Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
La clausola di determinazione dell’interesse moratorio è autonoma e distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo, l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo. E così: se il tasso soglia viene superato dall’interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.
Il criterio di determinazione dell’ammortamento del mutuo cd alla francese non realizza alcun indebito anatocismo; quest’ultimo è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione nel contratto di mutuo e quest’ultimo sia stato stipulato nel vigore della delibera CICR del febbraio 2000.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Elisabetta Arrigoni, nella sentenza n. 2526 del 20 settembre 2018.
La pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. è scaturita dall’atto di citazione con cui due mutuatari convenivano in giudizio l’Istituto di Credito deducendo la natura usuraria degli interessi applicati dalla Banca e chiedendo, quindi, la declaratoria della nullità della clausola di determinazione degli interessi oltre che la restituzione delle somme indebitamente sottratte loro dalla mutuante.
Costituitasi in giudizio, la Banca eccepiva la genericità delle deduzioni di controparte nonché la legittimità delle clausole convenute, non avendo nemmeno dedotto i correntisti di aver versato interessi moratori o somme ai fini della estinzione anticipata del mutuo. Su tali premesse chiedeva il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
Nell’affrontare la questione, il Tribunale adìto ha ritenuto infondata la dedotta indeterminatezza del tasso di interesse applicato al rapporto contrattuale in quanto le condizioni contrattuali applicate sono state regolarmente pattuite per iscritto e, altresì, sono state fissate con precisione nel contratto di mutuo le modalità di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi.
Priva di pregio è stata considerata, altresì, la tesi sostenuta da parte attrice secondo cui il criterio di ammortamento alla francese, asseritamente applicato al rapporto di finanziamento per cui è causa, avrebbe originato la produzione di interessi anatocistici e, quindi, la nullità parziale del contratto.
Sul punto, l’Organo giudicante ha sottolineato come il criterio di determinazione dell’ammortamento del mutuo cd alla francese non realizza alcun indebito anatocismo; quest’ultimo è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione nel contratto di mutuo e quest’ultimo sia stato stipulato nel vigore della delibera CICR del febbraio 2000. Tale circostanza si è verificata nel caso di specie; e dunque, l’applicazione dell’interesse di mora sull’intera rata, comprensiva pure di una quota di interessi, trova copertura nella disciplina normativa richiamata.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto infondata la tesi della usurarietà del mutuo in virtù della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori
Al riguardo, è stato sottolineato che l’art.1815 cc afferma l’invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario e, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art.1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile – se essenziale – al contratto nel suo insieme bensì il totale azzeramento dell’interesse pattuito.
Il Giudice ha inteso tale disciplina come riferibile al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale “mutuo oneroso”, e non anche al tasso moratorio che assolve, invece, alla funzione di predeterminazione forfettaria del danno risarcibile.
Relativamente all’individuazione del tertium comparationis da assumere per accertare l’usurarietà oggettiva del saggio di interesse moratorio, per superamento del tasso soglia ex lege 108/96, l’Organo giudicante ha aderito all’orientamento giurisprudenziale che considera pacifica la diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. Invero, il primo integra la remunerazione concordata per l’attuazione del programma contrattuale mentre il secondo integra il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempienza.
Pertanto, essendo la clausola di determinazione dell’interesse moratorio autonoma e distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo, l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo. E così: se il tasso soglia viene superato dall’interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.
In base alle sopraesposte argomentazioni il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA = SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI = LITE TEMERARIA
TALE CONDOTTA PROCESSUALE VIOLA IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali | 29.05.2018 | n.1578
USURA: LA TEORIA DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA EX 96 CPC
INTEGRA UNA IPOTESI DI COLPA GRAVE ATTESA LA PALESE INFONDATEZZA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 02.03.2018 | n.1037
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUN FENOMENO DI ANATOCISMO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.10.2017 | n.19123
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino 17-07-2014
USURA: LA NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE SUGLI INTERESSI DI MORA NON TRAVOLGE LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
I DUE TASSI, IN QUANTO ONTOLOGICAMENTE DIVERSI, RISULTANO DEL TUTTO DISTINTI ED AUTONOMI
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott.ssa Manuela Palvarini | 19.05.2017 | n.482
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