Testo massima
La commissione di massimo scoperto costituisce una componente a titolo
di corrispettivo dovuto alla Banca per la messa a disposizione di un
determinato importo, avente una valida
ratio e compatibile con l’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti,
a condizione che essa sia determinata.
Il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso
che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo
del periodo precedente, secondo il principio dell’interesse composto, e il
debito residuo sul quale viene calcolato l’interesse è quello costituito dalla
quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato con le rate
precedenti.
Per una corretta ricostruzione del
saldo si deve tener conto delle
istruzioni della Banca d’Italia.
Le modalità per la determinazione del TEG, basate sulle Istruzioni della
Banca d’Italia rimandano per il periodo transitorio, fino al 31-12-2009, alle
Istruzioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29-3-2006 e 102 del
4-5-2006.
La soglia usuraria, in via
transitoria, soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai
decreti ministeriali che recepiscono le rilevazioni trimestrali della Banca
d’Italia, fino al periodo in cui la rilevazione del tasso effettivo globale
medio non abbia seguito le nuove disposizioni onnicomprensive di cui
all’incipit del comma 2 (dell’art.2, L.2/2009).
La disciplina transitoria, verso il
nuovo assetto “all-inclusive” è contenuta nell’art. 2-bis, comma 2,
della L. n. 2 del 2009, che stabilisce che “il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della L.
7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma
dell’articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta
regolata dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo
globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni”.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Treviso, Giudice
dott. Bruno Casciarri, che, con sentenza del 13 ottobre 2014, ha esaminato
diverse problematiche attinenti all’usura bancaria, ponendo altresì
l’attenzione su importanti e classiche questioni del diritto bancario, connesse
all’erogazione del credito, tra cui: validità del contratto, validità della
CMS, esclusione della capitalizzazione degli interessi in caso di ammortamento
alla francese e valore vincolante delle istruzioni della Banca d’Italia.
Enunciati i principi, alcuni dei quali ormai pacifici per la più gran parte
della giurisprudenza, è d’obbligo soffermarsi sull’esame delle considerazioni
svolte in punto di rapporti tra commissione di massimo scoperto e normativa
antiusura.
Il Giudice trevigiano, nel respingere tutte le doglianze sollevate dall’opponente
(la controversia trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da
una società correntista poi fallita avverso l’ingiunzione a pagare il saldo
di conto corrente negativo notificataLe dalla banca), si sofferma infatti
sulle ragioni, di ordine logico-giuridico, per le quali non è possibile per i
rapporti sorti ante 2010 includere la CMS tra gli oneri rilevanti ai fini
della valutazione di usurarietà oggettiva, o, in altri termini, nel calcolo del TEG.
Due gli ordini di motivi sottolineati dal Tribunale.
PRIMO: DA UN PUNTO
DI VISTA NORMATIVO
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, successivamente
convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 all’art. 2 bis ha espressamente
previsto la revisione delle modalità di rilevazione del tassi medi della
Banca di Italia, in materia di commissione di massimo scoperto, con
specifica inclusione di tale onere (prima escluso) nel calcolo del TEG.
Questo il dettato normativo:
Art. 2 bis. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti |
La norma citata si presta agevolmente ad una lettura a contrario: se, infatti, “il
limite previsto dal terzo comma dell’art.644 cp [
] resta regolato dalla
disciplina vigente [
] fino a che la rilevazione del tasso effettivo
globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”, il legislatore ha
inteso espressamente ratificare il sistema di rilevazione previgente, che
escludeva la c.m.s. dagli oneri rilevanti ai fini della determinazione del
TEGM.
Per dirla in altri
termini, avuto riguardo ai rapporti di conto corrente sorti prima della entrata
a regime del nuovo sistema di rilevazione, la commissione di massimo scoperto
non andrebbe considerata tra le voci di costo che compongono il TEG, vale a
dire il valore percentuale complessivo di interessi ed altri oneri, da
raffrontare al tasso soglia.
SECONDO: DA UN
PUNTO DI VISTA LOGICO
Le rilevazioni operate da Bankitalia ai fini della
determinazione del TEGM (base di calcolo del “tasso soglia”) sono state sempre
effettuate (prima della nuova metodologia in vigore dal primo trimestre 2010)
senza l’inclusione della CMS, ragion per cui, ex post, il confronto tra detti tassi soglia ed una diversa
metodologia di determinazione del TEG comporterebbe il raffronto tra due dati
tra loro disomogenei.
