ISSN 2385-1376
Testo massima
“È da escludere l’applicabilità della disciplina della legge n. 108 del 7/3/1996 ai contratti di mutuo stipulati in precedenza. A seguito del superamento, successivamente all’entrata in vigore di tale legge, dei tassi soglia antiusura per effetto dell’applicazione delle clausole di determinazione degli interessi, previste in un contratto validamente stipulato, soccorre l’autorità della Suprema Corte che ha statuito che debba ritenersi operare la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili ai diversi periodi”.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza emessa il 16/10/2013, dott. Antonio Casoria, che ha deciso sull’istanza di sospensione proposta dal debitore, deducendo di nulla dovere in presenza di interessi usurari sulla base del richiamo all’art. 1815 comma 2 cc e alla legge n. 108 del 7/3/1996.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta, sul presupposto che non può ritenersi applicabile la disciplina della legge n. 108 del 7/3/1996 ai contratti di mutuo stipulati in precedenza, di talché, a seguito del superamento dei tassi pattuiti, successivamente all’entrata in vigore della richiamata legge deve procedersi alla sostituzione automatica di questi con i tassi soglia applicabili ai diversi periodi.
Il principio è conforme a quanto statuito – da ultimo – dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 602/2013, nonché alle prescrizioni dettate in materia dalla Banca di Italia, secondo cui in caso di mutui, stipulati prima dell’entrata in vigore della legge antiusura, per i quali successivamente si è verificato il superamento del tasso soglia, non si determina l’ipotesi di invalidità sopravvenuta del contratto o di una sua specifica clausola ma piuttosto una vera e propria inopponibilità al cliente di tassi eccedentari rispetto alla norma imperativa, non potendo l’ordinamento ammettere il pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato, per cui è necessario il relativo adeguamento.
La stessa giurisprudenza di legittimità nel tempo, infatti, ha più volte precisato che “ove il rapporto non sia ancora esaurito non si può continuare a dare effetto alla clausola
con la quale sono stati pattuiti interessi a un tasso divenuto superiore a quello soglia” (cfr. Cass., 22 aprile 2000, n. 5286), tuttavia contrariamente a quanto ritenuto dal debitore nella fattispecie in esame – non si verifica l’azzeramento del tasso ma l’applicazione del tasso soglia di volta in volta pattuito.
Tale principio è in grado di assicurare coerenza e ragionevolezza al sistema, così distinguendo gli effetti dell’usura con riguardo al momento genetico dell’accordo.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 625/2013