ISSN 2385-1376
Testo massima
La tesi della sommatoria del tasso di mora a quello corrispettivo, connotata da una insanabile impossibilità logico-matematica, non trova conferma nemmeno nella sentenza della Cassazione n.350/2013, che si limita ad affermare il principio, certamente condiviso, secondo cui si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo.
Il piano di ammortamento alla francese non genera alcun indebito conteggio anatocistico degli interessi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini, che con la sentenza n.8755, depositata in data 16.07.2015, ha nuovamente preso posizione sull’usura e sull’anatocismo, eccezioni che ormai vengono quotidianamente rivolte agli istituti di credito, relativamente ai contratti di mutuo.
Come spesso accade, anche nel caso di specie i clienti/attori ritenevano, erroneamente, che la verifica del rispetto del tasso soglia doveva eseguirsi sommando la misura dei tassi corrispettivi con quella dei tassi moratori e che il piano di ammortamento “alla francese” comporti l’applicazione di interessi anatocistici.
Il Tribunale, con una articolata e ben motivata sentenza, ha sottolineato l’infondatezza della sommatoria del tasso convenzionale e tasso di mora, precisando che anche la Suprema Corte, con la nota sentenza n. 350/2013, ha espresso il proprio dissenso sulla tesi della sommatoria, che viene spesso invocata dai correntisti.
Il giudicante ha altresì precisato che il tasso convenzionale riferito all’interesse corrispettivo rappresenta effettivamente il “costo” del mutuo, e cioè il corrispettivo dovuto alla banca per l’erogazione di un prestito al cliente, e, pertanto, viene conteggiato sul capitale progressivamente residuo, dopo il pagamento di ogni rata fino a che non venga totalmente restituito, mentre il tasso di mora consente di calcolare l’importo dovuto unicamente nell’eventuale ipotesi di ritardato o mancato adempimento, avendo funzione non di “costo” del mutuo, ma di “sanzione” per la mancata restituzione, essendo rapportato al protrarsi e all’entità dell’inadempimento, tanto da essere conteggiato solo sulle singole rate impagate, dopo la rispettiva scadenza. Ne consegue l’impossibilità logico-matematica di una sommatoria dei due tassi.
I mutuatari, invece, commettono l’errore tecnico di sommare le percentuali dei tassi (convenzionale e di mora) e di rapportarle alla quota capitale della rata tardivamente saldata, mentre come sostenuto dal G.U. del tribunale di Milano “debbano piuttosto addizionarsi gli importi che a detto titolo (corrispettivo e moratorio) siano corrisposti. (
) La somma quindi non può che essere rapportata al capitale residuo e impagato alla scadenza di detta rata, atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso corrispettivo degli interessi (intesi come costo del mutuo erogato), e ne viene verificato il rispetto della soglia d’usura, ed è in relazione a detto capitale (come ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate) che vanno conteggiati, alla scadenza periodica pattuita, gli importi pretesi a titolo di interesse corrispettivo, eventualmente incrementati degli interessi moratori pretesi sulla rata sino a che rimanga impagata“. Infine, il Giudice si esprime anche sull’infondatezza del calcolo svolto dal CTP, affermando che “parimenti infondata si reputa la modalità di conteggio del tasso effettivo di mora, quale risulta dalla relazione peritale integrativa prodotta dagli attori, là dove la relativa formula mostra di ricomprendere, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, anche gli oneri connessi all’erogazione del credito, benché questi ultimi abbiano natura differente rispetto agli interessi moratori“.
Per quanto concerne il piano di ammortamento “alla francese”, la dott.ssa Cosentini ha precisato che lo stesso utilizza la formula matematica della c.d. “legge di sconto composto”: “trattasi di formula di equivalenza finanziaria, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma che non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell’interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti”. Di conseguenza, non si può ravvisare alcun fenomeno di anatocismo.
Da ultimo, il Giudice meneghino affronta il tema del confronto tra il metodo di ammortamento “alla francese” e quello “all’italiana”, precisando che “la circostanza che di fatto, come pacifico, si paghino interessi leggermente superiori nell’ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest’ultimo, bensì nel fatto che nell’ammortamento all’italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore; ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell’ammortamento alla francese, l’interesse conteggiato nell’ammortamento alla francese sarà inevitabilmente maggiore.“
La dott.ssa Cosentini conclude osservando, giustamente, che il metodo di ammortamento “alla francese” può costituire un vantaggio per la parte mutuataria, che si troverebbe a pagare interessi superiori, ma restituendo una somma globalmente inferiore rispetto a quanto avviene con il metodo di ammortamento “all’italiana” e, ovviamente, questo vantaggio ha un costo!
Nel caso de quo, il G.U. ha escluso nel contratto di mutuo, oggetto di causa, l’applicazione di interessi usurari ed anatocistici.
Per ulteriori precedenti in materia si segnala tra gli altri:
USURA: ULTERIORE NO AL CUMULO DI MORATORI E CORRISPETTIVI
LA DIVERSITÀ ONTOLOGICA E FUNZIONALE DELLE DUE CATEGORIE ESCLUDE LA TESI DELLA SOMMATORIA
Tribunale di Roma, Pres. De Michele Rel. Perna | 22-06-2015
USURA: IMPOSSIBILE ATTRIBUIRE RILEVANZA AGLI INTERESSI MORATORI
IN CASO DI TASSO ECCESSIVO, COME PER LE CLAUSOLE PENALI, OPERA LA RIDUZIONE GIUDIZIALE
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Paolo Catallozzi | 07-05-2015
USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E DI MORA
SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN’IPOTESI DI LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 23-04-2015 | n. 1070
INTERESSI: IMPROPRIA SOMMATORIA CORRISPETTIVI A MORATORI AI FINI DELLA VERIFICA DELL’USURA
IL METODO DI CAPITALIZZAZIONE ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUN ANATOCISMO OCCULTO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Nona Sezione, Pres. Marvasi Rel Carlomagno | 20-04-2015
INTERESSI: IMPROPRIA SOMMATORIA CORRISPETTIVI A MORATORI AI FINI DELLA VERIFICA DELL’USURA
IL METODO DI CAPITALIZZAZIONE ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUN ANATOCISMO OCCULTO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Nona Sezione, Pres. Marvasi Rel Carlomagno | 20-04-2015
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758
AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa Antonella Rimondini | 11-11-2014 n.2040
MUTUI: VALIDO L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN QUANTO APPLICA L’INTERESSE SEMPLICE
IN CASO DI INADEMPIMENTO, L’EFFETTO ANATOCISTICO PRODOTTO DAGLI INTERESSI DI MORA È NORMATIVAMENTE DISCIPLINATO E CONSENTITO
Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini 05-05-2014 n.5733
MUTUI: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE DECRESCENTE, PER CUI NON SI VERIFICA ANATOCISMO
Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri 10-04-2014
MUTUI BANCARI: È LEGITTIMO IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
IL METODO NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, POICHÉ GLI STESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE E PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
Tribunale di Benevento, dott.ssa Antonietta Genovese 19-11-2012 n.1936
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 520/2015