Il tasso di soglia, determinato in base al meccanismo definito dall’art. 2 comma 4 della legge 108/1996, a partire da rilevazioni trimestrali eseguite dalla Banca d’Italia, afferisce unicamente agli interessi corrispettivi, in quanto tali rilevazioni, in virtù delle considerazioni effettuate, non hanno mai avuto ad oggetto i tassi di mora praticati sul mercato.
L’inclusione degli interessi moratori nel calcolo del T.E.G.M. rischierebbe di innalzare questo tasso effettivo medio e, quindi, le stesse soglie di usura sarebbero portate in alto, con la conseguenza perversa di danneggiare i clienti.
Questo il principio espresso dal Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, con la sentenza n. 2750 del 14.01.2019.
Nel provvedimento in esame, il Collegio analizza alcuni aspetti relativi alla usurarietà delle carte di credito revolving, nell’ambito di un procedimento penale che ha visto, come imputati, cinque dirigenti apicali di una banca.
In seguito ad una lunga analisi che ha coinvolto numerosi consulenti tecnici ed anche alcuni dirigenti della Banca d’Italia, il Tribunale stabiliva la mancata applicazione di interessi usurari da parte di una nota società emittente carte di credito in relazione ai rapporti di tipo revolving. La carta di credito revolving ha le stesse funzionalità di una tradizionale carta di credito a saldo, ma, a differenza di questa, non prevede l’addebito sul conto di tutte le spese con un’unica soluzione a fine mese. Al contrario, infatti, essa consente di effettuare acquisti indipendentemente dai fondi disponibili sul proprio conto corrente, per ripagare poi il proprio debito nei confronti dell’istituto finanziario con rate mensili di importo costante. Agli imputati veniva contestato il reato di usura aggravata, ex art. 644 cp, in relazione all’emissione di tali carte di credito nei confronti di una serie di clienti.
Nella sentenza si affronta il tema degli interessi di mora. A tale proposito, il Tribunale ribadisce il principio secondo il quale “il tasso di soglia, determinato in base al meccanismo definito dall’articolo due comma quattro della legge 108 /1996, a partire da rilevazioni trimestrali eseguite della Banca d’Italia, riferisce unicamente agli interessi corrispettivi, In quanto tali rilevazioni, in virtù delle considerazioni effettuate, non hanno mai avuto ad oggetto i tassi di mora praticati sul mercato. L’inclusione degli interessi moratori nel calcolo del T.E.G.M. rischierebbe di innalzare questo tasso effettivo medio, e quindi, le stesse soglie di usura sarebbero portati in alto, con la conseguenza perversa di danneggiare i clienti”.
La rilevata discrasia tra il T.E.G. del cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, ed il tasso soglia che, invece, esclude la mora, non viene risolta in modo adeguato attraverso il meccanismo correttivo, in quanto non può farsi affidamento su di una mera rilevazione statistica che fornisce, peraltro, un dato storicizzato, non più attuale e comunque non in grado di riempire in modo certo e preciso di contenuto la norma penale in bianco.
Il Collegio giudicante, in virtù della specifica disciplina di settore, ravvisa che la legislazione in materia di usura, nella fattispecie della c.d. “usura legale”, di cui al comma terzo dell’art. 644 cp, non si applica agli interessi ed agli oneri di mora.
Nella sentenza in esame ci si esprime poi anche in merito all’usura sopravvenuta sostenendo che “allo stato, può ritenersi ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello che ne esclude la sussistenza, sarebbe veramente esorbitante ritenere che quella che non è considerata usura sul piano civile, assume, invece, rilevanza sul piano penale”.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha assolto gli imputati, nei diversi ruoli dagli stessi rivestiti e nelle diverse funzioni svolte nell’ambito della disciplina regolamentare ed operativa delle carte di credito revolving, dal delitto di usura aggravata in concorso perché il fatto non sussiste.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TEGM
NON COSTITUISCONO UN COSTO NECESSARIO, MA UN ONERE EVENTUALE RELATIVO AL RITARDO NELL’ADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta | 27.03.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-rientrano-nel-calcolo-del-tegm
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON POSSONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO AI TEGM DETERMINATI PER I CORRISPETTIVI
TALI VALORI VANNO MAGGIORATI DEL 2,1% AL FINE DI DETERMINARE UNA SPECIFICA SOGLIA PER I MORATORI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 11.01.2018 | n.672
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-di-mora-non-possono-essere-valutati-con-riferimento-ai-tegm-determinati-per-i-corrispettivi
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE VERIFICATI CON IL TEGM DEI CORRISPETTIVI
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO ATTESA LA OMESSA RILEVAZIONE DEL LIMITE DI LEGGE CD. TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-possono-verificati-tegm-dei-corrispettivi
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