In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio “iura novit curia” espresso nell’art. 113 c.p.c..
I decreti ministeriali per la rilevazione dei tassi antiusura si distinguono, infatti, dai meri provvedimenti amministrativi in quanto hanno indubbiamente natura generale e astratta, trattandosi di atti rivolti alla generalità indistinta dei consociati e destinati a regolamentare non singoli casi, ma una classe di fattispecie non determinabili a priori; gli stessi dispongono anche di capacità innovativa, integrando la disciplina di rango primario: essi completano i precetti generali in materia di usura con una normativa di dettaglio, tanto che il sistema di computo del tasso soglia finale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, promana sia dalla legge che dai decreti stessi.
Le stesse Sezioni unite, nella sentenza n. 19597/2020, hanno chiaramente affermato che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono da ritenere fonte privilegiata (“parametro privilegiato di comparazione”) per la determinazione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica, sulla base di “valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità”.
Pertanto, la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell’usura ha “carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile” e deve quindi “essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che l’abbiano invocata, applicandosi per essa l’opposto principio “iura novit curia”, per effetto del quale il giudice deve decidere con il compito di individuare le fonti del diritto atte a regolare il caso concreto, anche quando esse non siano state introdotte dalle parti, le quali debbono invece allegare e provare soltanto gli elementi fattuali del caso dedotto nel processo.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Iofrida, con ordinanza n. 35102 del 29 novembre 2022.
Nel caso di specie il ricorrente si doleva della mancata produzione in giudizio da parte dell’attore in primo grado dei DD.MM. di rilevazione del TEGM ai fini del calcolo dell’usura, in quanto i medesimi erano considerati atti amministrativi e dunque non soggetti al principio iuria novit curia, nè acquisibili mediante CTU.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’intermediario, considerando i già menzionati DD.MM. fonti del diritto che il giudice è chiamato a conoscere indipendentemente dalla produzione in giudizio della parte che intende servirsene.
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