Sulla parte che lamenta la natura usuraria del tasso di interesse grava l’onere di allegare e indicare i tempi, i modi e la misura del superamento del tasso soglia, con la indicazione dei tassi soglia per ogni periodo di riferimento in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, nonché procedere alla quantificazione di quanto si presume illegittimamente addebitato nel corso del rapporto contrattuale dalla banca.
La consulenza tecnica d’ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all’inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Eboli, dott. Carlo Pascale, con la sentenza n. 1002 del 05.09.2018.
La questione sottoposta all’organo giudicante ha riguardato due correntisti che hanno convenuto in giudizio la Banca per ottenere la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente sottratto a titolo di interessi usurari. A tal fine, gli attori hanno chiesto, in via istruttoria, l’ammissione della CTU tecnico contabile.
Il Giudice adito ha, in primo luogo, rigettato la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio in quanto ha rappresentato che essa non configura un mezzo istruttorio bensì un mero mezzo di ausilio dell’organo giudicante e che, pertanto, non può essere ammessa per sopperire alle carenze istruttorie delle parti.
In particolare, è stato evidenziato che grava sull’attore l’onere di allegare e indicare i tempi, i modi e la misura del superamento del tasso soglia, con la indicazione dei tassi soglia per ogni periodo di riferimento in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, nonché procedere alla quantificazione di quanto si presume illegittimamente addebitato nel corso del rapporto contrattuale dalla banca.
A parere dell’organo giudicante tale onere non è stato adempiuto nel caso di specie e per tale motivo la domanda è stata rigettata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ACCERTAMENTO USURA: INAMMISSIBILE OVE NON INDICATA LA PATTUIZIONE ORIGINARIA E LE SOMME PAGATE OGNI ANNO A TITOLO DI INTERESSI
Non è sufficiente indicare l’aliquota in rapporto al capitale oggetto del finanziamento
Ordinanza | Corte di Cassazione – sez. sesta civile, Pres. Amendola – Cons. Cirillo | 30.01.2018 | n.231
USURA: IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI DIMOSTRARE “SE” ED “IN CHE MISURA” GLI INTERESSI INDEBITI SIANO STATI COMPUTATI
LA CONTESTAZIONE GENERICA COMPORTA L’INAMMISSIBILITÀ DELLA CTU
Sentenza | Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari | 19.06.2017 | n.1798
USURA: L’ATTORE È TENUTO AD INDICARE MODI, TEMPI E MISURA DEL SUPERAMENTO DEL C.D. “TASSO SOGLIA”
IL CORRENTISTA DEVE SPECIFICARE GLI ADDEBITI CONTRA IUS ANNOTATI DALLA BANCA SUGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 10.02.2017 | n.272
USURA: INAMMISSIBILE LA CTU SE IL CLIENTE NON ALLEGA I DECRETI MINISTERIALI
A FRONTE DI DEDUZIONI GENERICHE, LE ISTANZE ISTRUTTORIE AVREBBERO FINALITÀ MERAMENTE ESPLORATIVE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 27.01.2016 |
USURA BANCARIA: È ILLEGITTIMA LA CTU SE LA PARTE NON HA FORNITO LA PROVA DI QUANTO ASSUME VIOLATO
È ONERE DELLA PARTE DIMOSTRARE L’AVVENUTO SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANCHE MEDIANTE LA PRODUZIONE DEI DECRETI E DELLE RILEVAZIONI DELLA BANCA DI ITALIA
Sentenza | Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele | 28.08.2013 | n.19154
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