Ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è possibile procedere alla sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio in quanto i due tassi hanno funzione, natura e applicazione del tutto diversi, posto che il tasso moratorio trova applicazione, in presenza d’inadempimento, in via sostitutiva di quello corrispettivo e non già in via cumulativa, sì che i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro.
In assenza di una previsione legislativa specifica che determini una specifica soglia per gli interessi di mora, quest’ultima deve essere calcolata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d’Italia nella sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013.
L’I.S.C. non può considerarsi un “tasso” al pari dei tassi d’interesse, posto che esso assume una funzione tipicamente informativa, esprimendo un valore che indica il costo totale dell’operazione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Cagliari, dott. Andrea Bernardino, con la sentenza del 04.10.2016.
Nel caso di specie un mutuatario conveniva in giudizio una banca lamentando l’applicazione di interessi di mora usurari e chiedendo in via principale la declaratoria di gratuità del mutuo e la ripetizione di quanto indebitamente percepito dall’Istituto di credito, nonché, in via subordinata, l’accertamento della circostanza per cui l’I.S.C. (indicatore sintetico di costo) dichiarato in contratto era inferiore al T.A.E.G. effettivamente applicato, il che avrebbe determinato un’ipotesi di nullità ex art. 117 sesto comma T.U.B., con conseguente applicazione del tasso minimo dei B.O.T. e la restituzione delle somme indebitamente versate.
Dalle allegazioni di parte attrice risultava che rispetto al contratto oggetto di causa il tasso d’interesse annuo era stato fissato al 4,69% e l’I.S.C. nella misura del 4,792%, mentre gli interessi di mora erano stati fissati nella misura del tasso – soglia in vigore al momento della stipula, e quindi al tasso del 6,63%.
Dalla perizia del CTP risultava altresì che soltanto apparentemente il tasso pattuito in contratto era pari al 6,63% in quanto, simulando un ritardo di 10 giorni e verificando l’incidenza della somma così ottenuta sulla quota capitale della rata, si riscontrava un tasso effettivo di mora pari al 27,00%, nettamente superiore alla soglia antiusura.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, chiedendo il rigetto delle domande avverse.
Per ciò che concerne la domanda principale, il Tribunale di Cagliari, ha rilevato che relativamente agli interessi di mora, ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di “sommatoria” dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, in quanto detti tassi hanno funzione, natura e applicazione del tutto diversi, posto che il tasso moratorio trova applicazione, in presenza d’inadempimento, in via sostitutiva di quello corrispettivo e non già in via cumulativa.
Infatti gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto; il tasso di mora, dunque, sostituisce il tasso corrispettivo, e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro.
In assenza di una previsione legislativa specifica, la soglia relativa agli interessi di mora deve essere calcolata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d’Italia nella sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013.
Nel caso in oggetto, il giudice ha ritenuto quindi errate le considerazioni svolte dal perito di parte attrice in merito alla simulazione dei 10 giorni di ritardo in quanto, in primo luogo, il riferimento alla formula del tasso effettivo di mora è privo di alcun riscontro normativo, in secondo luogo, il risultato del 27,00% è stato ottenuto considerando erroneamente l’incidenza degli interessi di mora invece che sull’intera rata, soltanto sul capitale della prima rata.
Per quanto attiene alla lamentata nullità per violazione dell’art. 117 sesto comma T.U.B. – secondo cui “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” – il Tribunale ha sottolineato come l’I.S.C. non appare riconducibile nell’alveo di detta disposizione, non essendo un prezzo o una condizione contrattuale, né tantomeno un “tasso” al pari dei tassi d’interesse, posto che esso assume una funzione tipicamente informativa.
Per altro verso, la perizia di parte è giunta a ravvisare una discrasia tra l’I.S.C. indicato in contratto ed il tasso effettivo annuo ivi indicato attraverso l’inclusione di oneri che non rientrano nel calcolo del T.A.E.G.: avendo riguardo alle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. pubblicate nel febbraio 2006, e vigenti ratione temporis, vengono espressamente escluse dal computo le spese indicate nella perizia di parte attrice, quali le spese di perizia e le spese per assicurazioni, che non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge, e le spese legali e assimilate (tra cui rientrano le spese ipotecarie).
In ragione dei suesposti rilievi il Tribunale di Cagliari ha rigettato tutte le domande attoree ponendo a carico di detta parte le spese di lite.
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI VANNO CONSIDERATI AUTONOMAMENTE
IN CASO DI NULLITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AI MORATORI RESTANO DOVUTI I CORRISPETTIVI LECITAMENTE PATTUITI
Sentenza Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Marina Valente 30-03-2016 n. 163
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
LA LEGGE ANTIUSURA È INAPPLICABILE ALLE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA MORA DEBENDI
Sentenza |Tribunale di Roma, dott. Fausto Basile | 26-01-2016 | n.1463
USURA: NON ESISTE PARAMETRO DI LEGGE PER I MORATORI
ANCORA UNO SBARRAMENTO ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 13-01-2016
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