A mezzo della sentenza n.3556/2023 pubblicata il 3.5.2023, il Tribunale di Milano si è nuovamente pronunciato circa la metodologia di verifica del T.E.G. relativo ad un contratto di leasing e, in particolare, ha stabilito che devono essere rigettate le tesi secondo le quali dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del tasso effettivo il cosiddetto “onere implicito di differenziale di regime”.
Secondo un orientamento di dottrina minoritario e rigettato dalla giurisprudenza prevalente, infatti, tale differenziale dovrebbe rappresentare il maggior interesse applicato in regime composto rispetto a quello determinato in regime semplice d’interesse.
Particolarmente chiare risultano essere le motivazioni (cfr. pag.7 della sentenza):
“Parte attrice ha allegato che il TEG del contratto di leasing sarebbe usurario dopo aver considerato, quali costi ed oneri del contratto di leasing, una serie di oneri unilateralmente determinati (come “l’onere implicito di differenziale di regime” del valore di € 925.481,10), così alterando il principio di simmetria che deve governare il raffronto tra la soglia usura rilevata trimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro ed il TEG del singolo contratto. In altre parole, l’inserimento arbitrario di costi unilateralmente determinati dalla parte tra quelli considerati per il calcolo del TEG, incide sulla fondatezza della deduzione in punto di superamento della soglia usura, poiché non può essere considerato logicamente e scientificamente attendibile il raffronto con il tasso soglia usura determinato conteggiando alcuni oneri e costi, ossia quelli indicati nelle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia ed un TEG calcolato considerandone altri, poiché così verrebbero confrontate grandezze tra loro eterogenee. La necessità di rispettare il principio di simmetria ai fini della verifica dell’usurarietà dei tassi di interesse è, del resto, stato autorevolmente sostenuto dalla Cassazione a Sezioni Unite quando si è pronunciata in materia di usurarietà degli interessi di mora (cfr. Cass. Sez. Unite n. 19597/2020), e non si ha ragione di discostarsi da tale orientamento, con la conseguenza che l’inattendibilità dei calcoli compiuti da parte attrice al fine di allegare l’usurarietà del tasso leasing convenzionale dimostra l’infondatezza del fatto allegato e comporta il rigetto di tutte le domande (dichiarative e di condanna), fondate su tale allegazione.”.
In sintesi, pertanto, è corretto affermare che l’inserimento arbitrario di tale “differenziale di regime”, peraltro unilateralmente determinato, è contrario al principio di simmetria ai fini della verifica dell’usurarietà dei tassi di interesse come sancito da Cassazione SS.UU. 16303/2018 e 19597/2020.
A tale conclusione, inoltre, si potrebbe aggiungere che includere nel calcolo del T.E.G. l’onere implicito anzidetto comporterebbe una ingiustificata duplicazione di oneri:
“… tale rilievo evidenzia l’inattendibilità dei conteggi prospettati dalla difesa attorea, la quale ha sostanzialmente scorporato dall’ammontare dell’importo finanziato una somma a suo dire indebita, derivante dal sistema composto di calcolo delle rate, in tal modo, di fatto, raddoppiando tale onere e, così facendo, alterando irrimediabilmente la ricostruzione del TEG Leasing applicato nel contratto oggetto di causa.” (cfr. Tribunale di Milano n. 2014 del 14.03.2023 e, conforme, Tribunale di Roma n. 364 del 12.01.2022).
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Articolo Giuridico | 25.02.2022 |
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Sentenza | Corte di Cassazione, Pres De Chiara, Rel Marulli | 15.05.2023 | n.13228
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Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
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