ISSN 2385-1376
Testo massima
La determinazione del tasso ai fini dell’indagine sull’usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
In tale prospettiva, deve essere ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l’erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pure in via indiretta, per il mutuante.
Le direttive e le istruzioni della Banca d’Italia, quale organo di vigilanza ed indirizzo delle banche e degli operatori finanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali, non essendo fonti normative.
In questi termini si è espressa la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n.3283 del 22.08.2013, ad ulteriore e – senza dubbio – non ultimo chiarimento in merito alla valutazione dei criteri per la verifica del superamento del tasso d’interesse usurario.
Il Collegio milanese è stato investito della questione per effetto dell’appello proposto da una società finanziaria avverso l’ordinanza ex art.702-ter cpc, con cui il Tribunale di Busto Arsizio Sez.dist. Saronno aveva dichiarato la nullità di un contratto di finanziamento, limitatamente alle clausole relative agli interessi, considerati usurari.
In particolare, ai fini della verifica del superamento del c.d.”tasso soglia” antiusura, il Giudice di prime cure aveva incluso nei costi del finanziamento anche quello della polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo.
La mutuataria, in quanto solo parzialmente vittoriosa in primo grado stante la proposizione di analoga domanda relativa ad altro contratto di finanziamento, non accolta ha proposto appello incidentale per vedersi accogliere le domande disattese.
La Corte d’Appello, pronunciandosi sull’appello principale, ha nettamente sancito l’usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento, confermando il provvedimento impugnato.
Al fine di valutare il superamento o meno del “tasso soglia” ha affermato vanno computate tutte quelle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
A ben vedere, dunque, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo va ricompresa nel tasso praticato, atteso che essa è condizione necessaria per l’erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pure in via indiretta, per il mutuante.
Chiaro e fedele il riferimento al dato letterale di cui all’art.644, co.4 del codice penale in materia di usura, confermato dal rinvio alle pronunce della Cassazione penale sulla medesima questione (Cass.pen. n.12028/10 e n.28743/10, secondo cui “devono [
] ritenersi rilevanti, ai fini della integrazione della fattispecie dell’usura, tutti gli oneri che il contraente sopporta in connessione con l’erogazione del credito”.
La Corte ambrosiana ha espressamente negato la vincolatività delle istruzioni e delle direttive impartite dalla Banca d’Italia per il controllo dell’usurarietà dei tassi, sul presupposto che esse non sono fonti normative ed anche considerando che le nuove istruzioni, a partire dal 2009, includno anche il costo relativo alle polizze assicurative nel calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Il Collegio ha così disatteso le argomentazioni di parte appellante, rigettando l’impugnazione principale.
L’appello incidentale, invece, rimasto assorbito con riferimento al medesimo capo di sentenza, è stato altresì rigettato a conferma della correttezza della decisione del Tribunale atteso che l’asserita violazione dell’art. 39 D.P.R. n.180/50, dedotta dalla mutuataria, non può condurre ad una pronuncia di nullità dell’intero contratto, in quanto attiene ad obblighi di natura comportamentale che possono al più giustificare il ristoro del danno eventualmente patito, mentre non riguarda elementi intrinseci della fattispecie negoziale.
La pronuncia in esame ispira una rimeditazione complessiva sulla disciplina dell’usura, alla luce dei ripetuti interventi della giurisprudenza al riguardo, nonché delle più recenti istruzioni della Banca d’Italia rispetto alle quali comunque la sentenza in esame non appare difforme.
Va rilevato peraltro che queste ultime, pur non vincolanti per il Giudice che, nell’esercizio della propria funzione, è soggetto soltanto alla legge, costituiscono comunque un punto di riferimento imprescindibile per l’interpretazione della normativa in materia di usura o, quantomeno, hanno orientato gli interpreti fino alle ultime trancianti pronunce della Suprema Corte.
Trattasi, infatti, pur sempre di indicazioni provenienti da un soggetto tecnicamente ed istituzionalmente qualificato ad esprimersi sulla normativa di settore.
Una lettura troppo netta della pronuncia in esame, che prescindesse da questa semplice considerazione, potrebbe portare a travisarne il senso.
In conclusione si rileva che l’argomento, di grande attualità, è stato già oggetto di ampia trattazione su questa rivista. Per approfondimenti si veda l’articolo “Usura bancaria: semplici concetti in merito al fenomeno dell’usura”, nonché la nota alla recentissima decisione dell’ABF di Napoli n.5877 del 20.11.2013.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 713/2013