Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Silvio Bonea del Foro
di Lecce
La tesi della sommatoria dei tassi si fonda un’erronea
interpretazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione con la nota
sentenza n. 350/13, secondo la quale, tanto gli interessi corrispettivi quanto
quelli moratori devono essere inferiori al tasso soglia determinato per i due
tipi di interesse al momento della stipula del contratto.
Nulla autorizza a ritenere, ed anzi la stessa logica
comune lo esclude, che i due tipi di interesse debbano essere tra loro sommati
per stabilirne o meno l’usurarietà, considerato che essi sono tra loro
alternativi, nel senso che l’applicazione degli interessi corrispettivi esclude
quella degli interessi moratori e viceversa.
Questo il principio
fermamente ribadito dal Tribunale di Bari, dott. Nicola Magaletti, con sentenza
depositata in data 10.09.2014.
Nel caso in esame, due
coniugi-mutuatari proponevano opposizione al precetto notificato dalla Banca,
in forza di contratto di mutuo garantito da ipoteca concesso agli stessi.
In particolare, gli
opponenti deducevano l’usurarietà del mutuo, invocandone la nullità parziale
relativamente alle clausole aventi ad oggetto la determinazione del tasso degli
interessi applicati, che prevedevano il pagamento mensile di rate al tasso
convenzionale, costituito da una quota fissa dell’1,50% ed una quota variabile
pari al tasso euribor, oltre al 5,760% di tasso di mora. Operata quindi la
sommatoria dei tassi, i mutuatari lamentavano l’applicazione di un tasso
complessivo superiore a quello soglia.
Si costituiva la Banca
opposta, la quale concludeva per il rigetto della spiegata opposizione.
Il Tribunale adito,
sconfessando radicalmente le censure di parte opponente, ha statuito – in
aderenza ad un orientamento giurisprudenziale ormai ampiamente consolidato – che
la tesi della sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori “si fonda un’erronea interpretazione del
principio affermato dalla Corte di
Cassazione con la nota sentenza n. 350/13, secondo il quale tanto gli interessi
corrispettivi, quanto quelli moratori, devono essere entrambi inferiori al
tasso soglia determinato per i due tipi di interesse al momento della stipula
del contratto.
Nulla invece autorizza a ritenere, ed anzi la stessa
logica comune lo esclude, che i due tipi di interesse debbano essere tra loro
sommati per stabilirne o meno l’usurarietà, considerato che essi sono tra loro
alternativi, nel senso che l’applicazione degli interessi corrispettivi esclude
quella degli interessi moratori e viceversa“.
Nella fattispecie de qua, il Giudice pugliese, disponendo
l’integrale rigetto della spiegata opposizione a precetto, ha dunque rilevato
il carattere del tutto arbitrario ed inammissibile della sommatoria operata
dagli opponenti, i quali avevano evidentemente trascurato “la diversità di natura, funzione e tempi di applicazione dei due tipi
di interesse“.
Il provvedimento in
esame si inserisce, dunque, nel fitto panorama di pronunce – di legittimità
come di merito – che sconfessano radicalmente la tesi della sommatoria del
tasso moratorio a quello corrispettivo ai fini della verifica dell’usura
oggettiva di cui all’art. 2 L. 108/96, nonché dell’applicazione della sanzione
della gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2 c.c..
Del pari infondata è
stata ritenuta la tesi dell’usurarietà “soggettiva” del mutuo in narrativa,
invocata in considerazione delle addotte difficoltà economiche dei mutuatari,
atteso che in base alla medesima normativa invocata dagli opponenti – al fine
di formulare un siffatto giudizio, avrebbe dovuto aversi riguardo alla
condizione economica esistente al momento della stipula del mutuo, non già a
situazioni sopravvenute ed in ogni caso non provate nel giudizio in esame.
Il Giudice adito ha
altresì ritenuto destituita di fondamento l’eccezione di nullità delle clausole
impugnate per violazione dell’art. 33 del Codice del Consumo (a mente del quale
risulta vessatorio “imporre al
consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il
pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o
altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”), attesa
l’inapplicabilità della richiamata normativa, operando nel caso di specie la
disciplina di cui al T.U.L.B., ed acclarato che la misura del tasso moratorio –
inferiore al tasso soglia – non poteva in ogni caso ritenersi eccessiva.
In ragione, dunque,
della totale soccombenza degli opponenti, il Tribunale ha disposto la condanna
di questi ultimi al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro
11.000,00.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno