ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l’Avv Giorgio Orioli del Foro di Ferrara
In materia di usura bancaria, laddove, le istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis, non prevedessero il computo della CMS nel TEGM, calcolare il TEG secondo un criterio diverso con inclusione delle CMS renderebbe quest’ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modo difforme dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza.
Il cliente non può dolersi dell’applicazione delle CMS pattuite per iscritto sotto la vigenza della legge 22 dicembre 2011 n.214.
È quanto stabilito dal Tribunale di Ferrara, nella persona del Dott. Alessandro Rizzieri, con la sentenza n.592 del 21 maggio 2014.
Nel caso di specie, il Tribunale è stato chiamato a decidere sull’eccezione proposta da una debitrice nella sua comparsa di costituzione, con la quale la stessa sosteneva la “nullità degli addebiti di conto” nei confronti di un istituto di credito, affermando che la capitalizzazione degli interessi calcolati dalla banca fosse illegittima.
Ebbene, il Giudice dopo aver accertato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata pattuita tra le parti come anche le commissioni di massimo scoperto, ha sottolineato quanto affermato dal c.t.u, e cioè che calcolare il TEG secondo un criterio diverso rispetto alle vigenti istruzioni della Banca d’Italia, con conseguente inclusione delle CMS, renderebbe quest’ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia, in quanto risulterebbero differenti, e quindi non omogenee, le modalità di conteggio utilizzate, con conseguenti effetti distorsivi sui risultati ottenuti.
Il Giudice, evidenziando come non ci si potesse aspettare che la Banca operasse in maniera difforme rispetto alle istruzioni dell’Organo di Vigilanza della Banca d’Italia, ha ritenuto infondate le doglianze della creditrice, condannando la stessa al pagamento, nei confronti dell’Istituto di credito, di quanto dovuto sulla base dei rapporti bancari nonchè al pagamento delle spese di giudizio.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 317/2014