per l’acquisto della proprietà, allo scadere del contratto;
-nella conservazione della proprietà del bene in capo al concedente in funzione di garanzia del pagamento dei canoni secondo il piano di ammortamento concordato.
Di conseguenza, i canoni costituiscono sempre e soltanto il corrispettivo del godimento del bene, essendo determinati dai contraenti in misura e con modalità tali da risultare progressivamente e costantemente equivalenti al valore di consumazione economica del bene stesso; essi perciò non comprendono una porzione del prezzo, anche quando l’utilizzatore decide di avvalersi dell’opzione. Sussiste insomma una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, per cui nel leasing “tradizionale” sono ravvisabili i requisiti del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in presenza dei quali opera il principio generale della irretroattività “inter partes” degli effetti della risoluzione, sancito dall’art. 1458 1° comma c.c., estensibile ai contratti innominati in forza dell’art. 1323 c.c., con conseguente inapplicabilità dell’art. 1526 c.c. .
Quanto, invece, alle caratteristiche essenziali del “leasing traslativo”, la Cassazione le ha individuate:
-nella non coincidenza temporale tra il periodo di consumazione tecnica ed economica del bene e quello di durata del contratto;
-nell’essere la volontà delle parti diretta a realizzare il trasferimento della proprietà del bene al termine del rapporto, costituendo l’acquisto una situazione di fatto necessitata per l’utilizzatore, avuto riguardo alla sproporzione tra (l’ancor notevole) valore residuo del bene stesso ed il modesto prezzo di opzione;
-nella corrispondenza tra l’importo globale dei canoni al valore del bene in quanto tale, onde ciascun canone sconta anche una quota di prezzo, ponendosi la vendita come elemento caratteristico causale coessenziale con la funzione finanziaria;
-nel carattere strumentale che la concessione in godimento finisce per assumere rispetto alla vendita;
-nell’ancor più evidente scopo di garanzia oggettiva realizzato mediante la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto.
A questo nuovo tipo di leasing finanziario, la Cassazione ha perciò negato la natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1458, 1° comma, c.c., non essendo in esso ravvisabile quella perfetta corrispettività a coppie delle prestazioni reciproche e periodiche che caratterizzano, invece, il “leasing tradizionale o di godimento”.
Rispetto a quanto suddetto, nel caso di specie, il contratto deve configurarsi come un leasing di “godimento” vista, da un lato, la durata della locazione finanziaria di soli sei anni che evidenzia la esclusiva funzione di concessione dell’utilizzo del bene, tenendo anche in considerazione, la rapida evoluzione del mercato dell’ingegneria meccanica industriale, che dopo sei anni renderebbe il bene obsoleto e senza apprezzabile valore residuale.
D’altro lato, nel caso di specie la qualifica di leasing di “godimento” è avvalorata anche dal modesto prezzo di un eventuale esercizio del diritto di opzione da parte dell’utilizzatore pari a Euro 620,00 (corrispondente all’1% del costo base complessivo che ammontava a Euro 62.000,00) (cfr. doc.2 parte convenuta opposta).
Dunque, non risulta fondata la domanda formulata dalla parte attrice opponente sull’applicazione dell’art. 1526 c.c., essendo il contratto di leasing configurabile come leasing di “godimento” e non “traslativo” con conseguente applicazione dell’art. 1458, 1° comma c.c.
3.10. In conclusione, l’opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
- Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate),i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”:
Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.700,00 per la fase istruttoria documentale e/o di trattazione;
Euro 4.040,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 10.720,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta opposta, ex art. 96 c.p.c.
5.1. Come si è detto, la parte convenuta opposta ha chiesto di condannare le parte attrice opponente al pagamento di una somma pari ad Euro 5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ovvero a quella diversa somma accertata e liquidata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero liquidata anche in via equitativa.
La domanda non può trovare accoglimento.
5.2. Invero, nel caso di specie non si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:
“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Non risulta, infatti, che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
5.3. Inoltre, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, non si ravvisa l’opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale:
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell’art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè 2012).
Anche secondo l’orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ. Mass. 2012, 11, 1364).
Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della ‘potestas agendi’ con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l’artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a ‘bloccare’ le azioni promosse all’estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405 in Giust. civ. Mass. 2018).
Nel caso di specie, come si è detto in precedenza, non risulta che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. XXXX/2016 R.G. promossa dalla SOCIETÀ S.R.L, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore omissis (parte attrice opponente), contro la società BANCA LEASING S.P.A. (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l’opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. omissis/2016, datato 3.10.2016, depositato in data 3.10.2016, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente SOCIETÀ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 10.720,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta opposta.
Così deciso in Torino, in data 20 dicembre 2018.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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