ISSN 2385-1376
Testo massima
Novità in materia di tempi di svolgimento dell’udienza prefallimentare e di notifica del ricorso e del relativo provvedimento all’impresa debitrice.
È l’effetto dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2014, della nuova disciplina di cui all’art.15 Legge Fallimentare, come modificata dall’art.17 D.L.179/2012 (c.d. “decreto sviluppo bis”), convertito dalla L. 221/2012).
Trattasi di una riforma “epocale”, figlia della globalizzazione e della nuova giustizia digitale, che imporrà una maggiore valorizzazione dell’indirizzo PEC comunicato dalle imprese alla camera di commercio.
Per comprenderne la portata, occorre partire dalla lettura della norma appena citata (art.15 L.Fall.), così come novellata:
“Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e l’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
L’udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”.
Sin da una prima lettura della norma, si evince una vera e propria accelerazione della procedura, mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti:
1) i ricorsi di fallimento ed i decreti di convocazione saranno notificati, a cura della cancelleria in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa debitrice, come risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
L’esito del procedimento di notifica viene comunicato, in maniera automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore ricorrente.
2) l’udienza prefallimentare sarà fissata ad un termine non superiore a 45 giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. (Va notato che, in precedenza, si prevedeva soltanto che tra la data della notifica a cura della parte e quella dell’udienza dovesse intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni).
La specialità della nuova procedura non termina con la previsione della notificazione in forma telematica. Infatti, qualora quest’ultima non abbia avuto esito positivo, non si ha un rinvio alle relative norme del codice di rito. È bensì previsto, dal terzo comma dell’art. 15 L.Fall., che la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Qualora anche questo tentativo di notifica non vada a buon fine, per irreperibilità della società alla sede risultante dai dati camerali, l’ufficiale giudiziario esegue il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e la notifica si ha per eseguita nel momento del deposito stesso, senza la necessità di provvedere alle ulteriori comunicazioni di cui all’art.140 cpc ovvero di attendere il decorso dei 20 giorni previsti dall’art.143 cpc.
Scomparsa la possibilità di avvalersi della notifica a mezzo posta, evidentemente per le difficoltà del creditore, emerse nella prassi, di ricevere in tempo gli avvisi di notifica, questo secondo procedimento di notifica, in deroga agli artt.140 e 143 cpc, si è evidentemente reso necessario per garantire il rispetto, stante il nuovo termine per la fissazione dell’udienza prefallimentare (45 giorni dal deposito del ricorso), del termine di 15 giorni liberi tra il perfezionamento della notifica e l’udienza stessa. In altri termini, la notifica deve perfezionarsi al trentesimo giorno dal deposito dell’istanza di fallimento.
Va notato che, al fine di garantire l’applicabilità di tale nuova modalità di notifica, il D.L. 197/2012 ha esteso anche alle IMPRESE INDIVIDUALI l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo al Registro delle Imprese, così come già previsto per le società a partire dal 2009.
Con il medesimo decreto è stata disposta la creazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, vera e propria anagrafe telematica di imprese e professionisti in possesso di una casella PEC.
Da ultimo, il D.M. del 19.03.2013 (in G.U.n.83 del 09.04.2013), nel dare attuazione alla predetta normativa, ha istituito il servizio INI-PEC, vale a dire l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (per approfondimenti si veda l’articolo “INI-PEC: nasce l’Indice nazionale degli indirizzi”, pubblicato su questa rivista).
In attesa del consolidarsi della prassi, nonché delle interpretazioni che fornirà la giurisprudenza, la riforma è evidentemente finalizzata a garantire certezza dei tempi per la convocazione del debitore dinanzi al giudice e, non marginalmente, a salvaguardare i creditori dal pregiudizio derivante dal frequente fenomeno di irreperibilità della società alla sede risultante dal Registro delle Imprese, motivo di ulteriore allungamento dei tempi della procedura.
Di seguito si riporta il testo integrale ed aggiornato dell’art.15 L.Fall.
Testo del provvedimento
Art. 15.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1.
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Numero Protocolo Interno : 3/2014