Testo massima
Testo della massima
“Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette il simultaneo godimento da parte di
tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta, oppure
mediante avvicendamento; ma fino a quando non vi sia richiesta di uso turnario
da parte degli altri comproprietari il semplice godimento esclusivo ad opera di
taluno non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno
mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che
i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne avessero tratto anche un
vantaggio patrimoniale”.
E’ questo il principio a cui ha
aderito il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica in persona del
dott. Gianfranco Coccioli, nella
sentenza n. 1367 depositata il 25 giugno 2013.
Il Tribunale ha esaminato la domanda proposta dagli attori G.C. e G. G. nei
confronti della germana G.F., che, a loro dire, avrebbe usato in maniera esclusiva un
appartamento costituente l’unico cespite immobiliare dell’asse ereditario della
loro madre, deceduta ab intestato.
Gli attori hanno chiesto la
condanna della sorella al pagamento del valore locativo dell’immobile dalla
data di apertura della successione, previo accertamento della loro qualità di
eredi legittimi e titolari ciascuno della quota di un terzo dell’asse ereditario (circostanze che il Tribunale ha ritenuto pacifiche).
La convenuta ha sostenuto di avere
la disponibilità materiale dell’immobile, poiché vi abitava con la defunta
madre e vi era rimasta, dopo la sua morte, in quanto chiamata all’eredità.
Ebbene il Tribunale condividendo
l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nella sentenza n. 13036
del 4.12.1991 ha stabilito che “se la
natura del bene di proprietà comune non ne permette il simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso
comune può realizzarsi o in maniera indiretta, oppure mediante avvicendamento;
ma fino a quando non vi sia richiesta di uso turnario da parte degli altri
comproprietari il semplice godimento esclusivo ad opera di taluno non può
provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato
acquiescenza all’altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i
beneficiari del godimento esclusivo del bene ne avessero tratto anche un
vantaggio patrimoniale”.
Ha rilevato il Tribunale che la volontà di uso turnario, nel caso de
quo, si era manifestata con la richiesta di conciliazione e, quindi, in data
14.12.2011(mentre il decesso della madre era avvenuto in data 29 luglio 2010) e,
pertanto, ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dei germani, della
somma di . 400,00= mensili a partire dal 14.1.2012 sino al rilascio, oltre
interessi dalla domanda.
Per ciò che attiene gli interessi,
il Tribunale ha osservato che trattandosi di obbligazione pecuniaria, applicandosi
la disciplina del combinato disposto degli artt.1182, terzo comma, cc e 1219
n.3 cc, potrebbe esservi mora ex re con decorrenza degli interessi dal
14.1.2012.
Non essendo, però, contenute nell’atto introduttivo precisazioni al
riguardo, precisa il Tribunale che gli accessori vanno riconosciuti dalla
domanda, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato ex art.112 cpc..
Con riferimento alla su citata sentenza della Cass. n.13036 del 1992,
di diverso avviso è Il Tribunale di Modena, che decidendo in un caso anologo
con la sentenza n.1941 del 17.11.2005, sostiene che non risultando mai attivata la procedura ex
art. 1105 cc, e non potendosi d’altra parte ritenere che l’uso esclusivo di
un bene comune costituisca un fatto illecito, l’attore non ha diritto di
pretendere nulla a titolo di quota locativa.
Testo del provvedimento
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