ISSN 2385-1376
Testo massima
Allorquando, nel quadro di pattuizioni contrattuali, l’applicazione dell’interesse moratorio sia prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all’interesse corrispettivo, ai fini della verifica del superamento del c.d. “tasso soglia anti-usura”, i due tassi non vanno tra loro sommati.
Così si è pronunciato l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, con la decisione n.5877 del 20 novembre 2013, decidendo sul ricorso presentato dal cliente di una Banca al fine di accertare il superamento del c.d. “tasso soglia” anti-usura dedotto in un contratto di mutuo e, conseguentemente, di ottenere la restituzione degli interessi versati e l’annullamento di quelli futuri.
L’ABF ha respinto la domanda, aderendo alla prospettazione della Banca resistente, secondo cui alcuna sommatoria era prevista nel contratto oggetto di contestazione.
In particolare, la decisione precisa che, nel caso di specie, l’applicazione dell’interesse moratorio era prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all’interesse corrispettivo, come peraltro emergente dalle pattuizioni contrattuali, vieppiù che nei confronti dei ricorrenti non era mai stato applicato il tasso moratorio.
Da parte dei molti, nell’ambito di una lettura non specialistica della normativa sull’usura, si tende spesso erroneamente ad operare un’indebita interpretazione delle clausole contrattuali, nel senso di ravvisare una sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, giungendo a conseguenze del tutto contrarie alle pattuizioni, le quali non prevedono tale addizione, essendo il tasso corrispettivo sostituito da quello moratorio per effetto dell’inadempimento da parte del mutuatario.
Si evidenzia che l’argomento è stato oggetto di ampia trattazione su questa rivista.
Non ultimo, si segnala l’articolo dal titolo “USURA BANCARIA: SEMPLICI CONCETTI IN MERITO AL FENOMENO DELL’USURA”, in cui sono stati forniti essenziali chiarimenti sul fenomeno in questione e sulle differenze tra la c.d.usura originaria e quella sopravvenuta.
Testo del provvedimento
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
COLLEGIO DI NAPOLI
DECISIONE N.5877/2013
Composto dai signori:
(NA) QUADRI Presidente
(NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d’Italia
(NA) CONTE Membro designato dalla Banca d’Italia
(NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO
Nella seduta del 22/10/2013 dopo aver esaminato:
– il ricorso e la documentazione allegata
– le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
– la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Titolari di un contratto di mutuo teso all’acquisto della prima casa d’abitazione per l’importo di 100 milioni di lire, concluso il 20 ottobre 1999 al tasso fisso del 6,70 per cento con tasso di mora nominale annuo pari all’8,75 per cento, i sovvenuti prima nel reclamo (riscontrato negativamente) e poi nei ricorso adombrano che la sommatoria dei due tassi (pari al 15,45 per cento) ecceda il tasso soglia anti usura. Chiedono di accertare tale circostanza e, nell’affermativa, di disporre la restituzione degli interessi pagati e l’annullamento di quelli futuri.
Costituitosi, iI resistente premette che, a far tempo dalla rata in scadenza al 31 agosto 2009, il tasso contrattuale è stato ridotto di un punto dietro richiesta dei clienti, pari perciò al 5,70 per cento. Nel merito, eccepisce preliminarmente che l’avvenuta stipula del contratto per atto pubblico rappresenterebbe adeguata garanzia dell’assenza di clausole nulle per contrasto con norme imperative di ordine pubblico economico. Aggiunge che, diversamente dalla premessa dalla quale muovono i ricorrenti, nell’accordo non è previsto alcun meccanismo di sommatoria tra interessi corrispettivo e interessi moratori. Precisa, quanto a questi ultimi, che la misura iniziale corrisponde al tasso delle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario/edilizio al tempo vigente, maggiorato di 4 punti, secondo un criterio di valorizzazione tipico del settore fondiario; per i semestri successivi è invece previsto un criterio di ricalcolo con applicazione della medesima formula. L’applicazione dell’interesse moratorio avverrebbe in sostituzione dì quello corrispettivo dalla data di scadenza non onorata fino al giorno di pagamento del dovuto. Detta evenienza peraltro non avrebbe finora ricevuto applicazione per assenza dei relativi presupposti, di guisa che i ricorrenti non avrebbero mai versato interessi moratori. Attardandosi nella disamina dell’inammissibilità in diritto della c.d. usura sopravvenuta e dell’irrilevanza, ai medesimi fini, degli interessi moratori (in ogni caso nella vicenda de qua inferiori ai criteri di calcolo definiti dalla Banca d’Italia nella comunicazione del 3 luglio 2013), conclude per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
La domanda del ricorrente, quale riveniente dalla combinazione di causa petendi e petitum, riposa sul presupposto che, nel quadro delle pattuizioni contrattuali; fosse prevista l’applicazione del tasso dell’interesse attraverso la eventuale sommatoria del tasso contrattuale degli interessi corrispettivi e di quello moratorio, così eccedendo il limite fissato imperativamente dal tasso soglia anti usura. Tale circostanza risulta tuttavia palesemente smentita tanto dalle prescrizioni contrattuali, dove l’applicazione dell’interesse moratorio è prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all’interesse corrispettivo, quanto dal resto della documentazione versata in atti. Del pari, la stessa documentazione fornisce testuale conferma che, nei confronti dei ricorrenti, non è mai stato applicato l’interesse di mora, in assenza dei relativi presupposti. L’accertamento di tali elementi in fatto, in uno col principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c. p. c.), conducono conseguentemente al rigetto del ricorso.
PQM
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
ENRICO QUADRI
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Numero Protocolo Interno : 702/2013