Le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell’individuazione dell’usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario che integrano il precetto normativo.
Il giudice, anche in caso di mancata produzione dei decreti in questione, può acquisirne conoscenza-tranne che in sede di legittimità- attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni-Rel. Caiazzo nell’ordinanza n. 29240 del 2.10.2021.
Nel caso di specie, la vicenda traeva origine da un giudizio di accertamento della nullità di sei contratti di mutuo fondiario, asseritamente usurari, poi giunto in Cassazione.
I ricorrenti rappresentavano, in particolare, che la Corte d’Appello avesse dichiarato l’inammissibilità della produzione in appello dei decreti attuativi relativi alla determinazione del tasso-soglia per l’accertamento degli interessi usurari di cui alla L. n. 108 del 1996, poiché tardiva
Le regole fissare dai decreti ministeriali in relazione al tasso soglia rilevante ai fini dell’individuazione dell’usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo.
Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può ottenerne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una consulenza tecnica contabile.
Tuttavia, tale attività non è ammessa in sede di legittimità, ove è precluso l’ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio iura novit curia, in quanto i decreti de quibus hanno natura di atti amministrativi.
Al riguardo, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d’appello riguarda fattispecie afferenti a decreti di contenuto differente da quelli inerenti alla L. n. 108 del 1996 in tema di accertamento del carattere usurario degli interessi relativi ai rapporti bancari.
Per tali ragioni, la Corte cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello competente affinchè provvedesse anche sul regime delle spese del grado di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il Giudice di merito ha un potere-dovere di acquisizione
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Fiecconi | 13.05.2020 | n.8883
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