Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, con la sentenza n. 2838 del 24.10.2018.
Nella fattispecie analizzata, una mutuataria ha convenuto in giudizio l’istituto di credito mutuante al fine di ottenere la restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di interessi usurari.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha insistito per il rigetto della domanda dell’attrice e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Il Giudice adito, nell’esprimersi circa le richieste delle parti, ha rappresentato che dalla CTU espletata nel corso del giudizio è emerso la natura non usuraria degli interessi pattuiti al momento della stipulazione del contratto di mutuo.
L’organo giudicante ha, inoltre, rilevato che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non può, comunque, essere dichiarata la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Ciò in ossequio al principio statuito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675 del 19/10/2017
Sulla base del soprariportato ragionamento, il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda dell’attrice, ponendo a carico della stessa le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURARI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVANO UNICAMENTE I TASSI CONVENUTI AL MOMENTO DELLA STIPULA
IL TRIBUNALE DI ROMA FA PROPRIO IL DICTUM DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U. N. 24675/17
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Fausto Basile | 19.02.2018 | n.3565
USURA BANCARIA: NON SI HA USURA SOPRAVVENUTA SUGLI INTERESSI INCASSATI POST ’96 IN BASE A TITOLO PASSATO IN GIUDICATO
I MECCANISMI DELLE SOGLIE ANTIUSURA NON COSTITUISCONO FATTO MODIFICATIVO IDONEO AD INCIDERE SUL GIUDICATO.
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 19.02.2014 | n.3968
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