ISSN 2385-1376
Testo massima
Gli interessi che al momento della stipula del contratto non sono usurari, non possono in alcuno modo diventare tali in un momento successivo; gli stessi interessi, in applicazione del principio di buona fede che regola il contratto durante la sua esecuzione ai sensi dell’art. 1375 c.c., possono essere ricondotti ai tassi soglia tempo per tempo vigenti se li superano.
Per la valutazione di usurarietà oggettiva, deve farsi riferimento al solo momento della sottoscrizione del contratto, valutando se il tasso corrispettivo o quello di mora siano superiori o meno al tasso soglia rilevato dai decreti trimestrali del MEF vigenti in quella data.
La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori, con funzione pre-liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento di obbligazioni pecuniarie, può essere assimilata alla clausola penale, come peraltro espressamente richiamato dalla Direttiva 2008/48/CE art. 19 par. 2, ai sensi della quale “al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito ” e dalla direttiva della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari che dispone che dal calcolo del TAEG che ha stabilito che siano comunque escluse “le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito compresi gli interessi di mora”.
Questi sono i principi espressi dalla sentenza del Tribunale di Firenze nella persona del Giudice dott. Anna Primavera in data 25-09-2014.
In particolare è accaduto che, nell’ambito di un rapporto di leasing, il cliente utilizzatore ha convenuto in giudizio la società concedente, sul presupposto dell’usurarietà del contratto di locazione finanziaria, tenuto conto della sommatoria tra gli interessi di mora e quelli corrispettivi.
Seguendo consolidata giurisprudenza di merito, il Tribunale ha ritenuto che gli interessi di mora vadano comparati in via autonoma al tasso soglia di riferimento, senza alcuna addizione al valore percentuale di quelli corrispettivi, né che tale ultima operazione sia stata mai avallata da alcuna sentenza dei giudici di legittimità (S.C. n. 350/2013 – C.C. n. 29/02, quelle richiamate dall’attrice).
Ad ogni buon conto, il giudice fiorentino ha rilevato, inoltre, l’inaccoglibilità della domanda, per la mancata (tempestiva) produzione dei Decreti Ministeriali recanti i Tassi Soglia-usura, i quali, come noto, hanno natura di atti meramente amministrativi e pertanto per essi non vale il principio jura novit curia.
Degna di nota, poi, la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda relativa alla nullità della clausola attributiva del diritto di acquisire i canoni già scaduti o quelli già versati o quelli da versare, anche a titolo di indennità o risarcimento del danno, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, in quanto espressione dell’autonomia privata e ciò anche in considerazione che il giudice peraltro, ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., può ridurre equamente ed anche d’ufficio la prestazione assunta, in caso di manifesta eccessività della penale ovvero tenuto conto dell’entità dell’adempimento dell’obbligazione principale.
Per tutti questi motivi il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla società concedente, condannando l’utilizzatore al pagamento delle spese di lite.
IL COMMENTO
La decisione in commento risulta degna di nota, per la chiarezza dell’argomentazione e il richiamo ad alcuni principi fondamentali sulla disciplina dell’usura bancaria.
Il Tribunale ha infatti ribadito che il fenomeno usurario può configurarsi solo con riferimento al momento in cui gli interessi sono “promessi o comunque convenuti”, non rientrando in tale fattispecie gli eventuali e sopravvenuti sforamenti del tasso soglia per effetto della variazione del costo del denaro. Ciò, si rammenta, deriva direttamente anche dalla normativa di interpretazione autentica del 2000-2001, la quale esclude qualsivoglia rilevanza per il “momento del pagamento”.
Per tale ragione, il giudice ha altresì individuato una ragionevole soluzione nell’applicazione dei principi generali in materia di buona fede nell’esecuzione del contratto (art.1375 cc).
Ove il tasso sia stato lecitamente pattuito entro la soglia, eventuali “sforamenti” sopravvenuti potranno essere, infatti, ricondotti entro la soglia stessa.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 12/2014