ISSN 2385-1376
Testo massima
Al momento in cui il Giudice emette il provvedimento con cui dispone la verifica, da parte del CTU, dei tassi soglia, il Tribunale ha l’obbligo di pronunziarsi in merito alla verifica relativa all’assolvimento dell’onere della prova e cioè della produzione, della parte che intende avvalersene, dei decreti ministeriali previsti dalla legge 108/1996.
Così ha precisato il Tribunale di Nola, dott.ssa Caterina Costabile, con ordinanza del 09.01.2014 sciogliendo la riserva assunta in udienza e ammettendo, nel caso di specie, CTU contabile diretta a verificare il rispetto dei tassi soglia, atteso che gli opponenti avevano versato in atti i decreti ministeriali di cui alla citata Legge.
Invero il Giudice non può disporre una CTU se non previa produzione da parte del ricorrente/opponente dei decreti ministeriali.
Va ribadito infatti che i decreti ministeriali previsti dalla Legge 108/1996 non hanno natura normativa bensì amministrativi per cui sono sottratti all’operatività del principio “iura novit curia” e, non essendo il Giudice tenuto a conoscerli o ad acquisirli, è rimesso alla parte che ne è interessata l’onere di produrli in giudizio.
Sul punto si segnala altra pronuncia del Tribunale di Latina del 28.08.2013, già oggetto di approfondimento sulla rivista, che ha risolto la problematica oggetto di controversia precisando che: “La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 16/2014