Testo massima
Le Istruzioni della Banca d’Italia sono
vincolanti per gli Istituti di credito, i quali non possono operare in maniera
difforme dalle indicazioni del proprio Organo di vigilanza.
Questo il
principio ribadito dal Tribunale di Rovigo, dott.ssa Pierangela Cossu, con
sentenza depositata in data 11.03.2015.
Nel caso in
esame, il Giudice adito, chiamato a pronunciarsi sulla metodologia da applicare
ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia antiusura nell’esecuzione
del contratto di conto corrente, si è uniformato all’orientamento della
giurisprudenza di merito favorevole all’utilizzo delle istruzioni della Banca
d’Italia pro-tempore vigenti.
Il Tribunale ha infatti
ritenuto che, ai fini della determinazione del tasso effettivo globale per
l’accertamento del carattere usurario del tasso di interesse applicato, si
debba tener conto della commissione di massimo scoperto ai sensi dell’art. 2
bis, 2° comma, L. n. 2/2009 e delle successive Istruzioni della Banca d’Italia
dell’agosto 2009, solo a partire dalla data di adozione di queste ultime,
restando al contrario la C.M.S. esclusa dal calcolo nel periodo antecedente e
in quello transitorio.
In due pronunce
della Suprema Corte penale era stato affermato il principio secondo cui la commissione
di massimo scoperto dovesse sommarsi al tasso di interesse ai fini del calcolo
del TEG, e ciò in quanto l’art. 644 comma 4 c.p. prevede che per la
determinazione del c.d. “tasso soglia” si debba tener conto delle commissioni,
delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate con l’erogazione
del credito, rientrando tra queste ultime sicuramente anche la commissione di
massimo scoperto.
La Cassazione ha
inoltre affermato la natura amministrativa del procedimento di determinazione
del T.E.G., in quanto devoluto al Ministro del Tesoro, sentiti la Banca
d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, evidenziando altresì l’inclusione
della CMS nel TEG ex art. 2-bis, comma 2° del D.L. n. 185/2008, convertito con
L. n. 2/2009.
Parte della
giurisprudenza di merito, cui ha aderito il Tribunale di Rovigo con la
pronuncia in esame, per ciò che riguarda i rapporti ante lege n. 2/2009, si è
discostata dall’orientamento della Suprema Corte ritenendo che, in via
transitoria, “la soglia usuraria debba soggiacere alla metodica rilevazione
fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni
trimestrali dalla Banca d’Italia e ciò fino a che la rilevazione del T.E.G. non
seguirà le nuove disposizioni omnicomprensive di cui all’incipit del II comma
della legge 108/96″.
Prima
dell’entrata in vigore della L. n. 2/2009 la suddetta rilevazione autonoma era giustificata dalla diversità ontologica
della c.m.s. rispetto agli interessi e dalla sua più corretta riconducibilità
alla categoria degli oneri remunerativi.
Per tale motivo
la non riconducibilità della c.m.s. al primo elemento della somma algebrica di
calcolo del TEG era giustificata in virtù della assoluta eterogeneità della
stessa.
Se si ritenesse
anche per il passato di includere la c.m.s. nel tasso applicato, bisognerebbe
sommare anche al TEG la c.m.s. separatamente rilevata dalla Banca d’Italia, con
la conseguenza che il tasso soglia effettivo
si innalzerebbe per tutti i contratti, “rendendo leciti in contratti
non bancari, dove non viene fissata la c.m.s., anche tassi che, esclusa la
c.m.s. dal Teg, invece, sarebbero stati usurari”.
Altra
considerazione in merito, relativamente all’esclusione della CMS dal tasso rilevante,
è collegata al fatto che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, operando
il d.m. una mera ricognizione, la norma penale parzialmente in bianco dell’art.
644 c.p. non potrebbe essere applicata se non venisse portata a termine la procedura
di rilievo dei tassi praticati.
Ragionando nel
senso di escludere il valore vincolante delle Istruzioni della Banca d’Italia, il
Tribunale di Rovigo ha osservato che “il giudice di merito potrebbe
liberamente valutare quali, tra commissioni, remunerazioni e spese, siano gli
elementi rilevanti ai fini del calcolo del tasso effettivo praticato in
un’operazione di finanziamento, per confrontare il valore risultante con la
soglia di usura“. Seguendo
una tale impostazione, si opererebbe però un raffronto tra la soglia di
usura e un valore che risulterebbe evidentemente disomogeneo rispetto ad essa.
Posto dunque che
il tasso soglia viene calcolato sulla base del T.E.G.M., e che quest’ultimo,
rilevato dalla Banca d’Italia, non tiene in considerazione la CMS, il fatto di
inserire quest’ultima, ex post, nel costo effettivo del finanziamento, comporterebbe
certamente una distorsione del sistema.
La conclusione
cui è pervenuto il Giudicante nella pronuncia de quo, è dunque a favore del carattere vincolante delle istruzioni
della Banca d’Italia, non potendo dunque gli Istituti di Credito operare in
modo difforme rispetto alle indicazioni del proprio Organo di vigilanza.
Per
approfondimenti sul punto si vedano:
Sentenza Tribunale di Milano, dott. A.
Stefani del 03-06-2014 n.7234;
Sentenza Tribunale di Milano, dott. A.
Stefani del 21.10.14;
Sul
tema si consulti, altresì, la rassegna giurisprudenziale:
Istruzioni Banca d’Italia: valore vincolante nel calcolo dell’usura
Testo del provvedimento
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