Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi (Cass. Sez. 6-1 n. 31615-21); sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza.
La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass. Sez. U n. 9912-18).
Sia la mala fede che la colpa grave coinvolgono l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosi che possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (così ancora Cass. Sez. U n. 9912-18).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Marulli- Rel. Terrusi, con l’ordinanza n. 15007 del 29 maggio 2024.
Parte ricorrente, a fronte di un mutuo stipulato nel 2007 per l’importo di 1,5 mil. EUR da restituire in 39 rate trimestrali fino al 31-3-2017, citava in giudizio la banca, deducendo che era stato superato il tasso-soglia dell’usura, era stato applicato il metodo di ammortamento a rate costanti (cd. alla francese) con illegittima produzione di interessi anatocistici ed era stato violato l’art. 1284 cod. civ. per la mancata specificazione del tasso e per l’incertezza tra il tasso nominale contrattuale e il tasso effettivo del piano di ammortamento.
Chiedeva dichiararsi la nullità delle afferenti clausole del mutuo e condannarsi le convenute alle restituzioni e ai danni.
Radicatosi il contraddittorio l’adito tribunale di Brescia respingeva le domande e condannava l’attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria.
L’appello della società era stato a sua volta respinto dalla corte d’appello di Brescia, con ulteriore condanna alle spese e al pagamento di un indennizzo ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
La soccombente impugnava con ricorso per cassazione la sentenza della corte d’appello di Brescia sulla base di sei motivi. La banca replicava con controricorso e chiedeva l’ulteriore condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
In particolare, con il terzo motivo, parte ricorrente deduceva l'”errata valutazione degli interessi pattuiti“, in quanto la sentenza avrebbe violato gli artt. 644 cod. pen., 1815, 1218, 1375 cod. civ., 115 cod. proc. civ. nello stabilire che ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia non devono essere sommati gli interessi corrispettivi e quelli moratori, e per aver sostenuto che in ogni caso la contestazione mossa dall’attrice era stata formulata in via puramente astratta quanto al pagamento di interessi di mora.
Di converso la ricorrente affermava di avere per l’appunto corrisposto solo interessi corrispettivi, ma che questi, di per sé, avevano superato il tasso soglia, così da dimostrare da soli l’usura. Mentre la giurisprudenza di merito avrebbe ammesso la possibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori per valutare l’usurarietà del mutuo.
Dopodiché assumeva che, in base alla consulenza di parte, il contratto era risultato ab origine usurario.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che, in ragione dell’affermato pagamento di soli interessi corrispettivi, non possedesse alcuna validità la critica basata sul problema della cumulabilità o meno, ai fini dell’usura, degli interessi moratori.
Tuttavia, in termini generali, gli Ermellini hanno voluto confermare che, “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi (Cass. Sez. 6-1 n. 31615-21); sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza.”
La Corte, inoltre, nell’esprimersi sull’ulteriore condanna ex art. 96 cpc irrogata in sede di appello alla ricorrente, in quanto quest’ultima rilevava nel ricorso l’errata valutazione dell’articolo predetto poiché non sussistevano i presupposti per la condanna in conseguenza del mero rigetto della tesi sostenuta in appello, ha chiarito che “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass. Sez. U n. 9912-18).”, e ha aggiunto che “Sia la mala fede che la colpa grave coinvolgono l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosi che possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (così ancora Cass. Sez. U n. 9912-18).”
Pertanto, alla luce di quanto esposto, ha Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese processuali, liquidate in 7.200,00 EUR, nonché al pagamento della somma aggiuntiva di 7.000,00 EUR ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., per abuso del diritto d’impugnazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON È POSSIBILE LA SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI
TALI INTERESSI DIFFERISCONO IN PUNTO DI FUNZIONE DAI MEDESIMI SVOLTA
Sentenza | Tribunale di Vasto, Giudice Fabrizio Pasquale | 13.11.2023 | n.352
SURA: NON SI CONFIGURA SE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DERIVA DALLA SOMMA DI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
LE SINGOLE VOCI ASSOLVONO A FUNZIONI DISTINTE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 21.03.2022 | n.416
USURA: PUÒ CONFIGURARSI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA NON SI DEVE PARAMETRARE A QUELLO INDIVIDUATO PER GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Sestini | 16.05.2022 | n.15505
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