ISSN 2385-1376
Testo massima
Le Istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.
Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall’Organo di vigilanza, che richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le dette Istruzioni.
Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.
L’attore che reclami, agendo in ripetizione, la natura indebita delle somme addebitate dalla banca ha l’onere di produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, di modo da poterne esaminare il testo ed il contesto. Ove non assolva al detto onere probatorio, ex art.2697 cc, alla banca basterà dedurre che il conto corrente sia stato aperto sotto la vigenza (e nel rispetto) della delibera CICR 9.2.2000 per dimostrare la legittimità dell’anatocismo applicato.
Cosi si è pronunziato il Tribunale di Milano, in persona del dott. Antonio S. Stefani, con la sentenza n. 7234/14 del 03.06.2014, resa in una “tipica” controversia incardinata dal cliente di una banca al fine di ottenere la ripetizione delle somme addebitate in conto corrente, sul presupposto della nullità dei contratti e/o delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, alle valute, all’anatocismo ed al tasso debitore ultralegale, asseritamente superiore al tasso soglia ex L.108/1996.
Va preliminarmente sottolineato, come peraltro ha messo subito in evidenza il Giudice in parte motiva, che a supporto della domanda parte attrice non ha prodotto i contratti di c/c nei quali sarebbero state comprese le clausole ritenute nulle. Né, al fine di sanare il mancato assolvimento all’onere della prova la società ha formulato ordine di esibizione a carico della banca, che sarebbe stato inammissibile, siccome non preceduto dalla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB.
Naturalmente ha affermato il Tribunale ai sensi dell’art. 2697 cc, è onere dell’attore in ripetizione provare la natura indebita delle somme reclamate, di modo che quando viene eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali è indispensabile produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, in modo da poterne esaminare testo e contesto. Ove tale onere non sia assolto, non si può dichiarare la nullità di clausole non conosciute.
In particolare, poi, quanto al dedotto anatocismo, a fronte della deduzione della Banca che i conti correnti erano stati aperti dopo il 22.04.2000 e, dunque, sotto la vigenza (e nel rispetto) della delibera CICR 9.2.2000, non vi è stata contestazione di parte attrice (né avrebbe potuto esservi, in difetto di una precisa produzione documentale contraria), con la conseguenza che l’anatocismo applicato è stato ritenuto del tutto legittimo (sulla legittimità dell’anatocismo in base alla delibera CICR del 9.2.2000 si veda Cass. Civ., sezione prima, sent.22.05.2014, n.11400).
Il capo più interessante della pronuncia in esame è, però senza dubbio quello relativo all’esame della domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi, siccome usurari.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica basata sull’applicazione di una formula di calcolo del TEG diversa rispetto a quella contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia.
Su questa rivista, più volte si è affrontato il tema del valore delle dette Istruzioni, evidenziando il paradosso di quella giurisprudenza che perviene all’applicazione di criteri di calcolo diversi, ricomprendendo nel Tasso effettivo applicato ad un rapporto di finanziamento voci escluse dalla rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio.
Tale tesi, che in sostanza giunge a ritenere illegittime e/o comunque non vincolanti le tecniche di rilevazione e di formazione del TEGM rispetto alla normativa primaria (L.108/1996), pone gli istituti di credito di fronte ad una condizione obiettivamente inesigibile, costretti dapprima a disattendere quanto stabilito dall’organo di vigilanza (in modo forse discutibile, ma non manifestamente illegittimo) per non dover successivamente rispondere dell’applicazione di tassi in misura usuraria, per effetto di un mutato orientamento giurisprudenziale (così si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Torino, in persona della dott.ssa Maurizia Giusta, con sentenza del 17.02.2014 n.1244).
Il Giudice milanese, nella sentenza qui in commento, per risolvere la questione è partito dall’analisi della formula matematica per la misurazione del TEG, fornita dalla Banca d’Italia e così composta:
(interessi x 36500/numeri debitori) + (oneri su base annua x 100/accordato)
Tale criterio di calcolo, analizzato anche nel dettaglio dei singoli fattori, è apparso di per sé congruo e ragionevole, nell’ambito rammenta il Tribunale dell’esercizio di quella discrezionalità tecnica, rispetto alla quale l’Autorità Giudiziaria deve prendere atto dei limiti del proprio sindacato.
Al di là dell’esame nel merito della formula applicata, tuttavia, la motivazione fondamentale, che ha portato al rigetto in blocco delle pretese attoree, è tutta in punto di diritto.
Le Istruzioni della Banca d’Italia, oltre a rispondere all’elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Il contesto normativo, inoltre, è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L.108/1996 che ha modificato sia l’art.644 cp che l’art.1815 cc) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali, a loro volta, hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
Inoltre, il d.m. 1.7.2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge n.2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tener conto delle modifiche normative in materia di commissione di massimo scoperto.
È il legislatore secondario, dunque, ad aver indicato all’organo tecnico le modalità con le quali assicurare la conformità a legge delle Istruzioni in parola, senza in alcun modo menzionare la formula già adottata dalla Banca d’Italia per il calcolo del TEG.
Tutto si tiene: la piramide normativa (norma primaria/norma secondaria/norma tecnica ulteriormente subordinata ed autorizzata) resta in piedi formalmente ed è congrua/ragionevole sostanzialmente, ragione per la quale il Tribunale è pervenuto all’affermazione che, non ravvisandosi gli estremi per disattendere o disapplicare le Istruzioni, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.
Così, ogni doglianza anche risarcitoria di parte attrice è stata respinta, con l’aggravio della condanna alle spese in favore della banca.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 334/2014