In tema di usura, gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
Di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell’adempimento dell’ obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Francesca Rosaria Plutino, con la sentenza n. 253 del 28 febbraio 2023.
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la banca convenuta esponendo che avevano stipulato con la medesima un contratto di mutuo per la somma di € 100.000,00 e per la durata di 20 anni con decorrenza dal 27.11.2009 al 27.10.2029.
Parte attrice considerava che il mutuo de quo fosse usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione era stato convenuto un tasso di mora che, sommato agli altri costi del finanziamento, aveva determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento.
Si costituiva la Banca convenuta che nel merito contestava la domanda attorea escludendo che potesse procedersi alla sommatoria dei due tassi e chiedendone il rigetto.
Alla luce del principio di diritto già menzionato, il tasso di mora previsto contrattualmente è stato considerato al di sotto di quello soglia.
Rigettate le domande di parte attrice, quest’ultima è stata condannata alla refusione delle spese processuali in favore della banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NO AL CUMULO TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
I PRIMI REMUNERANO LA SOMMA MUTUATA, I SECONDI RISARCISCONO IL DANNO DA RITARDO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Aldo Aratro | 21.09.2021 | n.7632
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI È DEL TUTTO ERRATA
IL PRIMO TASSO È RIFERITO ALL’INTERO CAPITALE DI CREDITO MENTRE IL SECONDO È RIFERITO ALLA RATA E/O AL CAPITALE SCADUTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143
USURA: INAMMISSIBILE IL CUMULO TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
SONO ONTOLOGICAMENTE E FUNZIONALMENTE DIVERSI
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 09.06.2021 | n.504
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