ISSN 2385-1376
Testo massima
È onere della parte che deduca in giudizio l’applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”.
Il meccanismo di ammortamento c.d. “alla francese” non è illegittimo tout court, ma solo nei limiti in cui comporti l’illegittimo computo di interessi anatocistici.
Così si è espresso il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n.1223 del 5 dicembre 2013, che ha deciso sull’opposizione presentata da una debitrice avverso l’atto di precetto notificatole da una Banca in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, rispetto al quale l’opponente si era resa inadempiente.
A sostegno dell’opposizione era stata dedotta la nullità del mutuo per illiceità della causa, essendo stata utilizzata la somma erogata per ripianare precedenti perdite, nonché l’usurarietà dei tassi applicati.
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anna Ghedini ha nettamente rigettato le domande attoree, in particolare statuendo, con riferimento alla dedotta nullità del mutuo fondiario per illiceità della causa, che tale tipo di finanziamento non è, diversamente da quanto accadeva sotto la vigenza della normativa del 1905, un “mutuo di scopo” (sul punto si veda l’ordinanza del 29.10.2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – dott. Valerio Colandrea, già oggetto di commento su questa rivista, che ha richiamato il principio della validità del mutuo fondiario stipulato all’estinzione di debiti pregressi).
Non rileva, pertanto, l’utilizzo previsto o, comunque, effettuato della somma erogata ai fini di una valutazione relativa alla validità del contratto di mutuo. Nella specie, poi, essendo stato azionato dalla Banca il solo credito relativo a tale rapporto, sono state ritenute inammissibili tutte le doglianze inerenti all’illegittimità delle condizioni apposte ai contratti di conto corrente che avevano generato le dedotte perdite, asseritamente ripianate attraverso le somme erogate con il mutuo fondiario.
Quanto all’applicazione di un tasso usurario, il Giudice ha ritenuto l’allegazione di parte opponente meramente dilatoria e, di conseguenza, le richieste istruttorie meramente esplorative, sul presupposto che chiunque voglia far valere in giudizio l’usurarietà del tasso d’interesse applicato ad un qualsiasi rapporto debba allegare ed indicare quali siano i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia.
In particolare, va ricordato, il tasso soglia viene determinato sulla scorta dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio).
Ebbene, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto (ex multis, Cass.civ., SS.UU., 29.04.2009, n.9941), ragion per cui l’onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l’applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati.
Un’ultima importante notazione, di carattere generale, è stata dettata con riferimento al c.d. meccanismo di ammortamento “alla francese”.
Tale sistema, il quale prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce, non è illegittimo tout court, come già chiarito dalla giurisprudenza prevalente, ma solo (come sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito della fine anni 2000) eventualmente con riferimento al meccanismo di anatocismo che ad esso sarebbe connaturato.
In altre parole, caso per caso va verificato se, sulla base del capitale erogato, del tasso praticato e del numero di rate, il sistema alla francese generi l’illegittima produzione e applicazione di interessi anatocistici.
Il Tribunale, rigettando l’opposizione, ha così fornito un ulteriore chiarimento su un tema dibattuto e già oggetto di esame su questa rivista. In particolare, sul sistema di ammortamento “alla francese”, si veda il commento alla sentenza del Tribunale di Benevento n.1936 del 19.11.2012.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Ghedini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3187/2013 promossa da:
ALFA SRL (C.F. (OMISSIS));
ATTORE/I
contro
CASSA DI RISPARMIO SPA (C.F. (OMISSIS));
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte attrice propone opposizione al precetto notificatole da CASSA DI RISPARMIO SPA in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato il 23.12.08, contestando la ricorrenza del credito e in particolare allegando: la nullità del mutuo per illiceità della causa, essendo stata utilizzata la somma erogata per ripianare precedenti perdite; la usurarietà dei tassi applicati.
Si costituiva la banca contestando le affermazioni attoree.
Rigettata la istanza di sospensiva, la causa perveniva alla decisione .
La opposizione è infondata: il vaglio dei motivi di opposizione è effettuato sulla scorta di quanto allegato in citazione, atto in cui si cristallizza la domanda, irrilevante ogni ulteriore deduzione successiva ai fini della individuazione del thema decidendum.
Quanto alla illiceità del mutuo è noto da tempo che il mutuo fondiario ex artt. 38 e ss TUB non è, diversamente dal mutuo previsto dalla normativa in vigore nel 1905, un mutuo di scopo.
È quindi del tutto irrilevante quale sia l’utilizzo previsto o comunque effettuato della somma mutuata.
Nel caso de quo è indubbio che la somma sia passata dalla disponibilità della banca a quella del cliente, qual che sia l’utilizzo che questi della somma abbia fatto: ad esempio quella di ripianare, con uno strumento diverso (con rate diverse, interessi diversi, durata diversa), una precedente perdita.
Se poi le precedenti perdite o passivi fossero generate da conti aventi condizioni illecite o comunque invalide è circostanza estranea al presente giudizio, posto che il credito azionato dalla Banca è quello e solo quello inerente il mutuo ipotecario.
Quanto alla doglianza inerente il preteso tasso usurario, è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia, diversamente essendo la relativa difesa solo una allegazione dilatoria: nel caso de quo la cd perizia allegata sub doc.4 da parte opponente è costituita da una documentazione standard che solo nella pagina iniziale contiene i dati del mutuo (erogazione, tasso, durata etc..), che poi si dilunga su considerazioni generali, e conclude circa la illegittimità dell’anatocismo (mai allegato in citazione dalla parte con riferimento al mutuo) e soprattutto per la ricorrenza di un tasso del 8,20 a fronte di un tasso soglia del 9,45. Quanto poi alle considerazioni circa la illegittimità tout court del meccanismo di ammortamento alla francese, esse non trovano riscontro nella attuale giurisprudenza, se non con riferimento (e solo certuna giurisprudenza di merito della fine anni 2000) al meccanismo di anatocismo che ad esso sarebbe connaturato: ma nel caso de quo parte opponente nega la stessa esistenza del diritto della Banca a procedere a esecuzione forzata e non già contesta la quantificazione del credito.
Attesa la genericità delle contestazioni la richiesta istruttoria di perizia contabile appare meramente esplorativa.
La opposizione va rigettata con condanna al pagamento delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, rigetta la opposizione a precetto, dichiara la parte opponente al pagamento in favore dell’opposto delle spese di causa determinate in euro 7.000,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ferrara, 5 dicembre 2013
Il Giudice
dott.ssa Anna Ghedini
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