In punto alla rilevanza delle pattuizioni usurarie in tema di interessi moratori va ricordato che la Suprema Corte di recente non ha mancato di rilevare – richiamando peraltro la Cass. Civ. Sez. VI 5 marzo 2017 n. 5598 – che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
La mora e la penale per estinzione anticipata possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato per cui supponendo il mancato pagamento sin dalla prima rata mensile di ammortamento, il tasso soglia può considerarsi teoricamente superato.
Deve ravvisarsi che la teorica pattuizione usuraria (mora + penale) è in violazione dell’art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, con applicabilità tecnica della sanzione di cui al comma 2° dell’Art. 1815 c. c. e rideterminazione del saldo del mutuo imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale mutuato e senza che alcun interesse sia dovuto dalla mutuataria.
Va condannato alla restituzione l’intermediario finanziario che nel corso di un contratto di mutuo usurario ha riscosso somme in eccesso al piano di ammortamento ricalcolato con la sanzione punitiva dell’art.1815 secondo comma cc.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Sez. IX, Giudice Dott. Erminio Colazingari, con la sentenza n. 4022 del 22/02/2018.
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo la natura usuraria degli interessi applicati al contratto stipulato e chiedendo, pertanto, la nullità della clausola oltre che la rideterminazione del saldo del mutuo.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso formulato chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, investito del thema decidendum, ha ritenuto, senza alcuna effettivo approfondimento tecnico e in conformità a quanto espresso dalla giurisprudenza citata dal CTU, che “la mora e la penale per estinzione anticipata (ovviamente non per anticipata estinzione volontaria per pagamento da parte del mutuatario ciò che non costituisce ex se inadempimento) possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato, seppure solo incerto e potenziale circa il verificarsi in concreto, atteso che entrambe dipendono da un fatto (inadempimento) del mutuatario ed hanno pertanto la medesima natura.
In tal senso, la scomposizione della stessa voce risarcitoria in più voci rappresenta un espediente al fine di evitare di sommare all’interesse moratorio indennità risarcitorie aventi la stessa identica funzione dell’interesse moratorio medesimo. Peraltro, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e statuisce che sono, altresì, usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla regolazione del credito.
Alla luce di tale motivazione è stata valorizzata la effettiva promessa di pagamento per cui è stata ravvisata una pattuizione usuraria, in violazione dell’art. 2, comma 4, Legge n. 108/1996, con applicazione tecnica della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 1815 c.c. e rideterminazione del saldo del mutuo imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale mutuato e senza che alcun interesse sia dovuto dalla mutuataria.
In conclusione il Tribunale ha accolto l’opposizione, applicando al rapporto una formula diversa da quella posta dalla Banca D’Italia per il calcolo dell’usura, accertando il diritto della parte mutuataria al rimborso della sola quota capitale del mutuo oggetto del giudizio e disponendo che la restituzione delle somme versate in eccesso dall’opponente con compensazione delle spese di lite.
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