L’importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura riconduce alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18).
Va ribadito che “ non è […] interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615)”
Va pertanto riaffermato il principio di simmetria secondo cui “non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass., 18/01/2019, n. 1464)”.
Ne deriva l’impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, “infatti la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi Roberta – Rel. Porreca Paolo, con la sentenza n. 7352 del 07 marzo 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
ESTINZIONE ANTICIPATA: LA PENALE NON RIENTRA NELLA VERIFICA DELL’USURA
Essa ha una funzione corrispettiva di tale facoltà
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro, Rel. Velotti | 23.03.2021 | n.1116
È esborso conseguente all’esercizio del diritto potestativo del mutuatario di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 07.01.2020 | n.35
USURA: IRRILEVANTE LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA
È una prestazione alternativa al pagamento degli interessi corrispettivi
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.06.2019 | n.1034
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