La verifica tesa a determinare se il tasso di interesse pattuito e applicato ad un contratto di mutuo sia usurario o meno, ai sensi della Legge n. 108/96, involge gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori isolatamente presi.
Tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 5598 e 23192 del 2017 che non ha mai avallato la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, chiarendo semplicemente che si incorre in errore qualora si ritenga che il tasso soglia non sia stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio), sicché si dovrà, di volta in volta, effettuare una autonoma verifica anche in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi moratori.
Né dal dettato letterale dell’art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, può discendere, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, la legittimità del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, con la sentenza n. 23742 del 10 dicembre 2018.
Nel caso in esame, un mutuatario ha convenuto in giudizio una Banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario, chiedendo l’accertamento dell’usurarietà dei tassi di interesse e la nullità della clausola determinativa di detti tassi, con la conseguente gratuità del mutuo, ai sensi dell’art. 1815 c.c.
In particolare, il mutuatario ha sostenuto che vi fosse stato superamento della soglia usura sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori, per effetto della loro sommatoria ed ha chiesto la condanna della Banca alla restituzione dell’importo ritenuto frutto dell’applicazione di interessi usurari, previa declaratoria della gratuità del mutuo.
La Banca si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
L’organo giudicante adito ha rilevato che nella ricostruzione di parte attrice, la domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di ripetizione dell’indebito per asserito superamento del tasso soglia usura, si fondasse sul presupposto della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi con quelli moratori.
Il Giudice non ha condiviso tale assunto ritenendo che la verifica tesa a determinare se il tasso di interesse pattuito ed applicato ad un contratto di mutuo sia usurario o meno, ai sensi della legge n. 108/96, involga gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori isolatamente considerati, conformemente ai principi dettati dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 5998 e 23192 del 2017.
Il Giudicante ha ritenuto espressamente che si incorre in errore qualora si ritenga che il tasso soglia non sia stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio), sicché si dovrà, di volta in volta, effettuare una autonoma verifica anche in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi moratori.
Inoltre, neppure dal dettato letterale dell’art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, può discendere, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, la legittimità del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Il Tribunale, con riferimento al caso di specie, ha evidenziato che, valutati i dati oggettivi che emergono dall’esame delle clausole del contratto di mutuo ipotecario in atti, il tasso degli interessi corrispettivi pattuito era inferiore al tasso soglia.
Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, invece, il Giudice ha rappresentato come proprio dai calcoli effettuati dal consulente tecnico di parte lo stesso era inferiore al TSU calcolato secondo i parametri all’epoca vigenti.
Per le suddette considerazioni, il Giudicante ha ritenuto, quindi, che il controllo sulla usurarietà del tasso di interesse applicato dovesse essere effettuato attraverso un’autonoma verifica del superamento del tasso soglia usura tanto da parte degli interessi corrispettivi quanto da parte degli interessi di mora.
La domanda è stata rigettata con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER LA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA, NON VANNO SOMMATI INTERESSI MORATORI E CONVENZIONALI
ESSI TROVANO APPLICAZIONE ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.09.2018 | n.17547
USURA: LA NULLITÀ EX ART. 1815 C.2 C.C. COLPISCE UNICAMENTE LA CLAUSOLA CONCERNENTE GLI INTERESSI MORATORI
LA MAGGIORAZIONE STABILITA CONTRATTUALMENTE PER I CASI DI RITARDATO PAGAMENTO È PARI A 2,1 PUNTI PERCENTUALI
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NESSUNA SOMMATORIA TRA MORATORI E CONVENZIONALI
LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI SI APPLICANO ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa | 24.12.2018 | n.1365
USURA- MORATORI: IRRILEVANTE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
OCCORRE LA PROVA CONCRETA DELLA LORO APPLICAZIONE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi | 06.11.2018 | n.1984
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