ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini dell’applicazione della normativa antiusura, atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, ad oggi non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori.
In mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare, gli interessi moratori possono rilevare come usurari solo in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari, con la sentenza del 29.01.2015, che fornisce un ulteriore contributo alla risoluzione della annosa querelle della rilevanza degli interessi moratori per la normativa antiusura.
All’origine della sentenza meneghina come di consueto un’azione proposta dal cliente (nella specie, una società per azioni) contro l’istituto di credito, con il quale aveva intrattenuto una serie di rapporti di mutuo.
Oggetto della contestazione: l’usurarietà dei rapporti, per effetto della pattuizione e/o applicazione di interessi moratori superiori ai Tassi Soglia.
Nel dettaglio, l’attrice esponeva che il valore da raffrontare alle soglie di usura fosse, addirittura, quello risultante dalla sommatoria del tasso moratorio con quello corrispettivo, citando a supporto, in maniera per la verità impropria, qualche pronuncia della Corte di legittimità.
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito, confermando un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito all’indomani della nota Cass. n.350/2013, che ai fini della verifica di usurarietà oggettiva, gli interessi corrispettivi e quelli moratori non possono sommarsi tra loro, in quanto questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono ai primi, in caso di inadempimento del mutuatario.
Sciolto questo (per la verità ormai superato) dubbio, il Giudice meneghino si è poi concentrato sulla questione della rilevanza degli interessi moratori (in sé considerati) per la normativa antiusura.
La riflessione (che condurrà all’esclusione di questi ultimi dai meccanismi dell’usura oggettiva) prende le mosse da un dato affatto elementare: gli strumenti approntati della legge n.108/96 sono incentrati sulle rilevazioni trimestrali del costo del danaro, effettuate dalla Banca d’Italia, trasfuse poi in decreti ministeriali, dalle quali viene poi determinato il “Tasso Soglia“, costituente il limite oggettivo oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Orbene, come noto, Tutte le rilevazioni effettuate hanno avuto ad oggetto solo ed esclusivamente gli interessi corrispettivi e non gli interessi moratori.
In tale contesto, nota il Tribunale, la rilevazione statistica condotta a partire dal 2001 e trasfusa al punto 4) dei DM trimestrali, recante la maggiorazione media a titolo di mora (2,1 punti percentuali) non può rilevare quale indice oggettivo ai fini della valutazione di usurarietà, siccome mai commissionata dal Ministero del Tesoro.
Seguendo il ragionamento del Giudice, “detta rilevazione, oltre a essere “ufficiosa”, in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996, non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l’acquisizione di dati a campione“.
Allo stato, dunque, non esiste un indice di riferimento attendibile, in base al quale valutare l’usurarietà degli interessi di mora.
Tale ragionamento contrasta, in effetti, con un impianto normativo che ha inteso “oggettivizzare” la nozione di usura, introducendo l’istituto del tasso soglia, in modo che gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.
In mancanza di un dato scientificamente attendibile, è impossibile andare a raffrontare valori non omogenei (il Tasso Soglia, che si forma a partire dal TEGM, ed il Tasso di mora, mai ricompreso nelle rilevazioni del TEGM).
Ricostruito in questi termini il sistema, il Tribunale conclude per l’impossibilità di sottoporre gli interessi di mora alla verifica di usurarietà oggettiva.
Ciò, evidentemente, va coordinato con il dato normativo che ha portato la Cassazione ad affermare, più volte, che anche gli interessi moratori siano in realtà rilevanti ai fini della disciplina antiusura.
È l’art. 1 del D.L. 394/2000, infatti, che, nel fornire l’interpretazione autentica degli artt. 644 cp e 1815, comma 2, cc, ad affemare che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento“.
Il dilemma rilevata la disomogeneità dei dati da raffrontare in termini di usura oggettiva viene risolto dal Giudice milanese nel senso che, per gli interessi di mora, resta ferma la possibilità che gli stessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
In tal modo il Tribunale “salva” l’apparente incoerenza del sistema, relegando le verifiche dell’usurarietà degli interessi di mora alla sola fattispecie residuale di cui all’art. 644, comma 3 cpv. del codice penale.
A latere, esaminato il tema centrale della sentenza, il Giudice ha altresì chiarito confermando l’orientamento dominante che il mutuo con piano di ammortamento c.d. alla francese non è, di per sé, foriero di alcun indebito effetto anatocistico.
Sotto tale aspetto, le doglianze della società attrice, infatti, sono state ritenute frutto un “equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato“.
Per tutte le argomentazioni analizzate, il Tribunale ha rigettato le domande attoree, con condanna alla rifusione delle spese processuali.
IL COMMENTO
La pronuncia del Tribunale milanese costituisce l’ultimo “tassello” nella risoluzione della disputa sugli interessi moratori.
È ormai chiaro, alla luce dell’analisi del complesso sistema normativo approntato dal legislatore del ’96 e periodicamente integrato dalle “norme tecniche autorizzate” di Bankitalia, che gli interessi moratori non possono ritenersi soggetti al rispetto delle soglie di usura così come allo stato configurate.
Manca, ad oggi, l’omogeneità tra i termini del raffronto, non esistendo un indice di riferimento “tagliato” sulle peculiarità sui valori effettivi degli interessi moratori.
In effetti, non di rado la giurisprudenza ha affermato che la mancata inclusione dei tassi moratori nelle rilevazioni periodiche di Bankitalia risponde all’esigenza di evitare un innalzamento eccessivo delle soglie, che consentirebbe agli intermediari di praticare tassi (anche corrispettivi) più elevati, a tutto svantaggio del cliente.
Alla mancanza dell’indice di riferimento si aggiunge, tra le altre considerazioni, la riflessione scaturente dalla recente riforma dell’art.1284, comma 4, cc, che ha introdotto i “tassi legali di mora”, richiamando quelli previsti dalla normativa speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Come già confermato dal Tribunale di Cremona, dott. G.Borella, ordinanza del 9 gennaio 2015, gli interessi richiamati dal legislatore, ed applicabili dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sono per molte categorie di operazioni superiori alle soglie di usura.
Ne consegue che, o il legislatore è usuraio (imponendo interessi legali di mora superiori alle soglie di usura), ovvero deve avere definitivamente chiarito che gli interessi di mora, in quanto rappresentano una sorta di “pre-liquidazione” del danno da inadempimento, non devono sottostare alle soglie di usura.
La riflessione del Giudice cremonese, che ha il pregio di riportare a coerenza il sistema (in mancanza, infatti, il legislatore sarebbe “schizofrenico“, consentendo ed imponendo ciò che, per altri versi, vieta), era stata sviluppata già nell’articolo “Disciplina antiusura e nuovi tassi legali di mora: usura “legale”?”, pubblicato su questa rivista ed al quale si rinvia per approfondimenti.
La soluzione del “dilemma” degli interessi moratori sembra ormai definita.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 63/2015
Tags : 29 gennaio 2015, Anatocismo, Avv. Antonio De Simone, capitalizzazione, Delibera CICR 9.2.2000, formule di calcolo, G.U. dott. Francesco Ferrari, interessi di mora, istruzioni Banca d’Italia, lecito, Piano di ammortamento alla francese, tassi soglia, Tribunale di Milano, Usura, usura oggettiva, usura soggettiva, vincolatività