ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione della sentenza il dott. Alberto Leidi
Per i rapporti ante legge n.2/2009, ragioni logico-matematiche, oltre che giuridiche, ostano all’inclusione nel Tasso Effettivo Globale della commissione di massimo scoperto, la cui rilevanza ai fini della normativa antiusura va negata.
L’osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all’art.644 cp. Una diversa interpretazione, infatti – seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale – appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell’art.644 cp si implementa contenutisticamente della regula via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell’istituto di vigilanza.
In via transitoria, la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d’Italia.
Così si è espresso il Tribunale di Verona, con la pronuncia del 9 dicembre 2013, resa all’esito della “classica” controversia tra una banca ed un correntista in ordine alla dedotta usurarietà degli interessi e delle spese nell’ambito di un rapporto di conto corrente.
In particolare, il correntista-opponente ha dedotto il superamento dei tassi soglia, allegando una consulenza di parte, che muovendo dalla disapplicazione delle istruzioni e rilevazioni trimestrali emanate sul punto dall’istituto di vigilanza, ai sensi dell’art. 2, primo comma, l.108/1996, ha calcolato il TEG, secondo il principio di onnicomprensività e inclusività delle commissioni e remunerazioni “a qualsiasi titolo” dovute, ai fini della determinazione del tasso d’interesse e, pertanto, includendo le commissione di massimo scoperto.
Il Tribunale affronta la annosa questione, muovendo dalla constatazione che la Banca d’Italia non annovera, ai fini che qui interessano, “la cms nel saggio del TEG, facendola invece oggetto di autonoma rilevazione finalizzata all’enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, all’evidente fine di non omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente disomogenei“.
Il Giudice veronese non manca, poi, di riportare l’orientamento di quella attenta dottrina secondo cui, nel sistema ante riforma ex lege 2/09, all’inclusione della commissione di massimo scoperto nel TEG, ostavano anche ragioni logico-matematiche.
Nel contesto normativo antecedente la legge n.2 del 2009 (il cui art.2 bis, secondo comma espressamente prevede l’inclusione della cms nella verifica della soglia d’usura), una tale autonoma rilevazione era giustificata – dalla “diversità ontologica” della commissione di affidamento rispetto agli ‘interessi’ e dalla sua più corretta riconducibilità alla categoria degli ‘oneri remunerativi’, per cui l’irriconducibilità della cms al primo elemento della formula algebrica di calcolo del tasso effettivo (proposta nelle istruzioni della Banca d’Italia), ossia agli interessi, era giustificata soprattutto dalla assoluta eterogeneità della cms ad essi, suscettibile, tra l’altro di alterarne esponenzialmente la dimensione percentuale.
Il Tribunale, a questo punto, rileva come già questo argomento basterebbe per evidenziare la fragilità della tesi dell’opponente che finisce per immettere in quel “coacervo” oneri accessori e, pertanto, dati eterogenei e che, se fondata, condurrebbe alla necessità di rivedere in aumento lo stesso tasso soglia, per tener conto della cms, così finendo paradossalmente per rendere leciti quei contratti bancari palesemente usurari, nei quali non sia stata fissata la cms.
Il Tribunale osserva, poi, come le recenti pronunce della Cassazione penale non possano essere condivise, in quanto prima facie lesive del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell’art.644 cp si implementa contenutisticamente della regula via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell’istituto di vigilanza e che, dunque, l’osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia così individuati deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all’art.644 cp. (principio analogo, sebbene dettato in relazione a differenti circostanze, è stato sancito più di recente dal Tribunale di Torino, in persona del G.U. Maurizia Giusta, nella sentenza n.1244 del 17.02.2014, oggetto di approfondimento su questa rivista).
E tanto può essere dedotto anche dal dettato di cui all’art.2-bis, secondo comma, ultima parte della legge di riforma n.2 del 2009, che assegnava al ministro competente il compito di emanare disposizioni transitorie per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’art.644 cp (vale a dire il tasso soglia) restasse regolato dalla disciplina vigente fino alle nuove rilevazioni del tasso effettivo globale medio secondo la nuova normativa (quella inclusiva anche della Cms).
Da tale argomentazione, il Tribunale giunge all’affermazione del principio di diritto secondo cui, in via transitoria, la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d’Italia e ciò fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà le nuove disposizioni omnicomprensive di cui all’incipit del II comma della legge 108/96.
Sulla base di tali argomenti, il Giudice veronese, ribadita la liceità del calcolo del Teg secondo la disciplina previgente, rileva come nel caso di specie fosse stato rispettato il tasso soglia, sia per interessi che per cms, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca.
Che si tratti, in ogni caso, di questione controversa, è dimostrato dalla pronuncia sul regime delle spese – compensate in ragione delle severe oscillazioni giurisprudenziali in materia.
A tal proposito si segnala, come orientamento contrario, la sentenza n.454 del Tribunale di Vicenza, Dott. Luigi Giglio del 25.03.2013, già annotata su Ex Parte Creditoris.
Testo del provvedimento
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