Provvedimento segnalato dall’Avv. Marco Di Benedetto del foro di Velletri
Mancando qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee.
È esclusa la fondatezza della teoria secondo cui, la semplice circostanza che il tasso di mora sopravanzi quello di soglia dei corrispettivi, darebbe vita ad una ipotesi di usura contrattuale, in quanto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora non ha alcun fondamento giuridico e matematico.
L’eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non si estende alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e finalità diverse, pertanto, anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite legale della legge 108/1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci, con la sentenza n. 2500 del 29 novembre 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, una società e i suoi soci, proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, con la quale avevano stipulato un contratto di conto corrente nonché due contratti di garanzia autonoma, al fine di ottenere il rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà richiesto dall’istituto di credito in ordine al suddetto decreto, eccependo l’ applicazione di interessi ultralegali, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente ed una illegittima variazione unilaterale delle condizioni contrattuali.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando le avverse eccezioni e deduzioni ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice adito ha rilevato che l’opposta aveva provato per tabulas la legittimità dell’intero credito azionato sia nell’an, che nel quantum, mentre gli opponenti si erano limitati a generiche contestazioni sull’usurarietà dei tassi applicati, senza specificare per quali periodi ed in che misura il tasso soglia sarebbe stato superato.
In ordine alla presunta usurarietà dei tassi il Giudice ha specificato preliminarmente che, la Suprema Corte ha chiarito che i Decreti Ministeriali sono atti amministrativi generali cui non è applicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., ebbene, avrebbe dovuto essere onere degli attori produrre in giudizio quei Decreti Ministeriali che assumono essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali; inoltre, gli opponenti avevano chiesto il compimento di una C.T.U. al fine di accertare l’effettivo superamento del tasso soglia.
L’organo giudicante ha affermato che “la C.T.U. non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze dell’attività difensiva delle parti, anzi, attraverso la C.T.U., non si può esonerare una delle parti all’assolvimento dell’onere probatorio ad essa assegnato dalla legge ed è onere della parte che eccepisce l’applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria”.
Infine, il Tribunale ha precisato che la recente giurisprudenza di merito ha escluso la fondatezza della teoria secondo cui, la semplice circostanza che il tasso di mora sopravanzi quello di soglia dei corrispettivi, darebbe vita ad una ipotesi di usura contrattuale.
Orbene, l’eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non si estende alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e finalità diverse, e quindi anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite legale della legge 108/1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori.
Per le suddette ragioni il Giudice adito ha rigettato l’opposizione, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ACCERTAMENTO USURA: INAMMISSIBILE OVE NON INDICATA LA PATTUIZIONE ORIGINARIA E LE SOMME PAGATE OGNI ANNO A TITOLO DI INTERESSI
NON È SUFFICIENTE INDICARE L’ALIQUOTA IN RAPPORTO AL CAPITALE OGGETTO DEL FINANZIAMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione – sez. sesta civile, Pres. Amendola – Cons. Cirillo | 30.01.2018 | n.2311
USURA: GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SVOLGONO UNA FUNZIONE COMPLETAMENTE DIVERSA DA QUELLA DEI MORATORI
È ERRATO IL RAFFRONTO TRA DUE DATI DISOMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 21.06.2018 | n.12716
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TEGM
NON COSTITUISCONO UN COSTO NECESSARIO, MA UN ONERE EVENTUALE RELATIVO AL RITARDO NELL’ADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta | 27.03.2018 |
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