Irrilevante è anzitutto la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, che non possono essere dovuti congiuntamente, in relazione a un medesimo periodo temporale, in quanto i primi si applicano sul capitale a scadere, ai sensi degli art. 821 e 1815 c.c., mentre i secondi operano solo sul debito scaduto ex art. 1224 c.c., rispetto al quale il tasso di mora sostituisce quello corrispettivo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ferrara con l’ordinanza del 22.03.2019.
La vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito al fine di ottenere la condanna dello stesso alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari.
L’istituto di credito, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle avverse deduzioni chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, nell’affrontare il thema decidendum, ha evidenziato, in primo luogo, che anche il tasso di mora rileva ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi ex art. 1815 c. 2 c.c..
Tuttavia, il Giudicante ha precisato che, in conformità a numerosi precedenti giurisprudenziali, la verifica della sussistenza dell’usura deve essere condotta con riferimento al tasso effettivo globale (Teg) e non ai singoli tassi indicati nel contratto; inoltre, nella determinazione del Teg gli interessi moratori vanno considerati sulla base delle condizioni in concreto verificatesi per la loro applicazione.
Ai fini del calcolo del Teg, dunque, bisogna tener conto della diversa natura degli interessi, poiché quelli corrispettivi rappresentano un debito certo, con un sicuro impatto sul costo del credito, mentre quelli moratori sono dovuti solo se si verifichi un ritardo nel pagamento, con un impatto non determinabile ex ante, in quanto dipendente dall’entità e dalla durata dell’inadempimento.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Banca convenuta e, per l’effetto, ha rigettato le domande formulate dai mutuatari, condannandoli, altresì, alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL TASSO SOGLIA RIGUARDA TANTO I CORRISPETTIVI QUANTO I MORATORI
LE DUE CATEGORIE VANNO, PERÒ, VALUTATE AUTONOMAMENTE
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi | 12.03.2019 | n.472
USURA MUTUO L’ONERE DI INDICARE IN MODO SPECIFICO MODI, TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO
OCCORRE INDICARE I CRITERI E A FORMULA DI CALCOLO UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DEL TAEG
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Giovanni Di Giorgio | 04.03.2019 | n.619
MUTUO: INAPPLICABILE L’ART. 1815, CO. 2, C.C., AGLI INTERESSI MORATORI USURARI
IL FINANZIAMENTO NON PUÒ DIVENTARE GRATUITO
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Roberta Picardi | 27.02.2019 | n.51
USURA INTERESSI MORATORI: SI DEVE ANALIZZARE IN CONCRETO L’ADDEBITO DELLA MORA AL CORRENTISTA
IL CONTROLLO DI USURARIETÀ NON PUÒ ESSERE FATTO A PRIORI IN QUANTO NON RIERANO AB ORIGINE PER IL CALCOLO DEL TEG NEGOZIALE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 26.02.2019 | n.2168
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