ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ambito di un procedimento penale teso all’accertamento del reato di usura, può essere accolta la richiesta di archiviazione nei confronti degli indagati che, in quanto funzionari della banca, abbiano rapporti in loco con i clienti denuncianti, e che non abbiano, dunque, alcuna reale possibilità di influire sui tassi o sulle specifiche clausole che vengono definiti a livello centrale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Campobasso, GIP dott.ssa Rinaldi, con il provvedimento reso in data 19.5.2015.
Nel caso in esame, nell’ambito di un procedimento penale finalizzato all’accertamento dell’usura, a fronte della reiterata richiesta di archiviazione del PM, la persona offesa, un cliente di un istituto di credito, presentava nuovamente opposizione, allegando un provvedimento del GIP presso il Tribunale di Firenze (11.11.2014), con in quale, in un caso analogo, era stata accolta la richiesta di archiviazione nei confronti dei funzionari locali di banca, ordinandosi al contempo l’iscrizione dei vertici del medesimo istituto di credito, “non potendo questi invocare l’errore inevitabile in materia di usura“.
Il GIP presso il Tribunale di Campobasso, facendo proprio l’orientamento espresso dal richiamato provvedimento del Tribunale di Firenze, ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal PM, ordinando l’iscrizione nel RGNR dei vertici dell’istituto di credito, previa identificazione, e disponendo che il PM conferisse un nuovo incarico peritale ad altro consulente, per la verifica dei presupposti del delitto di usura.
Il provvedimento de quo risulta particolarmente significativo nella misura in cui demandando ad un consulente l’accertamento in ordine all’effettivo superamento del tasso soglia esclude, ai fini della responsabilità penale, qualsivoglia rilievo alle posizioni dei funzionari di banca, in alcun modo coinvolti nella politica creditizia della banca e più in particolare nella determinazione dei tassi e degli oneri finanziari concernenti i rapporti con il cliente-denunciante.
Per approfondimenti, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
REATO DI USURA: L’INCERTEZZA NORMATIVA ESCLUDE LA COLPA DEI DIRETTORI DI FILIALE
GLI OPERATORI BANCARI DI VERTICE SONO “SOSTANZIALMENTE” VINCOLATI ALLE INDICAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
Non costituisce reato ex art.644 cp la condotta dei direttori di filiale degli istituti di credito che abbiano concesso finanziamenti a tassi rivelatisi usurari, ma determinati in misura conforme alle prescrizioni periodicamente impartite dai decreti ministeriali in materia di individuazione del tasso-soglia antiusura, per mancanza dell’elemento soggettivo.
Se, da una parte, è condivisibile l’orientamento espresso dalla Cassazione circa la possibilità, per ciascun operatore bancario di livello e in posizione verticistica, di rilevare la palese la contrarietà alla legge (per l’esattezza al disposto normativo di cui all’art.644 4 comma c.p.) della norma extrapenale (Istruzioni della banca d’Italia) che individuava, all’epoca dei fatti di causa, il metodo per la determinazione del tasso soglia senza computare la CMS, d’altro canto, non sarebbe neppure logicamente e concretamente esigibile affermare che, a fronte di espliciti decreti ministeriali che andavano periodicamente ad integrare il precetto della norma incriminatrice i singoli organi apicali delle Banche e ancor più i singoli direttori di filiale preposti alle sedi periferiche degli Istituti di credito, potessero mettere in discussione tali modalità di computo.
Come peraltro osservato dalla Suprema Corte, potrebbe ritenersi che fosse addirittura preclusa la possibilità, per i singoli direttori di filiale, anche i più attenti alla ratio della norma incriminatrice del quinto comma dell’art.644 cp, di discostarsi dai criteri predeterminati dai sistemi operativi centralizzati delle varie banche, strutturati su conteggi conformi alle direttive della Banca d’Italia.
Sentenza | Tribunale di Arezzo, sez. penale | 29-01-2013 | n.519
Testo del provvedimento
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