ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia l’avv. Lorenzo Tasciotti Ceccano
del foro di Latina esperto di diritto bancario
per la segnalazione della sentenza.
La
parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e dunque l’applicazione di
tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di
dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra
l’altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della
Banca di Italia.
La
contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può
essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere
disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume
violato.
La
consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è
quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla
deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ove
ciò avvenga, la ctu non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto
erroneamente disposta.
Questi sono i principi espressi
dal Tribunale di Latina, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, con
sentenza del 28 agosto del 2008 in un controversia che vedeva contrapposta la
BANCA ed un CORRENTISTA inadempiente, il quale, in un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, deduceva, tra l’altro, la generica violazione dei tassi
soglia ed il Tribunale, ancor prima di concedere i termini di cui all’art. 184
c.p.c., disponeva la consulenza tecnica d’ufficio.
Nel corso del processo la causa
veniva assegnata ad altro Magistrato, il quale rilevava che parte opponente non
aveva assolto l’onere della prova sullo stesso gravante, atteso che aveva genericamente
asserito la violazione dell’usura senza fornire alcun elemento di prova. Sulla
scorta di tali mancanze il Giudice rilevava che la consulenza tecnica non
andava espletata.
In particolare, il Tribunale di
Latina ha correttamente evidenziato che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e
spetta al giudice di merito stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo
restando l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se
adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può
essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal
giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di
circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti.
Quanto al superamento del tasso
usura, precisa l’adito giudicante che, come è noto la determinazione del c.d.
tasso soglia antiusura si effettua sulla base dei tassi rilevati periodicamente
dalla Banca d’Italia e recepiti con decreto trimestrale del Ministro del
Tesoro.
In particolare, è usurario il
tasso di interesse che, ai sensi dell’art.. 2 legge 108/1996, supera il tasso
medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato
della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso
effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385,
nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Ciò posto, rileva il Tribunale
che parte opponente, anche in questo caso, si è limitata a una contestazione
generica rimasta assolutamente non provata. Va infatti evidenziato che,
nell’ambito del giudizio, era onere della parte dimostrare l’avvenuto
superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l’altro mediante la
produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
La rilevazione del tasso viene
stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministero del Tesoro che,
evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo, motivo per il quale
non può trovare applicazione il principio jura
novit curia, stabilito dall’art. 113 del codice di procedura civile, poiché
tale norma deve essere letta e applicata con riferimento all’art. 1 delle
disposizioni preliminari al codice civile, che contiene l’indicazione delle
fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi (così, ex multis, Cass., 26 giugno 2001, n.
8742, in Giust, civ., 2002, I, p. l 16).
Ebbene, nel caso di specie, nulla
a tal riguardo aveva prodotto o dimostrato la parte interessata.
Per approfondimenti si segnala
che su questa rivista è stata di recente pubblicata altra decisione che ha
affrontato la medesima questione. Si tratta della sentenza del Tribunale di
Ferrara, dott.ssa Anna Ghedini n.05-12-2013 n. 1223, recante il principio
espresso e più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale
la natura meramente amministrativa dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile
il principio “iura novit curia”
di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con
il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti
decreti tra le fonti del diritto (ex multis, Cass.civ., SS.UU., 29.04.2009,
n.9941), ragion per cui l’onere di allegazione gravante sulla parte che deduca
l’applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti
appena citati.
Per tali ragioni il Tribunale è
giunto alla conclusione che può ammettersi consulenza contabile in tema di
usura bancaria solo in caso di assolvimento dell’onere dalla prova, giacché, in
mancanza, ogni attività del perito va ritenuta illegittima.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Nella persona del Giudice designato dott. Raffaele Miele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2005, trattenuta in decisione all’udienza del 7/3/2013, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
E
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All’udienza del 7/3/2013 le parti concludevano come da verbale in atti da intendersi integralmente trascritto,
MOTIVI DELLA DECISIONE
S.G. e C.R. hanno contestato quanto ingiunto loro da BANCA SPA con decreto n. 770/05 emesso dal Tribunale di Latina, deducendo la illegittima gestione dei rapporti di conto corrente da parte dell’Istituto di Credito e l’avvenuta applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/1996.
BANCA SPA ha resistito all’avversa opposizione e ne ha chiesto il rigetto, sostenendone l’infondatezza.
