È esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di usura in capo agli organi apicali delle banche laddove abbiano operato in linea con quanto previsto dalle circolari della Banca d’Italia e dai decreti ministeriali vigenti all’epoca dei rapporti di oggetto di contestazione.
Anche se si ritenesse di doversi discostare dalle Istruzioni della Banca d’Italia ed includere nel calcolo del TEG oneri quali gli interessi di mora e/o la commissione di massimo scoperto (ante 2010), sarebbe impossibile dimostrare la sussistenza del dolo del reato di usura in capo a dirigenti e funzionari dell’istituto credito, obbligati ad adeguarsi alla normativa imposta dall’istituto di vigilanza.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, sezione GIP, Giudice Giuseppina Barbara con il decreto di archiviazione del 05.05.2018.
Il procedimento in commento prende le mosse da una denuncia presentata da una società nei confronti del direttore di un Istituto di credito, poiché ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 644, comma 5, in relazione ad interessi usurari applicati su tre rapporti di conto factoring per un totale di euro 827.387,66 determinato dal dall’inclusione di CMS anche per i periodi antecedenti al 2010 ed interessi moratori sommati a quelli corrispettivi.
Il P.M. chiedeva l’archiviazione del procedimento affermando che il metodo utilizzato dal consulente di parte della persona offesa ai fini del calcolo degli interessi asseritamente usurari era stato effettuato con formule radicalmente diverse da quelle indicate dalla Banca d’Italia.
Specificava che seguendo le istruzioni dell’istituto di vigilanza ratione temporis vigenti, la commissione di massimo scoperto non doveva essere inclusa ai fini del calcolo del TEG, né alcun credito poteva avere la tesi della sommatoria tra interessi di mora e corrispettivi, dal momento che la stessa postula una comparazione tra grandezze incomparabili.
Il P.M. evidenziava altresì la mancanza dell’elemento soggettivo del reato contestato, per mancanza dello stesso in capo al dirigente, dal momento che l’Istituto di credito si era attenuto alle istruzioni della Banca d’Italia vigenti in quel momento ed imposte dall’Autorità di Vigilanza, né avrebbe potuto fare altrimenti, perchè gli istituti bancari sono sottoposti per legge a vigilanza e, tra l’altro, nessuna segnalazione era stata fatta relativamente ai rapporti di oggetto di contestazione.
In generale, osservava il PM, doveva essere riconosciuta la buona fede degli organi apicali delle banche, in quanto avevano operato in linea con quanto previsto dalle circolari della Banca d’Italia e dai decreti ministeriali vigenti all’epoca dei rapporti contestati, normativa che non comprendeva le commissioni di massimo scoperto nel calcolo del tasso soglia usurario.
La persona offesa presentava opposizione alla richiesta di archiviazione, contestando quanto dedotto dal P.M. in riferimento alla metodologia di calcolo adottata ai fini dell’individuazione del TEG, rilevando la sussistenza dell’elemento soggettivo in quanto il comportamento tenuto dall’Istituto di credito era contrario ai principi di trasparenza e buona fede, imposti dalla Legge n. 154 del 1992.
Nel pronunciarsi sull’opposizione, il GIP ha integralmente fatto proprie le deduzioni del PM osservando che non può essere utilizzato, ai fini della determinazione del TEG, un metodo di calcolo rispetto a quello previsto dalla Legge n. 108 del 1996, recepito dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, vincolanti per gli istituti di credito e che, pertanto, era insussistente il delitto di usura ipotizzato poiché gli interessi applicati erano conformi alle norme allora vigenti ed inferiori ai diversi tassi soglia determinati trimestralmente dalla Banca d’Italia.
Infine il Giudice ha specificato che in ogni caso, quand’anche si ritenesse di doversi discostare dalle Istruzioni della Banca d’Italia e di includere, ante 2010, la commissione di massimo scoperto nella determinazione dei tassi soglia, comunque sarebbe impossibile dimostrare la sussistenza del dolo del reato di usura in capo a dirigenti e funzionari dell’istituto credito perché questi sono obbligati ad adeguarsi alla normativa imposta dall’istituto di vigilanza.
Alla luce di tali considerazioni il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: ACCOLTA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER FUNZIONARI DI BANCA
I TASSI PRATICATI E LE SPECIFICHE CLAUSOLE VENGONO DEFINITI A LIVELLO CENTRALE
Decreto | Tribunale di Campobasso, dott.ssa Rinaldi | 19.05.2015 |
REATO DI USURA: L’INCERTEZZA NORMATIVA ESCLUDE LA COLPA DEI DIRETTORI DI FILIALE
GLI OPERATORI BANCARI DI VERTICE SONO “SOSTANZIALMENTE” VINCOLATI ALLE INDICAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Arezzo, sez. penale | 29-01-2013 | n.519
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno