ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione dell’ordinanza il dott. Alberto Leidi
In materia di usura, le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all’eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità di questi ultimi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l’esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.
E’ quanto affermato dal Tribunale di Brescia Sezione Centrale Civile con l’ordinanza ex art.669-terdecies del 17 gennaio 2014, nell’ambito di un procedimento cautelare ove il ricorrente, al fine di sostenere che il tasso di interesse applicato al momento della stipulazione dei predetti contratti aveva carattere usurario, nel conteggiare il tasso effettivo globale, aveva fatto la somma aritmetica tra il tasso di leasing ed il tasso di mora.
Il Tribunale, invece, giunge ad escludere il concreto superamento del tasso soglia, evidenziando la diversa natura del tasso di mora rispetto al tasso di leasing, che ne giustifica l’esclusione nel conteggio del cd. TEG.
Con l’affermazione di questo, tranciante, principio di diritto, il Tribunale di Brescia Sezione Centrale Civile è intervenuto, prendendo posizione più che netta nella vexata quaestio del rapporto tra interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” antiusura.
Dalla succinta motivazione, con la quale il Collegio ha confermato il provvedimento reclamato, può evincersi l’adesione ad una tesi più volte riportata su questa rivista, a partire dal commento alla nota e problematica sentenza n.350 del 9 gennaio 2013 della Corte di Cassazione , che ha aperto un dibattito su una delle fattispecie di più complessa interpretazione in relazione alla normativa antiusura: la diversità di natura e funzione degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi fa sì che i primi non possano essere sommati ai secondi nel calcolo del tasso effettivo da raffrontare alla soglia antiusura.
Vi è di più, nell’affermare che “le particolari caratteristiche degli interessi di mora […] giustificano […] l’esclusione degli stessi dal conteggio del TEG“, la pronuncia dei Giudici lombardi sembrerebbe addirittura in netto contrasto col principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità appena citata, a mente della quale “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori“.
Una tale dissonanza rispetto al dettato della Suprema Corte può essere considerata meno profonda di quel che appaia, in considerazione delle numerose – intrinseche – criticità della sentenza n.350 e degli interrogativi che quest’ultima ha lasciato – allo stato – senza risposta.
Tra questi, la difficoltà del dover rapportare al c.d. “tasso soglia” un elemento (il tasso di mora) che la Banca d’Italia non computa nelle rilevazioni del Tasso Effettivo Globale Medio e che, pertanto, appare, sotto quest’ulteriore aspetto, del tutto disomogeneo.
Di tali (e di molte altre) problematiche sottese alla considerazione dei due interessi ai fini della normativa antiusura, ben approfondite – tra l’altro – dalla recente decisione n.125/14 dell’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli , il provvedimento ora in commento, per quanto ovvio, non ha potuto dare conto, trattandosi di ordinanza resa all’esito di una cognizione sommaria.
L’opzione, tuttavia, in punto di diritto, è stata più che netta, soprattutto nella parte in cui il Tribunale ha sottolineato la diversa funzione del tasso di leasing rispetto al tasso di mora.
In sostanza: l’interesse corrispettivo e l’interesse moratorio non possono essere sommati ai fini del raffronto con il tasso soglia, anche in considerazione del fatto che il secondo si giustifica nella sua maggiore onerosità quale sanzione – e, dalla parte del creditore, quale corrispettivo – per l’inadempimento e, vieppiù, trattandosi di una voce di costo solo “eventuale”.
In conclusione, pare potersi dare per assunta – per i giudici di merito – la necessità di valutare in maniera autonoma i due tassi, senza che dall’affermazione della Cassazione possa trarsi un principio che preveda nel conteggio del TEG la addizione dei due costi percentuali.
Della necessità di autonoma considerazione ha debitamente dato conto anche la recente pronuncia del Tribunale di Milano (ordinanza del 28-01-2014 della dott.ssa Laura Cosentini) , nella quale è stato stabilito che l’eventuale superamento del tasso soglia per effetto dell’applicazione degli interessi di mora determina – al più – la nullità della sola clausola a questi relativa, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi restano dovuti, ove lecitamente pattuiti entro la soglia. (sulla stessa linea interpretativa si pone il Tribunale di Napoli, in persona del dott. Enrico Ardituro con ordinanza del 28-01-2014 – ).
Se il contrasto giurisprudenziale non sembra destinato a risolversi nel breve periodo, sembra comunque delinearsi un chiaro – e piuttosto uniforme – filone interpretativo sul tema.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 127/2014