A dire del Giudice trevigiano, dunque, “per accedere alla tesi sostenuta dall’attore
occorrerebbe discostarsi dalle rilevazioni del tasso effettivo globale di cui
ai decreti ministeriali (pena altrimenti il confronto tra dati non omogenei),
rivedendolo in aumento in forza dell’inclusione nel TEG del valore medio
nazionale delle commissioni di massimo scoperto, per poi comparare i numeri così
ottenuti con i tassi “all inclusive” di cui art. 644 cp”.
Queste due considerazioni (normativa e logica) possono
ritenersi sufficienti a fondare la tesi della vincolatività delle istruzioni
della Banca d’Italia (e delle indicazioni da essa fornite in materia di
rilevazione dei tassi medi, trasfuse nei decreti ministeriali) ai fini della
verifica di usurarietà oggettiva di una singola operazione di finanziamento.
IL COMMENTO
La decisione in commento fa chiarezza su uno dei temi più
ricorrenti e controversi nell’ambito del contenzioso bancario: la
considerazione o meno della commissione di massimo scoperto tra gli oneri
rilevanti per la determinazione del tasso effettivo globale.
Il discorso del Tribunale veneto, in verità, non è
isolato nel panorama giurisprudenziale.
In maniera del tutto analoga si sono espresse, infatti,
numerose altre pronunce (*), che si fondano sulle considerazioni che seguono:
1) è inesigibile dall’intermediario una condotta difforme
dalle istruzioni della Banca d’Italia, organo di vigilanza, anche se la
direttiva impartita sia discutibile (e purché non manifestamente illegittima);
2) i contenuti della procedura amministrativa
assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative
(i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario “abilitate” hanno valore
vincolante, trattandosi di “norme tecniche autorizzate”;
3) la scelta della formula matematica di calcolo
del TEG operata dall’Organo di vigilanza è stata frutto di una scelta congrua e
ragionevole, nell’ambito dell’esercizio della propria discrezionalità tecnica,
con tutti i limiti alla sindacabilità che tale categoria impone;
4) la legge del 28 gennaio
2009 n. 2 ha espressamente stabilito, in via transitoria, che la soglia
usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai
decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali della Banca
d’Italia, confermando (e, per certi sensi, ratificando) la validità dei criteri
adottati. Non avendo valore di norma di interpretazione autentica della previgente
normativa, la nuova metodica di rilevazione non può applicarsi in via
retroattiva.
È da considerare, peraltro, che la decisione in commento
ha il pregio di aver fornito un’articolata motivazione sulla questione della
c.m.s., analizzando la normativa in vigore (legge 28 gennaio 2009, n. 2
all’art. 2) e la disposizione transitoria, senza “subire” apparenti condizionamenti
da illustri precedenti della Corte di Cassazione Penale, nei quali in realtà la
questione è stata semplicisticamente superata, ponendo l’accento su altri
profili della normativa antiusura.
L’orientamento contrario a quello espresso dal Giudice
trevigiano, in altri termini, sembra tralasciare una chiave ermeneutica
fondamentale (quella della disciplina transitoria, che pur si esprime in
termini letteralmente chiari), limitandosi ad argomentare per relationem, sul presupposto che le
istruzioni della Banca Italia non possano avere alcun valore vincolante per
l’interprete.
Per la linearità delle argomentazioni e la ricchezza di
pronunce conformi, la decisione del Tribunale di Treviso può ritenersi
espressiva senza tema di smentita dell’orientamento giurisprudenziale
dominante.
La rilevanza della questione non è di poco conto, non
tanto per il principio della esclusione della CMS dal TEG, quanto per il suo
corollario: la vincolatività delle direttive di Bankitalia.
Tale assunto, infatti, può costituire a sua volta il
presupposto per la risoluzione di altre problematiche interpretative della
normativa antiusura (si pensi, soprattutto, al tema degli interessi moratori
ancora oggi controverso e lungi dall’addivenire ad una soluzione definitiva ed
equilibrata) e consente, almeno in tutti i casi in cui l’Organo di vigilanza si
sia pronunciato in maniera legittima e non contrastando manifestamente con il
dato normativo primario, di semplificare notevolmente un “mosaico” legislativo
tutt’altro che completo in tutti i suoi tasselli.
Testo del provvedimento
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