Ciò premesso in fatto, va ricordato in diritto che, in tema di inadempimento delle obbligazioni da contratto, secondo le regole di ripartizione dell’onere della prova (1218 c.c. – 2697 c.c.), il creditore che agisce per l’adempimento di una obbligazione deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all’allegazione della circostanza dell’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa (v. per tutte Cass., S.U., 30/10/2001 n. 13533).
Ebbene la BANCA SPA, a dimostrazione della consistenza del suo credito, aveva prodotto già in sede monitoria non solo i certificati ex art. 50 della Legge Bancaria (cosiddetto saldaconto) ma anche i titoli alla base del credito azionato, vale a direi contratti di conto corrente, le lettere di ricognizione del debito sottoscritte dagli opponenti e la raccomandata di diffida al rimborso dello scoperto; nel presente giudizio di opposizione ha integrato tale documentazione con il deposito degli estratti conto ben prima dello spirare dei termini assegnati ex art.184 cp.c, (i suddetti termini scadevano il 30/5/2009 mentre gli estratti conto sono stati prodotti all’udienza del 22/1/2009: cfr. verbali d’udienza).
Si deve ricordare che, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l’estratto di saldaconto dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito – dall’ordinario estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca – poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, mentre l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. Civ., Sez, I, 25/02/2002, n, 2751; nello stesso senso Cass. Civ., Sez I, 20/08/2003, n. 12233).
Va inoltre evidenziato che, nel caso di specie, sono state prodotte anche delle lettere del 27/3/2000 e del 15/11/2000 (le cui sottoscrizioni non sono state disconosciute) nelle quali gli opponenti riconoscevano il debito maturato fino a quel momento nei confronti della Banca, proponendo un piano di rientro.
Occorre rammentare che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale; essa ha il solo effetto di esonerare il destinatario della promessa dall’onere di fornire la prova dell’esistenza del rapporto fondamentale; ove tuttavia i1 debitore dimostri la nullità o l’inesistenza di detto rapporto. la ricognizione di debito rimane del tutto inefficace, perchè priva di causa (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 18/11/2008, n. 27406; nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 11426 deI 2002; Cass. n. 8515 del 2003; Cass. n. 18259 del 2006; Cass. n. 10574 del 2007).
Alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, dai quali non si ha motivo per discostarsi, è quindi evidente che la documentazione allegata dalla opposta, opportunamente integrata in questa sede con il deposito degli estratti conto, va certamente ritenuta idonea a provare il credito azionato in monitorio.
Passando all’esame della doglianza relativa alla gestione illegittima dei rapporti di conto corrente, è appena il caso di rilevare che si è trattato di una contestazione assolutamente generica, rimasta sfornita di qualsiasi dimostrazione.
Quanto all’asserita applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/1996, va ricordato che tale normativa ha introdotto il concetto del tasso soglia (arti. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, corna 2, c.c., secondo cui ”se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi’ (art. 4); in particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell’art.. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
È altrettanto noto che la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte Cost. 25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l’art.l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Ciò posto, rileva il Tribunale che parte opponente, anche in questo caso, si è limitata a una contestazione generica rimasta assolutamente non provata,
Va infatti evidenziato che, nell’ambito del giudizio, era onere della parte dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l’altro mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Ed invero la rilevazione del tasso viene stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministro del Tesoro che, evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo e per questo non può rispetto ad esso trovare applicazione il principio jura novit curia, stabilito dall’art. 113 del codice di procedura civile, poiché tale norma deve essere letta e applicata con riferimento all’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che contiene l’indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi (così, ex multis, Cass., 26 giugno 2001, n. 8742, in Giust, civ., 2002, I, p. l16): ebbene nulla a tal riguardo ha prodotto o dimostrato la parte interessata.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l’onere probatorio che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle pani, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Casa. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).
Erroneamente, quindi, il precedente Giudicante aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, peraltro ancor prima di concedere i termini di cui all’ari 184 c.p.c..
Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 2697 c.c. quale regola di giudizio per la quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento della sussistenza dei fatti costitutivi dell’azione, determina la soccombenza della parte onerata della relativa dimostrazione, comporta il rigetto della opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In considerazione del protrarsi della situazione di fatto per circa 7 anni, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:
l. Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 770/05 emesso dal Tribunale di Latina;
2. Compensa tra le parti le spese di. giudizio. Cosi deciso in Latina il 4/07/2013.
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Numero Protocolo Interno : 15/2013