ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di usura bancaria, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con gli interessi moratori, ai fini del raffronto al tasso-soglia.
Gli artt.644 cp e 1815 cc- insuscettibili di interpretazione analogica fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.
Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al corretto adempimento del contratto.
Così si è pronunciato il Tribunale di Verona, nella persona del dott.A.Mirenda, con sentenza del 28 aprile 2014, decidendo sulla domanda di un mutuatario, volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali e di mora, sul presupposto che il cumulo degli interessi predetti avrebbe determinato il superamento della soglia di usura.
La decisione prede le mosse dall’accertamento di due dati di fatto:
– l’interesse ultralegale (corrispettivo) dedotto in contratto era stato pattuito nei limiti del tasso soglia;
– per effetto del cumulo degli interessi corrispettivi (4,75%) con quelli moratori (+2%) si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia individuabile ratione temporis.
Ciò considerato in fatto, in punto di diritto la risoluzione della controversia sta tutta nell’individuazione dell’esatta portata del principio enucleato dalla Cassazione nella nota pronuncia n.350/2013, ove sarebbe stato sancito – a dire di parte attrice – il criterio del cumulo dei due differenti tassi, al fine dell’individuazione del valore percentuale da rapportare alla soglia di usura.
Il Giudice scaligero, pur sottolineando l’autorevolezza del precedente, ne ha motivatamente preso le distanze, affermando sì che può darsi per scontato l’assoggettamento “anche” degli interessi di mora alla disciplina imperativa in tema di usura, ma che altrettanto scontato non sia il principio della additività dei due tassi nella verifica dell’usura c.d. “oggettiva”.
Nella motivazione si osserva che una tale prospettazione potrebbe dirsi condivisibile sol se fosse dimostrata l’identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.
L’intero impianto normativo in materia di usura, infatti, si fonda sull’integrazione extratestuale di una norma penale c.d. “in bianco” (come tale non suscettibile di interpretazione analogica, secondo i principi delle “pre-leggi”), nella quale si fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.
Gli oneri che, come gli interessi di mora, non partecipano di questa natura “corrispettiva”, non rilevano ai fini dell’individuazione del tasso “effettivo” da raffrontare alla soglia.
Precisa il Tribunale, che gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni “accidentali” (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion finalizzata alla realizzazione del “rite adimpletum contractum“.
Ed infatti, proprio a dimostrazione di questa natura latamente “punitiva”, l’art.1224 cc introduce coattivamente, per il caso dell’inadempimento, gli interessi di mora in uno schema contrattuale che non li abbia originariamente previsti.
Stante tale differenza ontologica e funzionale (che su questa rivista è stata attentamente evidenziata nel commentare pronunce analoghe cfr., sull’argomento , la rassegna giurisprudenziale “IL PUNTO SULL’USURA BANCARIA” – correttamente la Banca d’Italia, chiamata ad effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi medi ai fini dell’applicazione della l.108/1996, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora.
Tuttavia nota il Giudice la Banca d’Italia non omette del tutto di considerare gli interessi di mora ai fini della l.108/1996, ma ne fa oggetto di separata rilevazione (nella misura del 2,1%).
Se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l’additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (si ricordi che il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM, che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora, n.d.r.).
Il punto dirimente, però, è un altro: il Tribunale precisa che cumulare i due tassi comporterebbe una violazione al principio di civiltà giuridica del “nullum crimen sine lege” (art.1 cp), atteso che i Decreti Ministeriali contenenti le rilevazioni trimestrali recepiscono pedissequamente le rilevazioni stesse, stabilendo che le banche e gli intermediari finanziari, al fine del rispetto del limite di usura, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio emanate dalla Banca d’Italia.
La tesi del “cumulo”, pertanto, “condurrebbe all’abnorme risultato di configurare il reato [di usura] in difetto di norma incriminatrice“.
A dire del Giudice veronese e qui sta la portata fortemente innovativa della pronuncia – se il legislatore ha sottolineato la necessità di dar corso alle rilevazioni nell’ambito di “operazioni della stessa natura”, BankItalia ha correttamente inteso evitando di omogeneizzare categorie di interessi pecuniari eterogenei enucleare una specifica soglia usuraria ad hoc.
In conclusione, respingendo la domanda, il Tribunale ha ben posto in evidenza l’illogicità della tesi “all inclusive” sostenuta da parte attrice, nonché la criticabilità della pronuncia della Cassazione (o, quantomeno, di una sua strumentale interpretazione, n.d.r.), che “presta il fianco alla censura di irrazionalità”.
Ove volesse condividersi la tesi del “cumulo”, comparando artificiosamente dati del tutto disomogenei, occorrerebbe infatti discostarsi dalle rilevazioni del TEGM di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo in aumento attraverso una “poderosa CTU destinata ad accertare il valore aggiuntivo medio nazionale dei saggi di mora. Solo in esito a tale enorme sforzo gnoseologico sarebbe, quindi, possibile comparare i “numeri” così ottenuti con i tassi “all inclusive” asseritamente predicati dall’art. 644 cp”.
Il paradosso della conclusione vale da solo a dimostrare l’illogicità delle premesse.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 270/2014