Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poichè la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario.
Questo uno dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 26286 del 17.10.2019.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte fa proprio il criterio della maggiorazione del 2,1% nella valutazione sull’usura dei moratori, realizzando una diversificazione fra il “tasso soglia di mora” e il “tasso soglia ordinario” dei corrispettivi. A tal proposito, conferma il principio di valutazione separata e coordinata posto dalla Cassazione con la sentenza n. 13603 del 20 giugno 2018, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto e valevole anche nel rapporto tra corrispettivi e moratori.
Quest’ultimo arresto precisa che va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In pratica, il “tasso soglia di mora” si ottiene maggiorando del 2,1% il “tasso soglia corrispettivi” (o “ordinario”) come determinato in base ai criteri tempo per tempo vigenti. Va compensata l’eventuale eccedenza dei tassi di mora in concreto applicati rispetto al “tasso soglia mora” come sopra individuato, con il margine dei tassi corrispettivi in concreto applicati rispetto al relativo tasso soglia (“tasso soglia ordinario”).
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