Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%.
Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l’interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.
Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario ab origine.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, con la sentenza del 28.06.2016.
Nella fattispecie in questione, dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca premettendo di aver stipulato un contratto di mutuo fondiario di durata trentennale con la convenuta e deducendo l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi usurari in considerazione della sommatoria tra tasso corrispettivo, moratorio ed una serie di spese varie collegate al mutuo.
La Banca si costituiva in giudizio, eccependo la nullità della citazione e chiedendo il rigetto della domanda.
In ordine alla dedotta applicazione di interessi usurari all’interno del contratto di mutuo, il Tribunale di Padova richiamava, preliminarmente, il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di merito, secondo cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, occorre operare un aumento della mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%.
Tale maggiorazione, sopperisce alla mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora, assolvendo ad una duplice ulteriore funzione: da una parte, consente di evitare il confronto tra il tasso mora medio soglia usura con un dato diverso, ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura; dall’altra, poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, consente di verificare se il tasso mora pattuito sia o meno usurario ab origine.
Il Giudice adito, ricorrendo al criterio di calcolo suesposto, rilevava che nel contratto in contestazione l’Istituto di credito non aveva applicato tassi d’interesse usurari, respingendo, peraltro, la tesi di parte attrice, secondo la quale se il rimborso del mutuo fosse avvenuto in un’unica soluzione alla pattuita scadenza, anziché ratealmente, il tasso effettivo sarebbe risultato usurario.
Infine, in ordine alle doglianze relative all’applicazione di un piano di ammortamento alla francese asseritamente più oneroso di quello all’italiana, rilevava che l’applicazione, espressamente convenuta, di una metodologia di ammortamento in luogo di un’altra, afferisce unicamente alla convenienza di una certa proposta commerciale rispetto ad un’altra, non comportando conseguenze in punto di nullità.
Per quanto suesposto, il Tribunale di Padova rigettava la domanda condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: INTERESSI MORATORI IRRILEVANTI AI FINI DELL’USURA OGGETTIVA
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO CHE SIA COERENTE COL DATO DA RAFFRONTARE
Sentenza Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari 28-04-2016 n. 5279
USURA: ESCLUSO IL CUMULO DI INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI
IN CASO DI INADEMPIMENTO, IL TASSO MORATORIO SI SOSTITUISCE AL TASSO CORRISPETTIVO
Sentenza Tribunale di Como, Dott. Alessandro Petronzi 20-04-2016
USURA: NON ESISTE PARAMETRO DI LEGGE PER I MORATORI
ANCORA UNO SBARRAMENTO ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 13.01.2016 |
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